Testo
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CODICE DEONTOLOGICO
1 - PRINCIPI GENERALI
1.1 La professione di ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi dello Stato, dei principi costituzionali e dell'ordinamento comunitario.
La professione di ingegnere costituisce attivita' di pubblico interesse.
L'ingegnere e' personalmente responsabile della propria opera e nei riguardi della committenza e nei riguardi della collettivita'.
1.2 Chiunque eserciti la professione di ingegnere, in Italia, anche se cittadino di altro stato, e' impegnato a rispettare e far rispettare il presente codice deontologico finalizzato alla tutela della dignita' e del decoro della professione.
1.3 Le presenti norme si applicano per le prestazioni professionali rese in maniera sia saltuaria che continuativa.
1.4 L'ingegnere adempie agli impegni assunti con cura e diligenza, non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilita' con il proprio stato giuridico, ne' quando il proprio interesse o quello del committente siano in contrasto con i suoi doveri professionali.
L'ingegnere rifiuta di accettare incarichi per i quali ritenga di non avere adeguata preparazione e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguata potenzialita' per l'adempimento degli impegni assunti.
1.5 L'ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto e/o diretto; non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria, unitamente a persone che per norme vigenti non le possono svolgere.
L'ingegnere sottoscrive prestazioni professionali in forma collegiale o in gruppo solo quando siano rispettati e specificati i limiti di competenza professionale e di responsabilita' dei singoli membri del collegio o del gruppo.
Tali limiti dovranno essere dichiarati sin dall'inizio della collaborazione.
1.6 L'ingegnere deve costantemente migliorare ed aggiornare la propria abilita' a soddisfare le esigenze dei singoli committenti e della collettivita' per raggiungere il miglior risultato correlato ai costi e alle condizioni di attuazione.
2 - SUI RAPPORTI CON L'ORDINE
2.1 L'appartenenza dell'ingegnere all'Ordine professionale comporta per lo stesso il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine.
Ogni ingegnere ha pertanto l'obbligo, se convocato dal Consiglio dell'Ordine o dal suo Presidente, di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti che gli venissero richiesti.
2.2 L'ingegnere si adegua alle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine se assunte nell'esercizio delle relative competenze istituzionali.
3 - SUI RAPPPORTI CON I COLLEGHI
3.1 Ogni ingegnere deve improntare i suoi rapporti professionali con i colleghi alla massima lealta' e correttezza allo scopo di affermare una comune cultura ed identita' professionale pur nei differenti settori in cui si articola la professione.
3.2 Tale forma di lealta' e correttezza deve essere estesa e pretesa anche nei confronti degli altri colleghi esercenti le professioni intellettuali ed in particolar modo di quelle che hanno connessioni con la professione di ingegnere.
3.3 L'ingegnere deve astenersi da critiche denigratorie nei riguardi di colleghi e se ha motivate riserve sul comportamento professionale di un collega deve informare il Presidente dell'Ordine di appartenenza ed attenersi alle disposizioni ricevute.
3.4 L'ingegnere che sia chiamato a subentrare in un incarico gia' affidato ad altri, potra' accettarlo solo dopo che la Committenza abbia comunicato ai primi incaricati il definitivo esonero; dovra' inoltre informare per iscritto il o i professionisti a cui subentra e in situazioni controverse il Consiglio dell'Ordine relazionando a quest'ultimo sulle ragioni per cui ritiene plausibile la sostituzione.
3.5 L'ingegnere si deve astenere dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignita' per ottenere incarichi professionali come l'esaltazione delle proprie qualita' a denigrazione delle altrui o fornendo vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale.
4 - SUI RAPPORTI CON IL COMMITTENTE
4.1 Il rapporto con il committente e' di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima lealta', chiarezza e correttezza.
4.2 L'ingegnere e' tenuto al segreto professionale; non puo' quindi, senza esplicita autorizzazione della committenza, divulgare quanto sia venuto a conoscere nell'espletamento delle proprie prestazioni professionali.
4.3 L'ingegnere deve definire preventivamente e chiaramente con il committente, nel rispetto del presente codice, i contenuti e termini degli incarichi professionali conferitigli.
4.4 Nei rapporti con la committenza privata è abrogata l'inderogabilità dei minimi tariffari. Tuttavia costituisce illecito disciplinare (oltre che nullità parziale del contratto) la violazione dell'art. 2233 c.c., secondo comma, in base al quale "in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione"
Per le procedure di evidenza pubblica, anche qualora la pubblica amministrazione potesse non utilizzare quale parametro di riferimento la tariffa professionale, l'ingegnere deve comunque commisurare il proprio compenso all'importanza della prestazione e al decoro professionale ai sensi dell'art. 2233 c.c..
4.5 L'ingegnere non puo' accettare da terzi compensi diretti o indiretti oltre a quelli dovutigli dal committente senza comunicare a questi natura, motivo ed entita' ed aver avuto per iscritto autorizzazione alla riscossione.
4.6 L'ingegnere e' inoltre tenuto ad informare il committente, nel caso abbia interessi su materiali o procedimenti costruttivi proposti per lavori a lui commissionati, quando la natura e la presenza di tali rapporti possa ingenerare sospetto di parzialita' professionale o violazione di norme di etica.
5 - SUI RAPPORTI CON LA COLLETTIVITA' E ILTERRITORIO
5.1 Le prestazioni professionali dell'ingegnere saranno svolte tenendo conto preminentemente della tutela della vita e della salvaguardia della salute fisica dell'uomo.
5.2 L'ingegnere e' tenuto ad una corretta partecipazione alla vita della collettivita' cui appartiene e deve impegnarsi affinche' gli ingegneri non subiscano pressioni lesive della loro dignita'.
5.3 Nella propria attivita' l'ingegnere e' tenuto, nei limiti delle sue funzioni, ad evitare che vengano arrecate all'ambiente nel quale opera alterazioni che possono influire negativamente sull'equilibrio ecologico e sulla conservazione dei beni culturali, artistici, storici e del paesaggio.
5.4 Nella propria attivita' l'ingegnere deve mirare alla massima valorizzazione delle risorse naturali e al minimo spreco delle fonti energetiche.
6 - DISPOSIZIONI FINALI
6.1 Il presente codice e' accompagnato da norme attuative elaborate dal C.N.I., norme che potranno essere integrate da ciascun Consiglio Provinciale dell'Ordine purche' elaborate non in contrasto con il presente codice per una migliore tutela dell'esercizio professionale e per la conservazione del decoro della categoria nella particolare realta' territoriale in cui lo stesso Consiglio e' tenuto ad operare.
6.2 Il presente Codice e' depositato presso il Ministero di Grazia e Giustizia, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, gli Ordini Provinciali, gli Uffici Giudiziari e Amministrativi interessati.
NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO
PREMESSA
Le presenti norme hanno lo scopo di fornire indicazioni sull'applicazione del codice deontologico.
Si riportano alcune situazioni applicative che non devono essere considerate esaustive, intendendo cosi' che particolari casi, non espressamente indicati, non debbono essere considerati esclusi.
Ogni violazione al codice deontologico comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto approvato con R.D. 23.10.1925 n. 2537.
1 - SULLE INCOMPATIBILITA'
1.1 Si ravvisano le condizioni di incompatibilita' principalmente nei seguenti casi:
-posizione di giudice in un concorso a cui partecipa come concorrente (o viceversa) un altro professionista che con il primo abbia rapporti di parentela o di collaborazione professionale continuativa, o tali comunque da poter compromettere l'obiettivita' del giudizio;
-abuso, diretto o per interposta persona, dei poteri inerenti la carica ricoperta per trarre comunque vantaggi per se' e per gli altri;
-esercizio della libera professione in contrasto con norme specifiche che lo vietino e senza autorizzazione delle competenti autorita' (nel caso di ingegneri dipendenti, amministratori, ecc.);
-collaborazione sotto qualsiasi forma alla progettazione, costruzione, installazione, modifiche, riparazione e manutenzione di impianti, macchine, apparecchi, attrezzature, costruzioni e strutture per i quali riceva l'incarico di omologazione, collaudo, o di visite periodiche ai fini della sicurezza;
-fermo restando quanto disposto dall'art. 41/bis della legge 765/1967 e da ogni altra disposizione statale o regionale in materia, l'ingegnere che rediga o abbia redatto un piano regolatore, un piano di fabbricazione, o altri strumenti urbanistici d'iniziativa pubblica nonche' il programma pluriennale d'attuazione, deve astenersi, dal momento dell'incarico fino all'approvazione, dall'accettare da committenti privati incarichi professionali di progettazione inerenti l'area oggetto dello strumento urbanistico.
Considerate le difficolta' burocratiche-amministrative degli Enti pubblici e le inerzie politiche che possono dilatare il tempo intercorrente tra l'assunzione dell'incarico e l'approvazione definitiva degli strumenti urbanistici, si ritiene necessario precisare che il periodo di tempo di incompatibilita' di cui alle norme deontologiche deve intendersi quello limitato sino alla prima adozione dello strumento da parte dell'amministrazione committente.
Tale norma e' estesa anche a quei professionisti che con il redattore del piano abbiano rapporti di collaborazione professionale continuativa in atto.
1.2 Si manifesta incompatibilita' anche nel contrasto con i propri doveri professionali quali:
-nella partecipazioni a concorsi le cui condizioni del bando siano state giudicate dal Consiglio Nazionale Ingegneri o dagli Ordini (per i soli concorsi provinciali), pregiudizievoli ai diritti o al decoro dell'ingegnere, sempre che sia stata emessa formale diffida e che questa sia stata comunicata agli iscritti tempestivamente;
-nella sottomissione a richieste del committente che siano volte a contravvenire leggi, norme e regolamenti vigenti.
1.3 L'ingegnere nell'espletare l'incarico assunto si impegna ad evitare ogni forma di collaborazione che possa identificarsi con un subappalto del lavoro intellettuale o che porti allo sfruttamento di esso; deve inoltre rifiutarsi di legittimare il lavoro abusivo.
2- SUI RAPPORTI CON GLI ORGANISMI DI AUTOGOVERNO
2.1 Gli impegni che il Consiglio dell'Ordine, la Federazione e/o la Consulta regionale e il Consiglio Nazionale richiedono di norma ai loro iscritti sono i seguenti:
-comunicare tempestivamente al Consiglio le nomine ricevute in rappresentanza o su segnalazione dello stesso o di altri organismi;
-svolgere il mandato limitatamente alla durata prevista di esso;
-accettare la riconferma consecutiva dello stesso incarico solo nei casi ammessi dal Consiglio o da altro organismo nominante;
-prestare la propria opera in forma continuativa per l'intera durata del mandato, seguendo assiduamente e diligentemente i lavori che il suo svolgimento comporta, segnalando al Consiglio dell'Ordine con sollecitudine tutte le violazioni o supposte violazioni a norme deontologiche, come a leggi dello Stato, delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento dell'incarico comunque ricevuto;
-presentare tempestivamente le proprie dimissioni nel caso di impossibilita' a mantenere l'impegno assunto;
-controllare la perfetta osservanza delle norme che regolano i lavori a cui si partecipa.
3 - SUI RAPPORTI CON I COLLEGHI E I COLLABORATORI
3.1 I rapporti fra ingegneri e collaboratori sono improntati alla massima cortesia e correttezza.
3.2 L'ingegnere assume la piena responsabilita' della organizzazione della struttura che utilizza per eseguire l'incarico affidatogli, nonche' del prodotto della organizzazione stessa; l'ingegnere copre la responsabilita' dei collaboratori per i quali deve definire, seguire e controllare il lavoro svolto e da svolgere.
3.3 L'illecita concorrenza puo' manifestarsi in diverse forme:
-critiche denigratorie sul comportamento professionale di un collega;
-offerta delle proprie prestazioni attraverso la proposta ad un possibile committente di progetti svolti per autonoma iniziativa;
-operazioni finalizzate a sostituire un collega che stia per avere o abbia avuto un incarico professionale;
-attribuzione a se' della paternita' di un lavoro eseguito in collaborazione senza che sia chiarito l'effettivo apporto dei collaboratori;
-utilizzazione della propria posizione presso Amministrazioni od Enti Pubblici per acquisire incarichi professionali direttamente o per interposta persona;
-partecipazione come consulente presso enti banditori o come membro di commissioni giudicatrici di concorsi che non abbiano avuto esito conclusivo per accettare incarichi inerenti alla progettazione che e stata oggetto del concorso;
-abuso di mezzi pubblicitari della propria attivita' professionale e che possano ledere in vario modo la dignita' della professione.
4 - SUI RAPPORTI CON IL COMMITTENTE
4.1 L'ingegnere non puo', senza autorizzazione del committente o datore di lavoro, divulgare i segreti di affari e quelli tecnici, di cui e' venuto a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni. Egli, inoltre, non puo' usare in modo da pregiudicare il committente le notizie a lui fornite nonche' il risultato di esami, prove e ricerche effettuate per svolgere l'incarico ricevuto.
4.2 L'ingegnere puo' fornire prestazioni professionali a titolo gratuito solo in casi particolari quando sussistano valide motivazioni ideali ed umanitarie.
4.3 Possono non considerarsi prestazioni professionali soggette a remunerazione tutti quegli interventi di aiuto o consulenza rivolti a colleghi ingegneri che, o per limitate esperienze dovute alla loro giovane eta' o per situazioni professionali gravose, si vengono a trovare in difficolta'.
5 - SUI RAPPORTI CON LA COLLETTIVITA' ED IL TERRITORIO
5.1 Costituisce infrazione disciplinare l'evasione fiscale nel campo professionale purche' definitivamente accertata.
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