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Rif. DV00814
Documento 30/03/1990 CIRCOLARE - XIII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 51
Data 30/03/1990
Riferimento Protocollo CNI n. 1787 del 30/03/1990
Note
Allegati
Titolo PENSIONATI - CASSA DI PREVIDENZA - SUPPLEMENTI PENSIONE - ART. 2 SETTIMO COMMA LEGGE N. 6/1981 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
Testo La Corte Costituzionale, con la sentenza sopra indicata, ha stabilito l'illegittimita' dell'art. 2, settimo comma, della legge 3.1.1981 n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), nella parte in cui prevede che "il supplemento della pensione spettante a coloro che dopo la maturazione del diritto alla pensione continuano per cinque anni l'esercizio della professione e' pari, per ognuno di tali anni, alla meta' delle percentuali di cui la primo e al quarto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento anziche' alle percentuali intere". La Corte ha inoltre dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della stessa legge 3.1.1981 n. 6.

Come noto, tale ultima disposizione stabiliva che la pensione di vecchiaia fosse ridotta di un terzo qualora il titolare mantenesse l'iscrizione all'Albo.

Vengono dalla Corte accolti due principi fondamentali violati dalle norme dedotte.

- proporzionalita' fra pensione e contributi personali versati (che deve valere anche per la determinazione del supplemento di pensione);

- facolta' di continuare l'esercizio della professione con pari diritti previdenziali sia per chi resta iscritto alla Cassa sia per chi cio' puo' evitare in quanto appartenente ad altro sistema previdenziale in virtu' di un rapporto di lavoro subordinato.


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