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Rif. DV13131
Documento 04/10/2019 CIRCOLARE - XIX SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 430
Data 04/10/2019
Riferimento PROT. CNI N. 6751
Note
Allegati

DV13097

DV13132

Titolo SOCIETÀ DI INGEGNERIA – COMPROVA DEI REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA IN CAPO ALL’EX SOCIO IN QUALITÀ DI LIBERO-PROFESSIONISTA – POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE I REQUISITI CONSEGUITI ALL’INTERNO DELLA SOCIETÀ DI INGEGNERIA - RICHIESTA PARERE – RISPOSTA DELL’ANAC – DELIBERA N.416 DEL 15 MAGGIO 2019 – OSSERVAZIONI
Testo Con la presente si trasmette a tutti gli interessati la risposta fornita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) alla richiesta di parere inoltrata dal Consiglio Nazionale sul tema della spendibilità quale libero-professionista – nelle gare per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e di architettura – dei requisiti conseguiti dalla società di ingegneria di cui in precedenza si faceva parte come socio, a seguito di una sollecitazione proveniente dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Prato (in allegato).

Era in discussione, infatti, la possibilità per il libero-professionista di comprovare i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti per la partecipazione agli affidamenti nel settore dei contratti pubblici, facendo riferimento ai requisiti posseduti dalla società di ingegneria cui si era preso parte in qualità di socio, dato che la normativa non contiene indicazioni in proposito (1).

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, considerata la rilevanza e l’interesse generale della tematica, ha ritenuto di far assumere al parere la forma di un “atto di carattere generale, a beneficio di tutti gli operatori del mercato”, attraverso la delibera n.416 del 15 maggio 2019, pubblicata anche sul sito istituzionale.

Il Consiglio Nazionale, sulla base di una interpretazione sistematica, aveva ipotizzato che – fatte salve specifiche eccezioni, in cui la natura del requisito risulti intimamente collegato alla forma societaria (2) – andasse di volta in volta verificata la possibilità per il socio di rivendicare ed utilizzare la pregressa esperienza professionale pro quota, ovvero nei limiti della quota-parte dei servizi di ingegneria e di architettura svolta personalmente all’interno della società e solamente se il medesimo abbia fatto formalmente ed effettivamente parte della struttura che si occupava dei servizi di ingegneria e di architettura (v. la richiesta di parere CNI 28/02/2019, allegata).

Accogliendo in parte l’impostazione prospettata dal Consiglio Nazionale nella richiesta di parere, il Consiglio dell’Autorità (unico dei due destinatari della missiva che – al momento – si è pronunciato), ai fini della partecipazione a procedure di affidamento, per quanto concerne il libero-professionista, ha stabilito che:

1) deve ritenersi ammissibile la dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali di cui alle Linee guida ANAC n.1, Parte IV, punto 2.2.2.1, lettere b) e c), tramite le attività svolte nell’esercizio di una professione regolamentata quale socio di una società di ingegneria, “a condizione che il professionista fosse inserito nell’organigramma della società quale soggetto direttamente impiegato nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e che abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte”;

2) non è opportuno, allo stato, in mancanza di precisi riferimenti normativi e di precedenti giurisprudenziali sul punto, esprimere valutazioni “circa la spendibilità dei requisiti di capacità tecnico-economica di cui alla Linee guida n.1, Parte IV, par. 2.2.2.1, lettera a)” (il fatturato globale);

3) la definizione della disciplina riguardante la spendibilità dei requisiti di partecipazione alla gara del professionista acquisiti attraverso forme differenti di esercizio della professione, “con particolare riferimento a quelli di capacità economica e finanziaria”, richiederebbe l’adozione di atti normativi di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e una opportunità, ad avviso dell’ANAC, potrebbe essere quella offerta dal regolamento unico previsto dall’attuale art.216, comma 27-octies, Codice dei contatti pubblici, introdotto dal recentissimo decreto-legge 18 aprile 2019 n.32.

Per il tramite di tale autorevole pronunciamento, si sono dunque affrontati e sciolti alcuni dei nodi interpretativi in tema di spendibilità dei requisiti conseguiti dalla società di ingegneria di cui si faceva parte come socio, ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale del libero-professionista nelle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura.

Si rimanda comunque alla attenta lettura della delibera n.416 del 15 maggio 2019, unita alla nota di ANAC prot. 29/05/2019 n.43198, allegata.


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Prima della deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in esame, non vi erano indicazioni ufficiali circa il trattamento da riservare alla dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi da parte del libero-professionista, che avesse fatto parte come socio di una società di ingegneria.

Nella disciplina positiva, l’unico riferimento esplicito (l’art.46, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50, che riprende il previgente art.253, comma 15, del d.lgs. n.163/2006) riguardava la differente situazione, in cui è la società ad utilizzare i requisiti dei soci per partecipare alle procedure di affidamento (3), ma nulla era detto per l’ipotesi contraria.

Per questa via si è giunti dunque ad un intervento chiarificatore dell’Autorità di regolazione, a vantaggio di tutti gli operatori del settore, considerata l’assenza di indicazioni puntuali nella normativa sui Contratti Pubblici.

Come detto, l’importanza del tema in discussione ha spinto l’Autorità Anticorruzione a rispondere sotto forma di delibera, successivamente abbinata alle Linee guida n.1 – Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.

Allo stesso tempo, occorre rimarcare come, per un verso, - pur dopo la delibera n.416/2019 - rimanga insoluta la questione della dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria nel caso del libero-professionista già socio mentre, per altro verso, la stessa Autorità si mostra consapevole dei limiti connessi alla natura degli atti dalla stessa adottati, laddove afferma che la indicazione circa la spendibilità dei requisiti di capacità economica e finanziaria “acquisiti attraverso forme diverse di espletamento dell’esercizio della professione” dovrebbe avvenire (non tramite atti dell’ANAC, bensì) tramite atti normativi di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

In questa direzione, si segnala che un utile veicolo attraverso il quale introdurre le opportune disposizioni nell’ordinamento potrebbe essere costituito dal (futuro) Regolamento unico, previsto dall’art.216, comma 27-octies, del d.lgs. n.50/2016, introdotto dall’art.1, comma 20, lettera gg), n.4), del decreto-legge 18 aprile 2019 n.32, come convertito dalla legge 14 giugno 2019 n.55 (4).

E’ intenzione del Consiglio Nazionale – anche per il tramite della Rete delle Professioni Tecniche – di avanzare in proposito proposte alle Autorità di Governo, anche ad evitare il ripetersi, in futuro, di situazioni di incertezza normativa, a discapito del valore della certezza del diritto e del legittimo affidamento dei professionisti e delle imprese.

A parere del CNI, infatti, è altamente auspicabile che la questione delle capacità tecniche e professionali degli operatori dei servizi di ingegneria e di architettura debba trovare soluzione mediante apposite previsioni legislative o regolamentari, in modo da sottrarre i requisiti di partecipazione di carattere tecnico-professionale ed economico-finanziario, necessari per l’affidamento dei contratti pubblici, al mutevole orientamento delle Autorità amministrative, privo per definizione del valore e della efficacia di legge.


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Si ritiene comunque, in conclusione, che il citato pronunciamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione costituisca, allo stato delle cose, un passo in avanti ed un elemento chiarificatore, nel senso della valorizzazione della pregressa esperienza professionale nel campo dei servizi di ingegneria e di architettura.

Tutti i destinatari sono pertanto invitati a curare la diffusione della presente circolare e della allegata delibera ANAC n.416 del 15 maggio 2019 nel proprio ambito territoriale, a beneficio degli iscritti, delle stazioni appaltanti e delle imprese che operano nel settore.

Si esprime, al contempo, la soddisfazione del Consiglio Nazionale per il risultato ottenuto, in tempi relativamente brevi, grazie all’azione sinergica della Categoria.

ALLEGATI:

1) Richiesta parere CNI del 28/02/2019;
2) Comunicazione ANAC prot. n.43198 del 29/05/2019, con allegata la Delibera n.416 del 15 maggio 2019.

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NOTE

(1) Le stesse Linee Guida ANAC n.1 – al paragrafo 2.2.2. Requisiti di partecipazione – affermano espressamente che: “Il quadro normativo vigente non fornisce più indicazioni in ordine ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in modo specifico per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura e gli altri servizi tecnici”.

(2) Si pensi al requisito del “fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura”, previsto dalla lettera a) del par. 2.2.2.1 delle Linee Guida ANAC n.1.

(3) Precisamente, il comma 2 dell’art.46 d.lgs. n.50/2016 afferma che: “Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali”.

(4) In precedenza – all’epoca della delibera ANAC n.416/2019 – il comma 27-octies dell’art.216 d.lgs. n.50/2016 era quello risultante nella versione introdotta dall’art.1, comma 1, lettera mm), n.7), del decreto legge n.32/2019 (leggermente diversa), perché il citato decreto-legge non era ancora stato convertito in legge, mentre la legge di conversione (del 14 giugno 2019) ha provveduto anche a riformulare la suddivisione in lettere e punti della disposizione.

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