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Rif. DV00211
Documento 28/09/1978 CIRCOLARE
Fonte ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONTROLLO COMBUSTIONE - ANCC
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 36
Data 28/09/1978
Riferimento Protocollo Mittente n. 33718
Note
Allegati
Titolo PERITI INDUSTRIALI - FIRMA PROGETTI IMPIANTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO DELL'A.N.C.C.
Testo Con la circolare in oggetto venivano stabiliti limiti provvisori alle competenze dei periti industriali per la firma dei progetti di apparecchi a pressione o di impianti termici sottoposti a sorveglianza dell'A.N.C.C.

La "ratio" di tale circolare consisteva nell'interpretazione discrezionale, da parte della A.N.C.C., del regolamento per la professione di perito industriale (R.D. 11.2.1929, n.275) laddove stabilisce la competenza dei periti industriali meccanici, elettricisti ed affini per la "progettazione, la direzione e l'estimo delle costruzioni di quelle semplici macchine ed installazioni le quali non richiedono la conoscenza del calcolo infinitesimale".

Con la citata circolare, sia pure in via provvisoria od in attesa delle determinazioni degli organi competenti, le "semplici macchine ed installazioni" di cui al R.D. 11.2.1929, n.275, venivano fatte coincidere con gli apparecchi ed impianti esonerabili ai sensi del R.D. 12.5.1927, n.824 e veniva limitata la firma dei progetti di apparecchi a pressione e degli impianti di combustione ai soli periti industriali meccanici, metalmeccanici e termotecnici.

Con circolare tecnica del 26.2.1976, n.4/76 le disposizioni relative alla firma dei progetti di impianti di combustione e di apparecchi a pressione contenute nella circolare del 23.5.1975, n.20987, venivano estese anche agli impianti di riscaldamento ricadenti sotto il Titolo II del D.M. 1.12.1975 con la precisazione che tali impianti erano da classificare tra le "semplici installazioni" cui fa riferimento il regolamento per la professione di perito industriale.

In ordine alla suesposta regolamentazione provvisoria stabilita dall'ANCC e' intervenuto il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali il quale ha ufficialmente precisato l'esatta interpretazione da dare alla dizione "semplici macchine ed installazioni" nonche' alla parola "affini" di cui all'art.16 del R.D. 11.2.1929 n.275.

Lo stesso Consiglio, nel far presente che il TAR dell'Emilia Romagna con sentenza confermata dal Consiglio di Stato ha chiarito che nel campo delle competenze professionali le circolari dell'A.N.C.C. non possono avere carattere normativo generale, ha chiesto che fossero accettate le determinazioni ufficiali stabilite dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali circa l'interpretazione dei limiti di competenza della professione di perito stabiliti dall'art.16 del R.D. 11.2.1929, n.275 senza pregiudizio per particolari disposizioni da parte dei Ministeri competenti o per futuri accordi interprofessionali.

Tanto premesso, questa Presidenza, tenuto conto di quanto affermato dal Tribunale Amministrativo dell'Emilia Romagna;

considerato che dopo tre anni dalla sua emanazione non sembra possa trovare ancora giustificazione il carattere di "provvisorieta'" della circolare del 23 maggio 1975, n.20987;

valutata l'opportunita' di ovviare al contenzioso che si sta sviluppando tra le varie Sezioni dell'A.N.C.C. ed i singoli Collegi Provinciali dei periti industriali i quali contestano la regolamentazione delle loro competenze professionali effettuata dall'A.N.C.C. con le citate circolari;

viste le richieste del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali inoltrate con successive note del 15.2.1978, 15.6.1978 ed 11.8.1978;

sentito, nel merito, il parere del Consiglio Tecnico nelle riunioni del 21 giugno e 15 settembre 1978;

Dispone

che le competenze professionali dei periti industriali, relative alla firma dei progetti di apparecchi ed impianti sottoposti al controllo dell'A.N.C.C., gia' regolamentate con circolare provvisoria del 23.5.1975, n.20987 e successive integrazioni del 26.2.1976, n.8578 e del 31.12.1977, n.51469, siano soggette alle limitazioni descritte nell'allegato alla nota del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali datata 11.8.1978, n.1978/90 ad eccezione dei punti 2.7. del Cap.2^; 3.7. del Cap.3^ e 4.7. del Cap.4^.

Nel merito di quanto contenuto in detti punti, vista anche l'eccezione sollevata dal Consiglio Tecnico nella riunione del 15.9.1978, si ritiene necessario un ulteriore approfondimento atto a ricercare validi criteri tecnici e giuridici per comprovare l'idoneita' professionale, nello specifico settore, dei periti industriali le cui specializzazioni non risultano comprese nella elencazione allo scopo compilata dal Consiglio Nazionale.

La presente abroga ogni precedente disposizione emanata dall'A.N.C.C. sulla materia.


ELENCO DEI PARAMETRI DI APPARECCHI CONSIDERATI "MACCHINE SEMPLICI" SOTTOPOSTI AL CONTROLLO A.N.C.C.

Comma a) - Impianti di riscaldamento ad acqua calda con temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica. Nessuna limitazione.
Comma b) - Generatori di vapore d'acqua saturo con producibilita' non superiore a 10 T/h di vapore e pressione massima d'esercizio non superiore a 25 Kg/cm2, compresi i relativi impianti.
Comma c) - Generatori di acqua surriscaldata con potenza termina al focolare non superiore a 6.000.000 Kcal/h e pressione massima d'esercizio non superiore a 25 Kg/cm2, compresi i relativi impianti.
Comma d) - Generatori di calore a fluido diatermico con potenza termica al focolare non superiore a 6.000.000 Kcal/h e temperatura massima di esercizio non superiore a 350^C, compresi i relativi impianti.
Comma e) - Scambiatori di calore civili ed industriali con superficie di scambio non superiore a 250 m2, pressione massima di esercizio non superiore a 64 Kg/cm2 e temperatura massima di esercizio di 280^C nel caso di vapore d'acqua; a 350^C nel caso di fluidi diatermici e non inferiore a -30^C nel caso di fluidi regrigeranti.
Comma f) - Scambiatori di calore per tecnologie speciali aventi superficie di scambio non superiore a 150 m2, pressione massima di esercizio non superiore a 64 Kg/cm2 e temperatura massima di esercizio non superiore a 280^C nel caso di vapore d'acqua; a 350^C nel caso di fluidi diatermici.
Comma g) - Apparecchi di accumulo termico con potenza termica nominale non superiore a 2.000.000 di Kcal/h accumulati, pressione massima di esercizio non superiore a 10 Kg/cm2 e temperatura massima di esercizio non superiore a 90^C.
Comma h) - Recipienti di stoccaggio e di trasporto di gas compressi liquefatti o disciolti, di capacita' non superiore a 100.000 litri, pressione massima di esercizio non superiore a 64 Kg/cm2 e temperatura massima di esercizio non superiore a 90^C.
Comma i) - Recipienti di stoccaggio per liquidi non infiammabili con capacita' non superiore a 400.000 litri e liquidi infiammabili con capacita' non superiore a 200.000 litri.
Comma l) - Apparecchi di processo e di servizio in genere con capacita' non superiore a 30.000 litri, pressione massima di esercizio non superiore a 25 Kg/cm2 e temperatura massima non superiore a 350^C.
Cooma m) - Forni industriali e gassogeni con potenza termica dell'impiatno di combustione di 10.000.000 Kcal/h.


COMPETENZE IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI CIVILI E INDUSTRIALI, APPARECCHI A PRESSIONE E COMPONENTI DI IMPIANTI

C A P O 1

1.- PREMESSE
1.1.- La definizione delle competenze dei Periti Industriali indicate nel presente documento con implica alcuna delimitazione per i campi delle attivita' per legge di spettanza della professione di Ingegnere e quindi non pregiudica la competenza degli Ingegneri per quanto puo' essere oggetto anche dell'attivita' dei Periti Industriali.
1.2.- I rapporti e le competenze professionali, oggetto del presente documento, devono essere svolte esclusivamente da Periti Industriali, che siano debitamente iscritti nei rispettivi Albi Professionali, sia che operino come liberi professionisti, sia che operino nell'ambito di studi, imprese, societa', aziende o enti, e cio' in forza della Legge 25 Aprile 1938 n.897 e degli art.2229 e 2238 del Codice Civile.
1.3.- Qualora dette attivita' vengano svolte nell'ambito di studi, imprese, societa', aziende e enti, dovranno essere soddisfatto anche le disposizioni di cui agli Art.1 e 3 della Legge 23 Novembre 1939 n.1815.
1.4.- Le competenze contemplate rispecchiano il contenuto del R.D. 11 Febbraio 1925 n.275, ove si dettano i lineamenti della professione dei Periti Industriali.
1.5.- I rapporti o quei campi di attivita' i cui limiti non risultino definibili per diretta analogia con i casi trattati, saranno oggetto di esame tra la A.N.C.C. e il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali.
1.6.- Eventuali dubbi di interpretazione da parte degli organi periferici o qualsiasi problema che potesse fare insorgere dubbi o contrasti, dovranno essere comunicati tempestivamente agli organi di vertice che si adopereranno per trovare una possibile soluzione.
1.7.- Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali resta disponibile per modificare il presente documento in relazione a nuove Leggi ed ai relativi regolamenti che venissero promulgati in futuro, o in funzione dello sviluppo tecnologico della materia.
1.8.- Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali si impegna a modificare o ad ampliare il presente documento qualora perevenissero proposte di variazione concordate da apposite commissioni paritetiche fra le categorie professionali interessate.
Comunque, dette variazioni all'accordo dovranno essere ratificate dai Consigli Nazionali delle Categorie interessate.


C A P O 2

APPARECCHI A PRESSIONE

2.- Visto il contenuto del R.D. n.275 dell'11.2.1929 sulla professione dei Periti Industriali, valutato il risultato positivo dell'attivita' svolta dai Periti Industriali che operano nello specifico settore, si afferma la competenza dei Periti Industriali nella progettazione, direzione, estimo e collaudo degli apparecchi di cui all'oggetto entro i limiti sotto specificati.
2.1.- Progettazione di apparecchi a pressione secondo le norme previste dalla stessa A.N.C.C., con particolare riguardo all'utilizzo, per i calcoli, delle norme VSR e VSG o, in difetto, delle codificazioni estere che a loro volta non comportino calcoli infinitesimali e che si riferiscano a figure solide regolari, di forma elementare, per modo che detti apparecchi rientrino inequivocabilmente nella categoria delle cosidette "macchine semplici".
2.2.- Gli apparecchi e componenti di cui sopra possono essere destinati al deposito o al trattamento di fluidi di processo di uso corrente quali l'acqua calda, il vapore d'acqua saturo o surriscaldato, l'acqua surriscaldata, l'aria compressa, l'azoto ed altri gas inerti, i combustibili, il G.P.L., l'ossigeno, l'acetilene, i gas frigorigeni, gli olii minerali, gli olii combustibili, gli olii lubrificanti, gli olii ed i prodotti alimentari, il gasolio, i fluidi diatermici, per i quali vengono impiegati i materiali metallici indicati nella raccolta "M" e le saldature indicate nella raccolta "S" dell'A.N.C.C.
2.3.- Sono esclusi gli apparecchi costruitii con materiali speciali quali: gli acciai legati al Titanio ed analoghi similari, i materiali sintetizzati, elettrografite, cemento armato, materiali ceramiche e vetrari. Quest'ultima limitazione non vale nel caso di dispositivi di controllo e di ispezione quali, ad esempio: spie e specole in vetro, indicatori di livello, ecc..
2.4.- Per dimostrare e giustificare la validita' dei paragrafi precedenti si precisano i programmi di insegnamento negli Istituti Tecnici, emanati con D.P.R. n.1222 del 3 Settembre 1961 (tuttora vigenti).
2.5.- Per quanto attiene alle discipline tecniche-professionali ed alle esercitazioni pratiche corrispondenti, riferentesi in particolare alle competenze che debbono possedere i Periti Industriali operanti nel settore, si riportano di seguito, in ordine decrescente, gli indirizzi specializzati degli Istituti Tecnici specializzati ed i titoli di studio conseguenti in cui le discipline professionali sono trattate:

2.6.-| N. |Indirizzo specializzato per| Titolo di studio conseguito |
-----|----|---------------------------|------------------------------|
| 1 | Meccanica | Per.Ind.per la meccanica |
| | | |
| 2 | Termotecnica | " " " la termotecnica |
| | | |
| 3 | Metalmeccanica| " " " la metalmeccan. |
| | |
| 4 | Metallurgica | " " " la metallurgica |
| | | |
| 5 | Industria Navalmeccanica | " " " l'industria naval-|
| | |meccanica |
| 6 | Macchinisti | Aspiranti alla direzione di |
| | | macchine di navi mercantili |
| 7 | Elettrotecnica| Per.Ind.per l'elettrotecnica |
| | | |
| 8 | Fisica Industriale | " " " la fisica indu- |
| | | striale |
| 9 | Energia Nucleare | " " " l'energia nuclea-|
| | | re. |
----------------------------------------------------------------------

Omissis.

2.8.- Mentre si garantiscono pienamente idonei, senza ulteriori specificazioni i Periti Industriali delle specializzazioni del par.2.6, di cui sopra.


C A P O 3

IMPIANTI TERMICI CIVILI E INDUSTRIALI DI CUI AL TITOLO II^ DEL D.M. 1 DICEMBRE '75

(Norme di sicurezza per gli apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione).

3.- Si conferma la competenza dei Periti Industriali nella materia in oggetto, gia' riconosciuta dall'A.N.C.C. con circolare 4/76 Prot.8575 del 26 febbraio 1976 per i seguenti motivi:

3.1.- Le apparecchiature o le macchine in oggetto, indipendentemente dalle loro dimensioni, non richiedono per la loro progettazione calcoli che implicano l'utilizzazione del calcolo infinitesimale, si' da classificarle inequivocabilmente fra le "macchine semplici".
3.2.- La classificazione al paragrafo precedente e' contemplata nel R.D. n.275 dell'11 febbraio 1929, che regola la professione di Perito Industriale.
3.3.- A confronto dell'interpretazione di cui ai precedenti paragrafi, si richiama e si fa riferimento alla sentenza n.421/77 datata 26 maggio 1977, emanata dal T.A.R. Emilia Romagna.
3.4.- Per dimostrare e giustificare la validita' dei paragrafi precedenti, si precisano i programmi di insegnamento negli Istituti Tecnici, emanati con D.P.R. n.1222 del 30 Settembre 1961 (tuttora vigenti), dove si prevede che la Fisica - piu' precisamente la Termologia - con le relative esercitazioni di laboratorio, e' comune a tutte le specializzazioni dei Periti Industriali.
3.5.- Per quanto attiene alle discipline tecnico-professionali ed alle esercitazioni pratiche corrispondenti, riferentesi in particolare alle competenze che debbono possedere i Periti Industriali operanti nel settore di cui all'oggetto, si riportano di seguito, in ordine decrescente, gli indirizzi specializzati degli Istituti Tecnici specializzati e titoli di studio conseguenti, in cui le discipline professionali sono trattate:

3.6.-| N. |Indirizzo specializzato per| Titolo di studio conseguito |
-----|----|---------------------------|------------------------------|
| 1 | Termotecnica | Per.Ind.per la Termotecnica |
| | | |
| 2 | Meccanica | " " " la Meccanica |
| | | |
| 3 | Fisica Industriale | " " " la fisica indu- |
| | | striale |
| 4 | Industria Alimentare | " " " la industria ali-|
| | | mentare |
| 5 | Elettrotecnica| " " " la elettrotecnica|
| | | |
| 6 | Metalmeccanica| " " " la metalmeccanica|
| | | |
| 7 | Metallurgia | " " " la metallurgia |
| | | |
| 8 | Meccanica di precisione | " " " la meccanica di |
| | | precisione |
| 9 | Costruzione Aeronautiche | " " " le costruzioni |
| | | aeronautiche |
| 10 | Macchinisti | Aspiranti alla direzione di |
| | | macchine di navi mercantili |
| 11 | Industria Navalmeccanica | Per.Ind.per l'industria na- |
| | | valmeccanica |
| 12 | Costruttore di Navi | Costruttore navale |
| | | |
| 13 | Energia nucleare | Per.Ind.per l'energia nuclea-|
| | | re |
| 14 | Materie Plastiche | " " " le materie pla- |
| | | stiche |
| 15 | Chimica Industriale | " " " la chimica indu- |
| | | striale |
----------------------------------------------------------------------

Omissis.

3.8.- Mentre si garantiscono pienamenti idonei, senza ulteriori specificazioni, i Periti Industriali delle specializzazioni del paragrafo 3.6, di cui sopra.


C A P O 4

IMPIANTI PER LA PRODUZIONE ED UTILIZZAZIONE DEL CALORE AI FINI DELL'ECONOMIA DEI COMBUSTIBILI.

Titolo II^ RD 12.5.1927 n.824.
(Norme per il controllo della combustione)

4.- Visto il contenuto del R.D. n.275 dell'11 febbraio 1929 sulla professione dei Periti Industriali, valutato il risultato positivo dell'attivita' svolta dai Periti Industriali che operano nello specifico settore, si afferma la competenza dei Periti Industriali nell'espletamento delle operazioni previste dal suddetto Titolo II^ entro i limiti sotto specificati:
4.1.- Impianti di generatori di vapore con produzione massima di 10 T/h per unita'.
4.2.- Impianti di generatori di acqua calda o surriscaldata con produzione massima di 6.000.000 Kcal/h per unita'.
4.3.- Impianti di forni industriali con potenzialita' massima di 10.000.000 Kcal/h per unita'.
4.4.- Impianti analoghi ed affini alle condizioni di cui sopra.
4.5.- Per quanto attiene alle discipline tecnico-professionali riferentesi in particolare alle competenze che debbono possedere i periti industriali operanti nel settore di cui all'oggetto, si riportano in ordine decrescente gli indirizzi specializzati degli Istituti Tecnici e relativi titoli di studio in cui le discipline professionalizzate sono trattate;

4.6.-| N. | Indirizzo specializzato| Titolo di studio conseguito |
-----|----|------------------------|--------------------------------|
| 1 |Termotecnica|Per.Ind.per la termotecnica |
| || |
| 2 |Meccanica | " " " la meccanica |
| || |
| 3 |Fisica industriale | " " " la fisica industr. |
| || |
| 4 |Industria alimentare | " " " la ind.alimentare |
| || |
| 5 |Elettrotecnica | " " " la elettrotecnica |
| || |
| 6 |Metalmeccanica | " " " la metalmeccanica |
| || |
| 7 |Metallurgia | " " " la metallurgia |
| || |
| 8 |Meccanica di precisione | " " " la mecc.di precis. |
| || |
| 9 |Costruzioni Aeronautiche| " " " le costr.aeronaut. |
| || |
| 10 |Macchinisti | Aspiranti alla Direzione di |
| || macchine di navi mercantili |
| 11 |Industria Navalmeccanica| Per.Ind.per l'ind.navalmeccan. |
| || |
| 12 |Costruttore di navi | Costruttore navale |
| || |
| 13 |Energia nucleare | Per.Ind.per l'energia nucleare |
| || |
| 14 |Materie plastiche | " " " le materie plast. |
| || |
| 15 |Chimica Industriale | " " " la chimica ind.le |
---------------------------------------------------------------------

Omissis.

4.8.- Mentre si garantiscono pienamente idonei, senza ulteriori specificazioni i Periti Industriali delle specializzazioni del par.4.6, di cui sopra.


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