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Rif. DV00338
Documento 14/02/1991 CIRCOLARE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 120
Data 14/02/1991
Riferimento Protocollo CNI n. 3830 del 14/02/1991
Note
Allegati
Titolo CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO - PROROGA - NUOVE DISPOSIZIONI
Testo Si comunica che con telefax il Ministero del Lavoro (all.1) ha prorogato fino al 31/12/1991 la validita' del progetto nazionale redatto da questo Consiglio e recante i criteri e le modalita' per i contratti di formazione e lavoro criteri e le modalita' per i contratti di formazione e lavoro stipulati da datori di lavoro iscritti all'albo professionale degli ingegneri. Tale progetto e quindi i singoli contratti ad esso conformi non sono soggetti all'approvazione delle commissioni regionali per l'impiego secondo quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'art.3 del decreto legge 28/1/1991 n.29 (all.2).

Prima di illustrare brevemente le novita' procedurali per l'ottenimento del nullaosta all'assunzione, occorre segnalare che la legge 29 dicembre 1990, n.407 ha introdotto nuovi principi in materia di sostegno all'occupazione ed in particolare di contratti di formazione e lavoro. La norma di riferimento e' l'art.8 della citata legge (all.3).


1.
NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO E DI MISURE A SOSTEGNO DELLA OCCUPAZIONE.

A - SGRAVI CONTRIBUTIVI

Esclusivamente per i professionisti residenti nei territori del Mezzogiorno e' prevista una riduzione del 50o del contributo previdenziale a carico del datore di lavoro fermo restando, nell'aliquota dell'8.54, il contributo a carico del lavoratore. In nessun caso puo' spettare al datore libero professionista l'agevolazione contributiva che consente il versamento di contributi in misura pari a quella prevista per gli apprendisti.

Per gli ingegneri residenti nelle aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con DPR 6 marzo 1978, n.218, si applica sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti comuni una riduzione del 25 per cento limitatamente alla parte a carico dello stesso datore di lavoro (nella contribuzione a carico del datore di lavoro rientra anche l'aliquota dello 0,50 per cento di cui all'art.3 della legge 297/1982). E' dovuta per intero la contribuzione a carico del lavoratore.

B - LIMITI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI

Non possono assumere con contratto di formazione e lavoro i professionisti che al momento della richiesta di assunzione risultimo non aver mantenuto in servizio almeno il 50o dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro sia venuto a scadere nei 24 mesi precedenti la nuova richiesta di assunzione. A tal fine non si computano e lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che al termine del rapporto di lavoro abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui trattasi non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di formazione e lavoro.

C - CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO

La legge 407/90 introduce un altra importante agevolazione che puo' riguardare anche i datori di lavoro iscritti all'albo. In particolare il comma 9, dell'art.8 stabilisce che "a decorrere dal 1/1/91 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di lavoro disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i contributi assistenziali e previdenziali sono applicati nella misura del 50o per un periodo di 36 mesi. A tal fine sara' costituita in ogni regione apposita lista dalla quale le assunzioni possono essere effettuate con richiesta nominativa, secondo le modalita', indicate da apposito decreto del Ministro del Lavoro.

Quanto alla condizione soggettiva dei lavoratori, deve trattarsi di lavoratori disoccupati, da almeno 24 mesi e, in quanto tali, iscritti nelle liste di collocamento ovvero che, sempre almeno da 24 mesi, siano sospesi dal lavoro e risultino beneficiari di trattamento straordinario d'integrazione salariale.

Le agevolazioni contributive competono a condizione che l'assunzione avvenga a decorrere da data successiva al 31/12/90 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e non sia effettuata in sostituzione di lavoratori dipendenti dallo stesso professionista per qualsiasi causa licenziati o sospesi.

I professionisti sono ammessi alle agevolazioni contributive secondo quanto in precedenza detto: per un periodo di 36 mesi vi sara' una riduzione dei contributi dovuti a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento dell'intera quota a carico del lavoratore. Tuttavia l'aliquota dello 0,50 per cento di cui all'articolo 3 della legge n.297/82 rientra nella contribuzione a carico del datore di lavoro.

Per usufruire dell'agevolazione contributiva sopra descritta i datori di lavoro aventi titolo dovranno dare comunicazione dell'assunzione (avente decorrenza successiva al 31/12/1990) alla sede INPS competente, allegando documentazione da cui possa evincersi che l'assunzione e' avvenuta nelle condizioni prima richiamate previste dalla normativa in esame, documentazione che potra' essere costituita da dichiarazione della sezione circoscrizionale per l'impiego ovvero dalla copia del relativo nulla-osta rilasciato dallo stesso ufficio integrata ove occorra, da ogni altro utile documento di lavoro o dichiarazione di parte o da elementi che le Sedi stesse potranno richiedere ai competenti uffici preposti.

Nella procedura descritta non e' previsto ne' richiesto alcun intervento degli Ordini provinciali se non un supporto informativo per gli iscritti.

Salvo quanto illustrato e' comunque necessario che gli Ordini o i professionisti interessati chiedano previamente ai competenti uffici del lavoro le specifiche istruzioni.


2.
ISTRUZIONI PER IL RILASCIO DEL VISTO DA PARTE DELL'ORDINE PROFESSIONALE.

Per gli ingegneri iscritti all'albo professionale la procedura per assumere giovani dai 18 ai 29 anni con contratti di formazione e lavoro e' attualmente la seguente:

A - REDAZIONE DEL SINGOLO CONTRATTO secondo il fac-simile allegato (all.4): si ricorda che nel caso di contratto part-time occorre indicare con esattezza l'articolazione dell'orario di lavoro (individuato in misura non inferiore alle 20 ore e non superiore alle 24 settimanali) per giorno, settimana, mese ed anno. E' ammissibile sia il cosiddetto part-time orizzontale che quello verticale, essendo cioe' possibile articolare l'orario di lavoro sia per tutti i giorni della settimana che solo per alcuni, sempre che la relativa indicazione in contratto consenta con precisione di conoscere il tempo ed il luogo di prestazione del lavoratore.

E' necessario rendere, sempre nel contratto, una dichiarazione relativa al contenuto della disposizione di cui all'art.8 comma 6 della legge 407/90 (cfr. supra punto 1 B).

B - RILASCIO VISTO DA PARTE DELL'ORDINE

Il professionista una volta che il contratto sia redatto e sottoscritto dalle parti, lo sottopone all'Ordine della provincia cui e' iscritto. L'Ordine esamina la conformita' del sinfgolo contratto al progetto redatto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, gia' trasmesso dal CNI e depositato agli atti di ciascun Ordine. Si ricorda che le verifiche di conformita' piu' importanti riguardano la durata del contratto (commisurata alla qualifica) ed il livello di inquadramento (legato al titolo di studio posseduto dal lavoratore).

Accertata la conformita' del contratto il Consiglio pone il visto secondo la formula indicata in calce al fac-simile (all.4).

Ogni 15/20 giorni l'Ordine dovra' compilare il modulo allegato (all.5) e spedirlo in quattro copie all'ufficio regionale del lavoro. Copia del modulo inviato all'ufficio deve essere tempestivamente consegnato ai professionisti interessati che dovranno unirla, per accelerare la procedura alla richiesta nominativa di assunzione.

C - COMUNICAZIONE ALL'UFFICIO REGIONALE

La procedura che si sta descrivendo, utilizzando il progetto nazionale redatto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri ed approvato dal Ministero del lavoro, non prevede l'intervento autorizzatorio delle commissioni regionali dell'impiego. Recenti disposizioni hanno pero' stabilito che per i contratti di cui agli accordi nazionali il datore di lavoro dovra' dare comunicazione all'ufficio regionale del lavoro del numero dei contratti di formazione e lavoro che intendono stipulare.

A tal fine il professionista dovra' allegare copia dello apposito schema (all.5) ed in particolare la copia dello schema (inviato dall'Ordine all'ufficio regionale del lavoro) in cui siano contenute le indicazioni relative allo specifico contratto concluso dal professionista.

In sostanza il professionista datore di lavoro dovra' presentare all'ufficio di collocamento competente onde ottenere il nulla-osta all'assunzione:

- contratto vistato dall'Ordine
- copia del modulo inviato dall'Ordine all'ufficio regionale
- richiesta nominativa di assunzione


3.
DISPOSIZIONI PER LA SICILIA

Gli Ordini degli ingegneri delle province siciliane dovranno siglare apposita intesa con la Regione Sicilia auspicandosi il recepimento integrale di quanto illustrato nella presente circolare.


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