Testo
|
Come noto, si verifica sempre più di frequente l'ipotesi di professionisti che si trasferiscono all'estero.
In tali situazioni si pone il problema circa la possibilità di mantenere o di ottenere l'iscrizione all'albo professionale in assenza o con il venir meno di un requisito considerato essenziale dall'ordinamento professionale, quale la residenza nel territorio italiano.
Una recente innovaziono legislativa in materia, la legge 27.10.1988, nø 47 recante "anagrafe e censimento degli italiani residenti all'estero", sembrerebbe aver modificato i termini della questione con la espressa previsione di una anagrafe degli italiani residenti all'estero.
Su espressa istanza di numerosi Ordini professionali, il Consiglio Nazionale ha provveduto a richiedere parere al Ministero dell'Interno sul valore da attribuire all'iscrizione a detta anagrafe ed, in particolare, se fosse possibile considerare la predetta iscrizione come equivalente alla iscrizione dell'anagrafe popolazione residente.
Il Ministero dell'Interno ha reso il parere che si riporta in allegato, negando essenzialmente la possibilità della suddetta equiparazione.
Da ciò consegue evidentemente che i singoli organismi professionali non possono dar luogo a richieste di iscrizione all'albo avanzate da professionisti non residenti in Italia.
|