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Rif. DV13289
Documento 30/12/2019 PARERE
Fonte CNI
Tipo Documento PARERE
Numero
Data 30/12/2019
Riferimento PROT. CNI N. 8748
Note
Allegati
Titolo COMPETENZE PROFESSIONALI – COMPETENZA DEL GEOMETRA IN MERITO ALLA CERCHIATURA DI UN VANO PORTA PER UNA COSTRUZIONE IN MURATURA - RICHIESTA PARERE
Testo Viene richiesto parere al Consiglio Nazionale sulla possibilità per i Geometri di progettare la cerchiatura metallica per la modifica di un vano finestra a vano porta di accesso per i disabili, per una costruzione in muratura (o se, al contrario, trattasi di “competenza specifica dell’Ingegnere”).

Si precisa inoltre che l’intervento riguarda un edificio in muratura con una superficie coperta di mq. 250,00 circa, che si sviluppa per n.4 piani in zona sismica.

Sulla questione si osserva quanto segue.

In primo luogo, in via generale, si rammenta che non spetta al Consiglio Nazionale, bensì al Ministero della Giustizia e al Ministero dell’Università, fornire interpretazioni ufficiali delle competenze professionali ai sensi del DPR 5/06/2001 n.328 (“Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”).

Il Consiglio Nazionale, pertanto, può soltanto esprimere il proprio parere non vincolante, tramite formule generali, spettando poi all’Amministrazione chiamata ad esaminare il singolo progetto, di volta in volta, procedere ad applicare al caso concreto i principi e le regole generali, tramite una analisi puntuale e non astratta ed aprioristica delle caratteristiche dello specifico intervento.

Fermo restando quanto sopra – e dunque la necessità di una valutazione caso per caso, senza limitarsi ad una sintetica descrizione – al fine di fornire un ausilio e una indicazione di massima all’Ordine territoriale, in funzione di collaborazione istituzionale, si esprime l’avviso che, sul piano teorico, le attività sommariamente descritte nella nota trasmessa appaiano riconducibili alla competenza professionale (propria) dell’Ingegnere.

La progettazione di una cerchiatura si lega infatti ad una serie di considerazioni di merito su aspetti e questioni tecniche implicanti valutazioni di equivalenza di rigidezza, di resistenza della struttura e dunque di valutazione della sicurezza, sia pure di tipo locale.

Entrano in gioco, cioè, valutazioni che interagiscono necessariamente con la stabilità ed il comportamento strutturale del fabbricato e la sicurezza in generale.

Non a caso, nella circolare esplicativa delle NTC, si legge che l’intervento sulle costruzioni esistenti, proprio in forza della necessità di garantire la pubblica incolumità, determina “una particolare complessità delle problematiche coinvolte ed una difficile standardizzazione dei metodi di verifica e di progetto e dell’uso delle numerose tecnologie di intervento tradizionali e moderne oggi disponibili” (ivi).

Ebbene, a parere del Consiglio Nazionale, la progettazione di una cerchiatura metallica per la modifica di un vano, da vano-finestra a vano di una porta di accesso per disabili, all’interno di una costruzione in muratura e avente una superficie coperta di mq. 250.00 circa, che si sviluppa per 4 piani in zona sismica, non rientra – in linea generale e fatti salvi, come anticipato, gli approfondimenti comunque necessari sul caso concreto (1) – nelle prerogative dei professionisti Geometri, esigendo la fattispecie una preparazione ed un percorso di studi di livello superiore e conoscenze approfondite (proprie della laurea specialistica o magistrale e dunque dell’Ingegnere e dell’Architetto).

Il tutto tenendo presente che per gli interventi in zona sismica la necessità di una valutazione caso per caso, che tenga conto in concreto dell’opera prevista e delle metodologie di calcolo utilizzate, dovrà essere “tanto più rigida e preclusiva, allorchè l’area sia classificata con un maggiore rischio sismico” (Consiglio di Stato, 9/02/2012 n.686).

In questi termini è il parere richiesto, salvo eventuale diverso avviso delle Autorità Ministeriali competenti.

Confidando di avere fornito i chiarimenti di pertinenza del Consiglio Nazionale, e restando impregiudicate le autonome valutazioni e considerazioni del Consiglio dell’Ordine territoriale, si inviano cordiali saluti.

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NOTA

(1) Ricordiamo, infatti, che secondo la sentenza del Consiglio di Stato, 9/02/2012 n.686, “la ricorrenza del criterio legittimante previsto ex lege – costruzioni civili semplici, con l’uso di metodologie standardizzate – non può essere aprioristicamente escluso sempre e comunque, necessitando di una valutazione caso per caso” (ovvero: occorre sempre analizzare le caratteristiche del caso concreto, con motivazione concernente il singolo progetto; attività che ovviamente non è possibile compiere da parte del CNI, il quale si limita a rendere un parere di massima, di carattere generale, sulla base dei dati e degli elementi a disposizione). La pronuncia citata del Consiglio di Stato è analizzata nella circolare CNI 27/02/2012 n.23.

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