Testo
|
Il D.P.R. 26.5.1976, n. 411, in attuazione della legge 70/75 sul riordinamento degli Enti pubblici non economici, prevede per i periti industriali della ANCC, gia' inquadrati nel ruolo degli assistenti tecnici, il ruolo professionale .
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il nuovo Regolamento organico e l'ordinamento dei servizi dell'A.N.C.C. istituendo il ruolo professionale per i periti industriali cosi' come previsto dal D.P.R. 411/76.
Con circolare del 28 settembre 1978 n. 36/78, su richiesta del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, sono stati definiti i limiti delle competenze professionali dei periti industriali liberi professionisti la firma dei progetti di apparecchi ed impianti sottoposti al controllo dell'A.N.C.C.
Poiche' con sentenza del TAR dell'Emilia Romagna, recentemente confermata dal Consiglio di Stato, e' stato chiarito che nel campo delle competenze professionali le circolari dell'A.N.C.C. non possono avere carattere normativo generale e risultano evidenti i riflessi dei limiti di competenza stabiliti per i periti industriali liberi professionisti anche nei riguardi dei periti industriali dipendenti dell'Ente inquadrati nella seconda qualifica del ruolo professionale non potendosi ovviamente dar luogo a difformita' sulla materia. L'attivita' professionale esplicata dai periti industriali dipendenti dall'A.N.C.C. ed inquadrati nella seconda qualifica del ruolo professionale, va' pertanto esplicata entro i limiti di cui all'allegato alla circolare del 28.9.1978, n. 36/78.
|