Testo
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Con la presente, facendo seguito alla circolare CNI 12/07/2023 n.68 (1), si intende fornire un aggiornamento sulla problematica riguardante l’assoggettamento degli Ordini professionali all’obbligo di trasmettere il conto annuale delle spese del personale (per effetto del disposto dell’art.20, comma 3-quinquies, del decreto-legge 22/04/2023 n.44, come convertito dalla legge n.74/2023), nonché una sintetica, ma puntuale, informativa sulla recentissima approvazione di una norma di sistema, che interessa tutti gli Ordini professionali.
Per quanto concerne l’invio dei dati del conto annuale del personale, è stato disposto uno slittamento dei termini.
Successivamente alla anzidetta circolare del Consiglio Nazionale, infatti, è stato pubblicato un COMUNICATO sulle pagine del sito Internet della Ragioneria Generale dello Stato dedicate alla rilevazione del conto annuale, che proroga fino al 22 settembre 2023 la scadenza per l’invio dei dati del conto annuale, per i Comuni alluvionati e per “le Federazioni e gli Ordini professionali locali, regionali e nazionali in considerazione della modifica normativa recata dall’art.20, comma 3-quinquies della legge n.74 del 21.6.2023” (in allegato).
Come da prassi seguita in altri casi, da parte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dunque, l’Autorità ministeriale ha deciso discrezionalmente per una proroga dell’adempimento (2) per una serie di destinatari, compresi “gli Ordini professionali locali, regionali e nazionali”, concedendo - soltanto per tali categorie di Enti - un termine più lungo, rispetto alla scadenza originariamente prevista (22 luglio 2023).
E’ bene precisare che la menzione qui riportata dell’iniziativa dell’Amministrazione finanziaria (nemmeno pubblicizzata) ha uno scopo puramente informativo e che la segnalazione della proroga disposta dagli Uffici della Ragioneria Generale non significa in alcuna maniera adesione del Consiglio Nazionale alla tesi della immediata assoggettabilità degli Ordini all’obbligo de quo, per l’anno 2022.
Rimane fermo, infatti, il convincimento espresso in precedenza che – per le modalità, i caratteri ed i tempi della novella legislativa di cui al decreto-legge n.44/2023, come convertito – l’obbligo del conto annuale per gli Ordini professionali debba ragionevolmente ritenersi prescritto a partire della dichiarazione del prossimo anno e legato al conto annuale di quest’anno (2023), come riportato nella più volte citata circolare CNI 12/07/2023 n.68.
Il tutto fatte salve le scelte autonome e discrezionali di ciascun Consiglio dell’Ordine territoriale.
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È di queste settimane, inoltre, la notizia che il Parlamento, prima della pausa estiva, ha approvato la legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2023 n.75 (cd Decreto PA 2), contenente al proprio interno una disposizione che riguarda direttamente la categoria degli Ordini professionali, con indubbie ricadute positive per gli stessi.
Precisamente, la legge di conversione 10 agosto 2023 n.112 (3) ha inserito nel corpo del decreto-legge 22 giugno 2023 n.75 l’articolo 12-ter, intitolato Modifica all’articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013 n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n.125, in materia di organizzazione amministrativa e spese di personale degli ordini e collegi professionali.
Come noto, il decreto-legge n.101 del 2013 (4) è la normativa che escludeva gli Ordini professionali, in ragione delle rispettive peculiarità, dai tagli della spending review e che – al comma 2-bis dell’art.2 – prevede che gli Ordini e Collegi professionali si adeguano unicamente ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica (v., in proposito, l’importante circolare CNI 15/11/2013 n.289, pubblicata sul sito Internet istituzionale).
Adesso – grazie all’attività di lobbying delle Categorie professionali nei vari tavoli di lavoro ministeriali – è stato inserito un passaggio, all’interno del testo dell’art.2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013 n.101 (5), che mira a chiarire una volta per tutte che non tutti gli adempimenti posti in capo alla generalità delle Pubbliche Amministrazioni vanno considerati estesi automaticamente anche agli Ordini professionali e che ogni qualvolta il Legislatore intenda estendere al sistema degli Ordini e Collegi professionali previsioni od obblighi stabiliti per le Pubbliche Amministrazioni, lo debba dichiarare espressamente.
Si riporta di seguito, per maggiore chiarezza, il testo dell’art.12-ter del decreto-legge 22 giugno 2023 n.75, come convertito dalla legge 10 agosto 2023 n.112:
“1. Al comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente»”.
La relativa previsione di legge, con valore di disposizione di principio, è in vigore dal 17 agosto 2023 (6).
Si tratta del coronamento di un percorso iniziato da anni, che aveva come obiettivo quello di impedire una automatica e pedissequa assimilazione degli Ordini professionali alle Amministrazioni statali, sul versante degli adempimenti da osservare, soprattutto al fine di semplificare l’attività degli Ordini più piccoli (la maggioranza), composti da un ristretto numero di dipendenti e dotati di assai limitate risorse finanziarie.
Il Consiglio Nazionale esprime soddisfazione per il risultato conseguito in tempi ristretti grazie all’attivismo dei Consigli Nazionali (7) (anche per il tramite della Rete delle Professioni Tecniche e di Professionitaliane) e alla sensibilità del Parlamento, che ha dimostrato una forte attenzione ai problemi degli Organismi professionali, tracciando una fondamentale linea di demarcazione tra il sistema delle Professioni e i vincoli finanziari gravanti sulla generalità delle Pubbliche Amministrazioni.
Tale criterio, fissato adesso con legge dello Stato, servirà da guida e punto di riferimento per tutti coloro – Autorità finanziarie, Enti locali, Giudici e operatori del settore – che in futuro si troveranno di fronte al dilemma ed al tema se una data previsione normativa e regolamentare, contenente adempimenti a carico indistintamente del settore pubblico, debba trovare applicazione anche nei confronti degli Ordini professionali.
E il dubbio andrà risolto nel senso che, se gli Ordini professionali non vengono citati espressamente tra i destinatari, l’adempimento e l’obbligo in questione non li riguarda.
Come si vede, si tratta di una novità dal fortissimo impatto, che è suscettibile di spazzare via i tentativi, in precedenza compiuti da talune Autorità, in forza di azzardate operazioni interpretative e ricostruttive, di addossare al sistema degli Ordini professionali adempimenti e oneri pensati per le Pubbliche Amministrazioni dello Stato, quali tipicamente i Ministeri della Repubblica.
Che si tratti di un principio riguardante essenzialmente (l’esenzione da) i vincoli di finanza pubblica e dunque – sul piano teorico – gli adempimenti riguardanti il bilancio dello Stato e il sistema di rendicontazione delle risorse economiche (quali, per fare un esempio, la compilazione dell’Applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro, di cui alla circolare CNI 21/04/2023 n.28, rinvenibile sul sito Internet istituzionale) è dimostrato, a parere del CNI, sia dal riferimento – contenuto nella disposizione citata – all’“equilibrio economico e finanziario” degli Ordini professionali, sia dalla collocazione del periodo in questione (all’interno del comma 2-bis dell’art.2 del decreto-legge n.101/2013, come convertito dalla legge n.125/2013) immediatamente dopo il periodo che tratta della limitazione del campo applicativo, per gli Ordini professionali, unicamente ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, “in quanto non gravanti sulla finanza pubblica”.
Facendo pertanto implicitamente ma chiaramente intendere che i vincoli da cui – da oggi in poi – sono chiamati fuori (salvo che non vi sia una previsione espressa in tal senso) gli Ordini professionali sono costituiti da quelli relativi alle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica e non altri.
Si ritiene che siano ricomprese sia le misure strettamente di carattere finanziario, sia quegli adempimenti burocratici, aventi finalità di trasparenza e rendicontazione, legati al corretto utilizzo delle risorse, come nell’esempio degli Applicativi che periodicamente l’Amministrazione finanziaria richiede di compilare (con l’unica eccezione del conto annuale, dato che ora – come si è visto - vi è una previsione di legge espressa che ne pone la compilazione e trasmissione a carico degli Ordini professionali).
Beninteso, questo non vuol dire che gli Ordini professionali non siano più tenuti a operare secondo i principi di una sana e corretta gestione contabile e amministrativa, ivi compreso un principio generale di contenimento della spesa: solamente, non dovranno più sottostare alle circolari e comunicazioni della Ragioneria Generale dello Stato, destinate alla generalità delle Pubbliche Amministrazioni dello Stato.
Resta ferma, inoltre, la natura di Enti pubblici non economici degli Ordini professionali (8), pur caratterizzati da proprie peculiarità e specificità (basti pensare all’autofinanziamento, in quanto non gravanti sul bilancio dello Stato, e alle rilevanti funzioni pubbliche agli stessi assegnate, quali lo svolgimento “dell’importante funzione pubblicistica di controllo dell’albo di riferimento a tutela dei cittadini potenzialmente fruitori delle prestazioni professionali dei propri iscritti”: TAR Lazio, II Sezione, 2/11/2022 n.14283).
La novella trova applicazione (e fornisce copertura) sia per gli Ordini e Collegi territoriali, sia per i rispettivi Consigli Nazionali, in base all’esplicita lettera della legge (l’art.12-ter del decreto-legge n.75/2023 citato).
Si tratta dunque, all’evidenza, di una innovazione positiva, in grado di mettere al riparo, pro futuro, il settore degli Ordini e Collegi professionali da interpretazioni distorte e incongruenti della normativa, operate tramite semplice circolare, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Rimane invece, al momento (9), l’obbligo per gli Ordini professionali di trasmettere il conto annuale alla Ragioneria Generale dello Stato, dato che l’introdotta modifica normativa non ha toccato l’ultimo periodo del vigente comma 2-bis dell’art.2 del decreto-legge n.101/2013, ovvero la previsione (10) che impone agli Ordini l’adempimento costituito dal conto annuale delle spese del personale (v. gli allegati).
Di ogni novità che dovesse intervenire in futuro sulla tematica del conto annuale sarà, in ogni caso, data tempestiva comunicazione agli Ordini territoriali tramite circolare.
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Tanto si doveva, per opportuna informazione, e in funzione di leale collaborazione istituzionale, a testimonianza delle azioni positive che il Consiglio Nazionale, assieme agli altri Consigli Nazionali, ha messo in campo a tutela della Categoria in seguito all’improvvida iniziativa del MEF legata alla trasmissione del conto annuale delle spese del personale.
Si confida che – per effetto della novità rappresentata dall’approvazione della norma di sistema stabilita dall’art.12-ter del cd “Decreto PA 2” – d’ora innanzi verranno notevolmente alleggeriti e semplificati gli oneri burocratici e gli adempimenti formali non strettamente indispensabili che fino ad oggi hanno aggravato il carico di lavoro in capo alle strutture e al personale degli Ordini territoriali degli Ingegneri.
ALLEGATI:
1) Comunicato pubblicato sul sito Internet del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in data 14 luglio 2023;
2) Art.12-ter del decreto-legge 22/06/2023 n.75, come convertito dalla legge 10 agosto 2023 n.112;
3) Art.2 del decreto-legge 31/08/2013 n.101, come convertito dalla legge n.125/2013 e da ultimo modificato dal decreto-legge n.75/2023.
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NOTE
(1) Pubblicata sul sito Internet istituzionale.
(2) Si esprimono incidentalmente forti perplessità su di un modus operandi basato sulla possibilità di “prorogare” tramite provvedimenti amministrativi, se non addirittura semplici “Comunicati”, la scadenza di adempimenti fissati per legge o regolamento.
(3) “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025”. Pubblicata nella G.U. 6 agosto 2023 n.190.
(4) Come convertito dalla legge 30 ottobre 2013 n.125.
(5) “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”.
(6) Ai sensi dell’art.1, comma 3, della legge di conversione n.112/2023.
(7) Che si sono prontamente attivati per scongiurare e attutire le conseguenze negative (anche di sistema) derivanti dalla avvenuta approvazione dell’art.20, comma 3-quinquies, del decreto-legge n.44/2023, come convertito in legge, sull’obbligo di invio del conto annuale.
(8) Confermata, ormai da anni, da plurime testimonianze a livello normativo e giurisprudenziale. Ad esempio, per gli Avvocati – che godono di una legge professionale organica e di recente approvazione – è la stessa normativa professionale a stabilire che: “Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche, nonché con finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia.” (art.24, comma 3, della legge 31/12/2012 n.247).
(9) Non è stata accolta, infatti, la richiesta delle Professioni di sopprimere l’obbligo, per gli Ordini professionali, di trasmettere il costo del personale alla Ragioneria Generale dello Stato.
(10) Come noto, di recentissima introduzione. V., ancora, la circolare CNI n.68/2023.
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