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Rif. DV02340
Documento 19/03/1987 CIRCOLARE
Fonte ASSESSORATO REGIONALE AI LAVORI PUBBLICI - CALABRIA
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 3440
Data 19/03/1987
Riferimento
Note
Allegati
Titolo OPERE PUBBLICHE - DIREZIONE LAVORI - INGEGNERE CAPO - 'REGOLAMENTO 350/1895 ED ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE'
Testo Al fine di perseguire la migliore organicita nella conduzione di tutte le opere e lavori di interesse regionale ovvero di pubblico interesse da iniziare successivamente alla data di pubblicazione della presente nel Bollettino Ufficiale della Regione, si interessano gli Enti in indirizzo sull'obbligo di affiancare, al Direttore dei singoli lavori, l'lngegnere Capo di cui al regolamento approvato con R.D. 25/5/1895 n. 350.
Qualora gli Enti destinatari non siano dotati di ufficio tecnico retto da Ingegnere od Architetto abilitato, ovvero la quantità di compiti sullo stesso gia' incombenti ne sconsigiano l'aggravio, potrà farsi luogo al conferimento dell'incarico a professionisti iscritti ai relativi Albi da almeno cinque anni e da scegliere in elenchi all'uopo predisposti dai rispettivi Ordini e distinti per specifica esperienza e competenza proressionale.

Per i lavori ed opere eseguiti in base a progetti o perizie di importo fino a L. 300.000.000, la funzione di ingegnere capo può essere svolta dallo stesso Direttore dei Lavori che abbia ricevuto espresso incarico prima dell'inizio dei lavori.
Gli onorari per le funzioni di Ingegnere Capo dei lavori, ammissibili a finanziamento, vengono corrisposti in misura pari ad 1/3 delle competenze spettanti per la Direzione dei lavori .
Quanto sopra, anche, fino a quando singoli Comuni o gruppi di essi riuniti in consorzio, non si dotino di ufficio Tecnico retto da ingegnere od architetto abilitato, da assumere previo espletamento di concorso pubblico.
Si chiarisce, ad ogni buon fine, che - in armonia con quanto contenuto in una normativa regionale ad hoc in avanzata fase di itinere - si considerano lavori ed opere di interesse regionale, oltre ai lavori ed alle opere pubbliche eseguiti direttamente dalla Regione o compresi in piani o programmi regionali, tutti gli altri lavori ed opere, anche non fruenti di finanziamento o concorso finanziario regionale, eseguiti dagli Enti locali o loro consorzi, dagli Istituti Autonomi per Ie Case Popolari, dalle Unità Sanitarie Locali e da qualsiasi altro Ente operante nell'ambito regionale, soggetto a tutela od a vigilanza da parte di organismi regionali .

Si raccomanda, infine, l'obbligo del rispetto della L. 30/4/76 n. 373 sul contenimento dei comuni energetici negli edifici e relativo Regolamento n. 1052 del 1977; della L. 30/3/1971 n. 118 sull'eliminazione delle barriere architettoniche e relativo Reg.to n. 384/78 nonché delle Leggi n. 1086 del 1971 e n. 64 del 1974, mediante la nomina del collaudatore sin dall'inizio dell'esecuzione dei lavori.


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