Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it
Rif. DV13377
Documento 28/09/2020 CIRCOLARE - XIX SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 612
Data 28/09/2020
Riferimento PROT. CNI N. 6134
Note
Allegati
Titolo COMPETENZE PROFESSIONALI - SENTENZA TAR LAZIO, 25 MAGGIO 2020 N.170
– CIRCOLARE CNAPPC N.92 DEL 27 LUGLIO 2020 - COMPETENZE DEGLI
INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TEMA DI PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI
URBANIZZAZIONE PRIMARIA – INTEGRAZIONE DELLA CIRCOLARE CNI 23/06/2020
N.581 E COMUNICAZIONE PROSSIME INIZIATIVE
Testo Con la presente si intende fare il punto della situazione - anche a seguito della pubblicazione della circolare del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 27 luglio 2020 n.92 – che è intervenuta sullo stesso tema della presente, integrando la precedente informativa trasmessa con la circolare CNI 23/06/2020 n.581 – rinvenibile sul sito Internet www.cni.it – onde fornire un quadro aggiornato della situazione e delle azioni messe in campo dal CNI.


***


Occorre, per completezza, operare un breve riepilogo dei fatti accaduti.

In data 25 maggio 2020 è stata pubblicata la sentenza n.170/2020 del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, riguardante le competenze professionali degli Ingegneri e degli Architetti in tema di progettazione delle opere viarie e realizzazione di rotatorie stradali.

Nell’occasione – come usuale in questi casi – il Consiglio Nazionale ha dato notizia agli Ordini provinciali dell’avvenuta pubblicazione della sentenza del TAR Lazio, riportando puntualmente i contenuti della pronuncia in questione (nella circostanza il giudice amministrativo di primo grado ha ribadito l’esclusiva competenza dei professionisti Ingegneri riguardo la progettazione delle opere di urbanizzazione primaria), tramite la circolare CNI 23/06/2020 n.581.

Successivamente, il Comune di Supino (Frosinone) – risultato soccombente davanti al TAR del Lazio – ha proposto ricorso in appello al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato, in sede cautelare, ha accolto la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante (il Comune di Supino), tramite l’ordinanza cautelare n.4133/2020.

A seguito di ciò, il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ha divulgato la circolare CNAPPC 27/07/2020 n.92, contenente una serie di apprezzamenti e di commenti critici all’operato del CNI, confutata dal Consiglio Nazionale con nota inviata personalmente al Presidente del CNAPPC in data 16/09/2020.

Questi i fatti.

***


Sul piano giudiziario, – di fronte alla avvenuta costituzione in giudizio, nel ricorso pendente davanti al Consiglio di Stato promosso dal comune di Supino, del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori tramite atto di intervento ad adiuvandum - il Consiglio Nazionale ha deciso di costituirsi anch’esso nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, tramite atto di intervento ad opponendum, affidandosi ad un qualificato legale, esperto del settore dei lavori pubblici e dei servizi di ingegneria e di architettura, per ribattere alle argomentazioni dei ricorrenti e degli Architetti e per sostenere e difendere le ragioni alla base della decisione n.170/2020 del Tar Lazio, favorevole ai professionisti Ingegneri.

Seguono alcune doverose sia pur brevi precisazioni sotto il profilo giuridico, riguardo una serie di affermazioni imprecise contenute nella circolare CNAPPC 27 luglio 2020 n.92.

Costituisce affermazione del tutto fuori bersaglio e non corrispondente al vero che il CNI “ha omesso di indicare nella sua circolare” la costante giurisprudenza in materia.

E’ vero esattamente il contrario.

Basta scorrere la circolare CNI n.581/2020 per rilevare come venga citata la “costante giurisprudenza in materia”, per di più favorevole agli Ingegneri, sotto forma delle sentenze del Consiglio di Stato n.92/1990, n.416/1998, n.2938/2000 e n.5012/2019, unitamente – per la loro rilevanza – ai pronunciamenti del Consiglio Superiore Lavori Pubblici e della Terza Sezione Consultiva del Consiglio di Stato. Cui va aggiunta la famosa determinazione 21/12/2000 n.57 dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (1).

Costituisce inoltre affermazione inesatta in punto di diritto, allo stato degli atti, quella secondo la quale il Consiglio di Stato, nell’occasione, “ha già ritenuto non essere fondata” la sentenza del Tar Lazio n.170/2020.

Come noto, infatti, il giudizio cautelare, per sua natura, ha carattere provvisorio e interinale e giunge all’esito di una delibazione sommaria e non di merito (si parla, appunto, di fumus boni iuris, ovvero di una semplice parvenza e verosimiglianza della ragione spettante in capo a una delle due parti in causa).

E’ quindi tecnicamente inesatto e fuorviante far passare una mera ordinanza cautelare (2) come un giudizio definitivo e la sospensione della sentenza del Tar Lazio come una (ipotesi ben diversa) pronuncia di illegittimità e non fondatezza della medesima decisione di primo grado (e questo, si badi bene, a prescindere dall’esito del futuro giudizio di merito, trattandosi – nel caso delle espressioni utilizzate dal CNAPPC – di giudizi espressi rebus sic stantibus e dunque allo stato degli attuali atti).

Quale che sarà la decisione finale del giudice amministrativo nel caso specifico(3), in ogni caso, questo non influenzerà il consolidato assetto delle competenze professionali, che vede i professionisti Ingegneri unici legittimati alla progettazione di infrastrutture viarie, che non siano strettamente connesse ad un fabbricato (Consiglio di Stato, sez. V, n. 5012/2019 – sul quale v. la circolare CNI 17/09/2019 n.423 - ; Cons. Stato, sez. IV, n.2938/2000; Cons. Stato, sez. V, n.416/1998; Cons. Stato, sez. IV, n.92/1990; TAR Campania, Napoli, n.1023/2017; TAR Lazio, Latina, n.608/2013; TAR Puglia, Lecce, n.1270/2013, ecc.).

***

Si è inteso in questa sede, in conclusione, ristabilire i giusti termini della questione giuridica, non enfatizzando oltre misura (e ben oltre la sua effettiva portata) un singolo provvedimento giudiziario e una specifica decisione del giudice amministrativo ed evitando dispute e polemiche sterili.

Allo stesso tempo il Consiglio Nazionale continuerà con determinazione nella propria azione volta a realizzare un sistema di relazioni tra le diverse Professioni Tecniche basato sul preventivo confronto, anche vivace sulla moderazione dei toni e sul rispetto del principio di leale collaborazione istituzionale.

Gli Ordini territoriali in indirizzo, infine, saranno informati tramite circolare degli sviluppi delle iniziative intraprese, volte a difendere nelle sedi appropriate i diritti e le prerogative dei professionisti Ingegneri e a tutelare il buon nome e la dignità dell’Istituzione che l’attuale Consiglio ha l’onore di rappresentare.

------------------------------------------------------------------------------------
NOTE

(1) Si tratta dello stesso, consolidato orientamento, richiamato dalla sentenza del giudice amministrativo di primo grado, laddove afferma che la progettazione di infrastrutture viarie, che non siano strettamente connesse a un fabbricato “e che dunque costituiscano interventi di urbanizzazione primaria, rientra tra le competenze esclusive degli Ingegneri, non essendo riconducibili alle opere di edilizia civile, che formano oggetto tanto della professione di ingegnere, quanto di quella di architetto” (ivi).

(2) Occorre a tal proposito precisare che l’ordinanza del Consiglio di Stato 10/07/2020 n.4133 fa seguito alla richiesta – da parte dei ricorrenti - di un provvedimento monocratico d’urgenza, riguardo il quale il sito Intenet della giustizia amministrativa informa che con decreto cautelare del 4/06/2020 l’istanza era stata respinta, con fissazione della successiva camera di consiglio.

(3) L’udienza di merito è fissata per il prossimo 12/11/2020.

------------------------------------------------------------------------------------
Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it