Testo
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Con la presente si trasmette a tutti gli interessati la deliberazione n.41/2024/PAR del 21/02/2024 della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo della Corte dei Conti, contenente importanti principi in tema di modalità di calcolo dei compensi per le attività di supporto al RUP, ai sensi del Codice dei contratti pubblici (in allegato).
Il tema è quello del coordinamento e del raffronto tra le disposizioni introdotte dalla legge sull’equo compenso (legge 21 aprile 2023 n.49) e le disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36).
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La deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, nasce da una richiesta di parere formulata dal Comune di Bisenti (TE), a proposito dei criteri di calcolo del compenso spettante nell’ipotesi di incarico di supporto al RUP ad un libero-professionista esterno.
In particolare, il Comune domandava se, nel caso di affidamento dell’incarico di supporto al RUP ad un professionista esterno alla stazione appaltante, il compenso deve essere commisurato alle previsioni dell’art.15, comma 6, del d.lgs. n.36/2023 (1 per cento dell’importo posto a base di gara), oppure se – nel rispetto del principio dell’equo compenso – “deve essere calcolato secondo la tavola Z-2 del DM 17/06/2016”.
La Corte dei Conti per l’Abruzzo, nella sua pronuncia (1), distingue due ipotesi.
Da un lato, vi può essere una fattispecie di esternalizzazione di “attività di supporto al RUP carente dei requisiti necessari”, disciplinata dal comma 3 dell’art.2 dell’Allegato I.2 del d.lgs. n.36/2023 (2).
Dall’altro lato, viene in rilievo la struttura di supporto al RUP di cui all’art.15, comma 6, d.lgs. n.36/2023 (3), connotata da stabilità e con possibilità di accordi tra diverse Amministrazioni, ai sensi dell’art.15 legge n.241/1990 e il tutto per l’ipotesi di appalti di particolare complessità, che necessitino di competenze altamente specialistiche e con il fine primario di ottenere la migliore realizzazione dell’opera pubblica.
Secondo il Giudice contabile, si tratta di ipotesi differenti e di strumenti caratterizzati da distinte finalità, dato che nel primo caso la stazione appaltante provvede ad affidare all’esterno le attività di supporto al RUP “in caso sia necessitata - in procedure che non riguardano i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura - a nominare un RUP carente dei requisiti richiesti”, e non vi siano adeguate professionalità all’interno.
Mentre nel secondo caso, l’istituzione della struttura di supporto al RUP ed il conferimento di incarichi esterni (art.15, comma 6 e art.3 dell’Allegato I.2 del d.lgs. n.36/2023) “rientrano tra le facoltà rimesse alla discrezionalità delle stazioni appaltanti”.
Ebbene, a parere della Corte dei Conti, il limite delle risorse “non superiori all’1 per cento dell’importo posto a base di gara”, destinabili al conferimento di incarichi esterni, vale solamente per l’ipotesi prevista dagli artt.15, comma 6, e 3 dell’Allegato I.2 del Codice dei contratti pubblici, dato che l’altra fattispecie (l’esternalizzazione di ‘attività di supporto al RUP carente dei requisiti necessari’, di cui al più volte citato art.2, comma 3, dell’Allegato I.2 d.lgs. n.36/2023) non appare configurabile “come species di tale genus”.
Sulla scia di un precedente pronunciamento di ANAC (4), dunque, secondo la Corte dei Conti, la fattispecie della esternalizzazione di ‘attività di supporto al RUP carente dei requisiti necessari’ è da configurare quale appalto di servizi e – “anche se prevista al fine di sopperire all’indisponibilità di personale dotato di adeguate competenze all’interno dell’amministrazione” – deve essere qualificata come attività in proprio, necessitando non solo di specifiche competenze professionali, ma anche di una adeguata organizzazione, con assunzione del rischio a proprio carico (5).
Già l’Autorità Nazionale Anticorruzione, nel 2023 (6), aveva affermato che “l’incarico di supporto al RUP, qualificabile come appalto di servizi, richiede lo svolgimento di prestazioni ontologicamente differenti rispetto all’incarico di progettazione” (richiamando, negli stessi termini, il precedente parere MIMS (7) n.814/2021).
Per questa ragione, l’individuazione dei relativi compensi – prosegue la Corte dei Conti – a seconda della tipologia di incarico da conferire, “dovrà avvenire sulla base dei parametri normativi previsti per le specifiche figure professionali, tra cui l’allegato I.13 ed il DM 17 giugno 2016, qualora si tratti dell’affidamento degli incarichi professionali di natura tecnica.”.
Si rimanda comunque alla lettura integrale della deliberazione n.41/2024/PAR allegata.
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Da una lettura meditata e non superficiale del pronunciamento della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo della Corte dei Conti, a parere del Consiglio Nazionale, emerge indirettamente - ma inevitabilmente - la precisa volontà di valorizzare la recente disciplina sull’equo compenso di cui alla legge n.49/2023, in un’ottica di tutela della posizione giuridica dei liberi-professionisti.
In questa direzione appare infatti senz’altro da leggersi il richiamo finale – contenuto nella allegata deliberazione n.41/24/PAR della Corte dei Conti – al cd “Decreto Parametri”, il DM 17 giugno 2016 (8).
Affermare che, nel caso di affidamento di incarichi professionali di natura tecnica, occorre rifarsi – a seconda della tipologia di incarico – ai parametri normativi previsti per quella Professione (“tra cui…il DM 17 giugno 2016”), a giudizio del Consiglio Nazionale, sta a significare che occorre applicare le previsioni della legge 21 aprile 2023 n.49 (9), il cui art.3, comma 1, stabilisce che “sono nulle” le pattuizioni che prevedono “un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti” fissati dal più volte citato DM 17 giugno 2016.
Ne risulterebbe che – nell’ipotesi di affidamento di incarichi esterni di supporto al RUP, avuti di mira dalla deliberazione anzidetta della Corte dei Conti - non soltanto non debba trovare applicazione il limite per la destinazione delle risorse finanziarie contenuto nell’art.15, comma 6, del d.lgs. n.36/2023 (non superiori all’1 per cento dell’importo posto a base di gara), ma debba comunque applicarsi il principio dell’equo compenso, declinato secondo le previsioni della legge relativa (legge n.49/2023).
La risposta conclusiva al quesito sollevato dal Comune di Bisenti (TE), nella visione della Corte dei Conti abruzzese, è dunque nel senso che, tra le previsioni del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n.36/2023) e le disposizioni della legge sull’equo compenso (legge n.49/2023), - se trattasi di incarichi professionali di natura tecnica, per cui sono presenti ed in vigore decreti ministeriali di fissazione dei parametri per la liquidazione dei compensi professionali – debba prevalere la normativa sull’equo compenso.
Il Consiglio Nazionale esprime apprezzamento e convinto sostegno al parere espresso dalla Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo della Corte dei Conti e si augura che altre Amministrazioni dello Stato faranno proprio questo orientamento.
Si tratta, in ogni caso, di un autorevole indirizzo interpretativo che contribuisce a rendere più agevole l’attività delle Stazioni appaltanti e a chiarire maggiormente la questione dei rapporti tra Codice dei contratti pubblici e legge sull’equo compenso.
Il tutto in attesa di eventuali ulteriori chiarimenti da parte delle Autorità di Governo.
Nel frattempo, si invitano i destinatari della presente circolare a realizzarne la più ampia diffusione nel proprio ambito territoriale.
Si tratta, a ben vedere, di un ulteriore tassello nella direzione di raggiungere, in ogni settore di attività e per ogni tipologia di incarico professionale, un compenso “proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale”, come fortemente propugnato in tutte le sedi dal Consiglio Nazionale.
ALLEGATO:
- Deliberazione Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, n.41/2024/PAR del 21/02/2024.
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NOTE
(1) Una volta superato il vaglio di ammissibilità della questione, sotto il profilo soggettivo (legittimazione del Comune) e oggettivo (attinenza del quesito alla materia della “contabilità pubblica”).
(2) Si riporta il testo dell’art.2, comma 3, dell’Allegato I.2 del d.lgs. n.36/2023: “Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l'intervento da realizzare. Negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.”.
(3) Di seguito il testo dell’art.15, comma 6, del d.lgs. n.36/2023: “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.”.
(4) Si tratta del Parere FUNZ CONS 11/2023 di ANAC, espresso nell’adunanza del 28 marzo 2023 e avente per oggetto: “Affidamento servizi di supporto al RUP – richiesta di parere”.
(5) Nel citato parere di ANAC è detto che “In quest’ottica, l’attività di supporto al RUP, anche se prevista al fine di sopperire all’indisponibilità di personale dotato di adeguate competenze all’interno dell’amministrazione, deve essere qualificata come attività professionale in proprio, richiedendo non solo che il soggetto affidatario sia dotato di specifiche competenze professionali relativa al settore di riferimento oggetto dell’incarico, ma anche che appresti una specifica organizzazione, con assunzione del rischio, diretta a soddisfare le esigenze dell’ente” (Atto del Pres. dell’Autorità del 25/10/2022; in termini delibera ANAC n.676/2021)”.
(6) Nel già citato parere FUNZ CONS 11/2023.
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(7) (All’epoca) Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile.
(8) “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, adottato ai sensi dell’art.24, comma 8, del decreto legislativo n.50 del 2016”.
(9) “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”.
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