Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it
Rif. DV13008
Documento 25/02/2019 CIRCOLARE - XIX SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 353
Data 25/02/2019
Riferimento PROT. CNI N. 1680
Note
Allegati

DV13009

DV13010

Titolo ISTANZA DI INTERPELLO AI SENSI DELL’ART.12 DEL D.LGS. N.81/2008 – QUESITO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO – CORSI DI AGGIORNAMENTO PER I PROFESSIONISTI ANTINCENDIO E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER RSPP E COORDINATORI PER LA SICUREZZA – POSSIBILITÀ DI ISTITUIRE UN UNICO CORSO CON EFFETTI ABILITANTI PER QUALIFICHE SPECIFICHE DIVERSE – RISPOSTA DELLA COMMISSIONE PER GLI INTERPELLI DEL MINISTERO DEL LAVORO – INTERPELLO N.1/2019 - INVIO - PROT. CNI N. 1265
Testo Con la presente si trasmette in allegato la risposta pervenuta dalla Commissione per gli Interpelli della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, su di una questione di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro sollevata dal Consiglio Nazionale ai sensi dell’art.12 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, a seguito di istanza pervenuta dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara, esaminata e condivisa dal GdL Sicurezza, coordinato dal Consigliere Gaetano Fede.

L’INTERPELLO n.1/2019 rappresenta quindi la risposta alla richiesta trasmessa dal Consiglio Nazionale in data 5/04/2017 (prot. CNI n.2334/2017), avente per oggetto: “Istanza di interpello – quesito in materia di salute e sicurezza del lavoro – corsi di aggiornamento per i professionisti antincendio e corsi di aggiornamento per RSPP e coordinatori per la sicurezza – possibilità di istituire un unico corso con effetti abilitanti per diverse qualifiche professionali – richiesta parere” (in allegato).


***

Il quesito era scaturito da una serie di segnalazioni degli iscritti all’Ordine territoriale degli Ingegneri, che evidenziavano la esistenza di una significativa offerta di corsi di formazione in materia di sicurezza per alcune figure previste dalla normativa vigente (professionisti antincendio, responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, coordinatori per la sicurezza), con validità per diverse qualifiche specifiche e rilascio dei relativi crediti formativi con valenza contemporaneamente per professionisti antincendio, RSPP e coordinatori per la sicurezza nei cantieri.

La particolarità di questi corsi, organizzati da alcuni soggetti formatori, sta dunque nel fatto che attraverso un unico corso formativo, e quindi un’unica sessione, si ottiene l’attestazione valida per diversi obblighi formativi e distinte qualifiche specifiche.

Alla luce dell’Accordo della Conferenza Permanente per i Rapporti Stato-Regioni del 7 luglio 2016 (e, in particolare, del punto “9. AGGIORNAMENTO”, dell’Allegato A), l’Ordine territoriale interessato domandava quindi:

1) se sia consentito organizzare un unico corso formativo valido sia quale aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza nei cantieri, sia quale aggiornamento per la qualifica di professionista antincendio, ex d.lgs. n.139/2006 e DM 5 agosto 2011;

2) se sia possibile erogare tale corso sotto forma, da un lato, di aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza, e, contemporaneamente, dall’altro lato, quale convegno o seminario di aggiornamento per i professionisti antincendio (v. l’istanza di interpello CNI allegata).


***


La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro – nella seduta del 31 gennaio 2019 – ha esaminato il quesito, richiamando in primo luogo l’Allegato A dell’Accordo della Conferenza Permanente per i Rapporti Stato-Regioni del 7 luglio 2016, e in particolare il punto 9, dove viene disciplinato specificatamente l’aggiornamento per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e di protezione.

Alla luce dei contenuti del citato punto 9 dell’Accordo, la Commissione si è pronunciata come segue.

Per quanto riguarda l’aggiornamento per RSPP e ASPP, non è valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all’aggiornamento di ulteriori qualifiche professionali, “ad eccezione della partecipazione ai corsi di aggiornamento per formatori per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013 (1) e a quelli per coordinatori per la sicurezza, ai sensi dell’allegato XIV del d.lgs. n.81/2008”.

Viene inoltre ulteriormente precisato che, ai fini dell’aggiornamento per coordinatori per la sicurezza, il punto 9 dell’Accordo Stato-Regioni specifica che non è valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati a ottenere ulteriori qualifiche specifiche, “con le uniche eccezioni di quelli relativi all’aggiornamento per RSPP e ASPP” (2).

Mentre, per quanto concerne la domanda se uno stesso evento possa risultare sia come corso di aggiornamento per RSPP e ASPP, sia come convegno o seminario valido ai fini antincendio, la risposta della Commissione per gli interpelli è negativa, in base a quanto previsto dal punto 9 dell’Allegato A dell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, “che ne differenzia le modalità di attuazione” (in allegato).

Secondo la Commissione ministeriale, pertanto, uno stesso evento non può essere configurato sia come corso di aggiornamento, sia come seminario o convegno, ai fini de quo.


***


Come si vede, si tratta di chiarimenti di grande utilità per tutti coloro (soggetti formatori, operatori e professionisti) che lavorano nel settore, in grado di orientare secondo criteri di uniformità e certezza del diritto l’organizzazione e la gestione dei corsi di formazione e aggiornamento.

La regola generale che viene fissata – fatte salve alcune limitate e specifiche deroghe – è dunque nel senso della unicità di significato del singolo corso formativo e del singolo seminario di apprendimento.

Questo orientamento interpretativo avrà sicuramente delle ricadute “a cascata” sulla predisposizione e configurazione dei futuri corsi formativi, spingendo gli enti formatori che intendevano promuovere una unica sessione formativa avente validità a diversi fini, a rivedere e rimodulare il corso/ l’evento da essi organizzato.

Ricordiamo inoltre che – ai sensi del comma 3 dell’art.12 d.lgs. n.81/2008 – le indicazioni fornite nelle risposte della Commissione per gli interpelli costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio dell’attività di vigilanza degli organismi preposti.

Le indicazioni contenute nell’Interpello n.1 del 2019 vengono quindi a colmare una lacuna interpretativa riguardante il tema di una plurima valenza del singolo corso di formazione abilitante, tramite una lettura restrittiva, che esclude in radice – salvo tassative eccezioni – la possibilità di un suo utilizzo per raggiungere diversi scopi.

Al massimo, pertanto, nella combinazione più favorevole, un singolo corso potrà permettere il conseguimento di due diverse attestazioni (3), se rientrante nei casi eccezionali (4) descritti dalla Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Alcune indicazioni trovano fondamento (anche utilizzando l’argomento a contrario, ovvero che dove la normativa ha consentito l’efficacia duplice del singolo corso lo ha dichiarato esplicitamente) già nel testo dell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 (5), ma è bene che siano ora sorrette dall’autorevole avallo della Commissione ministeriale, che viene a colmare possibili incertezze interpretative e – nello stesso tempo – contribuisce a mettere al centro dell’attenzione e del dibattito la questione dell’efficacia dei corsi abilitanti e della formazione in genere.

Meno scontata appare la soluzione prospettata riguardo la partecipazione a convegni e seminari, dove la risposta preclusiva alla doppia valenza del singolo evento (quale corso di aggiornamento e convegno e seminario) si basa su un argomento formale e testuale, ovvero le diverse modalità di attuazione e gestione previste dall’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 2016 (in particolare: nel già citato PUNTO 9).

In questo caso, nel silenzio dell’Accordo Stato-Regioni sul punto, l’indicazione ministeriale (nella sua risolutezza) assicura l’uniforme applicazione della disciplina e contribuisce a orientare l’azione di tutti coloro che lavorano nel settore.

Si rileva comunque incidentalmente il carattere assai stringato ed essenziale della risposta, mentre la rilevanza delle conseguenze che ne derivano per gli operatori interessati avrebbe richiesto forse, nell’occasione, un maggiore sforzo argomentativo e di delucidazione.


***


Come noto, l’Accordo del 7 luglio 2016 ha riformato in profondità il settore dell’aggiornamento dei responsabili e degli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, rispetto alla disciplina previgente, rafforzando anche gli spazi per l’utilizzo dell’e-learning, contribuendo a sanare molte criticità emerse nel corso degli anni, ma non a dissipare tutte le zone d’ombra.

Che si tratti di un tema molto sentito è testimoniato anche dai tanti dubbi sollevati in Rete e negli incontri pubblici dai professionisti, che prima di sostenere dei costi per partecipare ad un corso vorrebbero avere delle certezze sulla validità giuridica del corso medesimo.

Ricordiamo infatti che quello della formazione dei lavoratori è divenuto un tema centrale dell’azione politica e sociale e che il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ha implementato e posto l’accento sulla necessaria formazione delle risorse umane, in una prospettiva di life long learning, ovvero della formazione continua nell’arco della vita lavorativa.

Alla realizzazione di tale obiettivo concorrono anche le autorevoli indicazioni provenienti dalla Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro, che in questi anni – con la sua meritoria attività – ha contribuito a chiarire tante lacune e diversi dubbi interpretativi scaturiti dal d.lgs. n.81/2008 e dalla successiva regolamentazione attuativa.

Si ritiene che il notevole ed inusuale lasso di tempo intercorso tra la trasmissione del quesito e la pubblicazione dell’Interpello n.1/2019 sia dipeso – oltre che dal considerevole numero dei quesiti che giungono alla Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali – dalla circostanza che vi sono stati dei cambiamenti nella composizione della Commissione per gli interpelli, il cui Presidente è ora cambiato (6).

Si trasmette, dunque, l’Interpello n.1/2019, formulato nella seduta della Commissione per gli interpelli del 31 gennaio 2019, a beneficio di tutti gli interessati.



ALLEGATI:

1) Istanza di interpello CNI datata 5/04/2017 (prot. CNI n.2334/2017);
2) Risposta della Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 8/02/2019, prot. U.0002570 (Interpello n.1/2019).

------------------------------------------------------------------------------------
NOTE

(1) Il DM 6 marzo 2013, Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, è pubblicato sul sito Internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

(2) Come ricordato dalla Commissione per gli interpelli, è lo stesso PUNTO 9 dell’Allegato A dell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 a prevedere che: “Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza, ai sensi dell’allegato XIV del d.lgs. n.81/2008, è da ritenersi valida e viceversa”.

(3) Ad esempio, attestazione per un corso funzionale sia all’aggiornamento per RSPP, sia all’aggiornamento per coordinatori per la sicurezza. Oppure corso di formazione valido sia come aggiornamento per ASPP, sia come aggiornamento per formatori per la sicurezza sul lavoro.

(4) Nel senso che fanno eccezione alla regola generale.

(5) Che ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP non sia valida la partecipazione a corsi di formazione per dirigenti e preposti ex art.37 d.lgs. n.81/2008, per lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze di cui agli artt.44, 45 e 46 d.lgs. n.81/2008, ad esempio, lo riporta espressamente il PUNTO 9, undicesimo periodo, dell’Allegato A dell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.

(6) Certamente, ad avviso del Consiglio Nazionale, sarebbe da valutare, da parte del Ministero, il rafforzamento delle unità che compongono la Commissione – anche attingendo alle professionalità provenienti dal mondo delle Professioni tecniche – dato il carico di lavoro, in termini di quesiti, che si è venuto a formare con il passare degli anni, in parallelo con la fiducia e il generale apprezzamento ottenuto dallo strumento tecnico dell’Interpello.

------------------------------------------------------------------------------------



Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it