Testo
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Con la presente si trasmette in allegato la risposta del Ministero della Giustizia,prot. m_dg.DAG.27/01/2011.0009974.U, in ordine ai quesiti sollevati da un Ordine provinciale al Consiglio Nazionale relativamente al disposto dell’art.2, comma 4, del Regolamento elettorale (DPR 8 luglio 2005 n.169).
Il Consiglio dell’Ordine chiedeva di sapere : a) se il Consigliere che subentra al dimissionario come primo dei non eletti e che viene eletto nella successiva legislatura può candidarsi ancora una terza volta e b) se il Consigliere che si è dimesso durante la legislatura e viene rieletto in quella successiva può presentarsi alle elezioni per la terza volta.
Riguardo la possibilità per il Consigliere che subentra come primo dei non eletti al Consigliere dimissionario durante la legislatura, e che viene rieletto in quella successiva, di candidarsi per la terza volta, l’Autorità Vigilante chiarisce che “lo status di consigliere è regolato in modo identico sia se lo stesso entra in carica in quanto vincitore delle elezioni, sia se viene successivamente nominato…in sostituzione di altro che sia venuto a mancare”.
Allo stesso modo, secondo il Ministero della Giustizia, “Per identica ratio deve escludersi che possa essere eletto per una terza volta il consigliere che si sia dimesso nel corso del mandato, essendo evidente la necessità di scongiurare che le dimissioni rappresentino un escamotage per violare il divieto imposto dalla legge”.
Confidando che la nota ministeriale, frutto delle sollecitazioni del Consiglio Nazionale, possa servire a chiarire alcuni dei molteplici dubbi sollevati dal Regolamento elettorale e quindi agevolare l’attività degli Ordini provinciali, si inviano distinti saluti.
Allegato :
- Parere Ministero della Giustizia datato 27/01/2011.
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