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Rif. DV02768
Documento 15/03/1995 CIRCOLARE
Fonte ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI REGIONE LAZIO
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 5349
Data 15/03/1995
Riferimento
Note
Allegati
Titolo FUNZIONI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI - 'LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 10 E DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 AGOSTO 1993, N. 412, DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI'
Testo 1.0 PREMESSA

Come e' noto la legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" ha demandato ad una serie di decreti presidenziali o ministeriali l'attuazione dei principi
stabiliti dalla stessa legge.
Con l'emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione,
l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4,
della legge 9 gennaio 1991, n. 10" (S.O. alla Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 1993, n. 242) e del Decreto ministeriale 13 dicembre 1993 "Approvazione dei
modelli tipo per la compilazione della relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, attestante la rispondenza alle prescrizioni in
materia di contenimento del consumo energetico degli edifici" (Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1993, n. 297) sono ormai entrate in vigore dal 1ø agosto
1994 le norme tecniche attuative della legge 10/91 riguardanti gli aspetti della progettazione, esecuzione, collaudo, manutenzione e controllo degli impianti
di riscaldamento.
Nella presente circolare si pongono all'attenzione delle SS.LL. alcune azioni specifiche di competenza delle Amministrazioni locali (Comuni e Province) al
fine di facilitare gli adempimenti disposti dalla legge.
Si rende inoltre noto che per quanto riguarda i controlli degli impianti di riscaldamento, di qualsiasi potenzialita', questo Assessorato ha promosso la
costituzione di un Gruppo di lavoro, con la consulenza dell'ENEA, fra le Amministrazioni provinciali e comunali cui competono per legge le funzioni di
controllo, al fine di predisporre una serie di atti ed azioni quanto piu' possibile comuni fra tutte le Amministrazioni stesse.
Di quest'ultimo aspetto verra' riferito agli interessati con comunicazione separata.


2.0 ADEMPIMENTI DA PARTE DI TUTTI I COMUNI

Le principali azioni riguardanti le Amministrazioni Comunali sono:

- in base all'art. 2 del D.P.R. 412/93: individuare la zona climatica e i gradi giorno nel caso in cui il Comune non sia inserito nell'Allegato A del D.P.R.
412/93, oppure sussistano zone del territorio comunale ad una quota superiore a quella della casa comunale: vedi par. 5.0;
- in base all'art. 4 del D.P.R. 412/93: concedere le deroghe relative ai valori massimi della temperatura ambiente: vedi par. 6.0;
- in base all'art. 10 del D.P.R. 412/93: concedere le deroghe relative al periodo annuale di esercizio e alla durata giornaliera di attivazione: vedi par. 7.0;
- in base all'art. 28 della L. 10/91: predisporre un servizio tecnico interno per ricevere e verificare il progetto e la relazione tecnica: vedi par. 8.0;
- in base all'art. 33 della L. 10/91: effettuare i controlli e le verifiche in corso d'opera o entro 5 anni dalla data di fine lavori: vedi par. 9.0;
- in base all'art. 36 della L. 10/91: ricevere denuncia di difformita' alle norme della L. 10/91 riscontrate dall'acquirente o conduttore dell'immobile.


3.0 ADEMPIMENTl DA PARTE DEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 40.000 ABITANTI

Le principali azioni riguardanti le Amministrazioni Comunali con popolazione superiore a 40.000 abitanti sono:

- tutte quelle del punto 2.0;
- in base all'art. 9, comma 7 del D.P.R. 412/93: predisporre un servizio tecnico che verifichi l'osservanza delle disposizioni del regolamento: vedi par. 10.0;
- in base all'art. 31 della L. 10/91 e all'art. 11, comma 18 del D.P.R. 412/93: effettuare le verifiche biennali relative al rendimento di combustione e allo
stato di manutenzione ed esercizio dell'impianto termico: vedi par. 11.0.


4.0 ADEMPIMENTI DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI

Le principali azioni riguardanti le Amministrazioni provinciali sono:

- in base all'art. 9, comma 7 del D.P.R. 412/93: predisporre un servizio che verifichi l'osservanza delle disposizioni del regolamento in tutti i Comuni del
territorio provinciale con popolazione minore di 40.000 abitanti: vedi par. 10.0;
- in base all'art. 31 della L. 10/91 e all'art. 11, comma 18 del D.P.R. 412/93: effettuare le verifiche biennali relative ai rendimenti di combustione e allo
stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici in tutti i Comuni del territorio provinciale con popolazione minore di 40.000 abitanti: vedi par.
11.0.


5.0 MODALITA' PER INDIVIDUARE LA ZONA CLIMATICA E PER ASSEGNARE I GRADI GIORNO

Nell'Allegato A del D.P.R. 412/93 (vedi S.O. Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1993, n. 242) sono riportati i gradi giorno per ciascun Comune d'Italia,
raggruppati per regioni e province con l'indicazione della zona climatica e dell'altezza della casa comunale.
Per il Comune non indicato nell'Allegato A del D.P.R. 412/93 i gradi giorno vengono assegnati con provvedimento del Sindaco, il quale lo rende noto alla
cittadinanza con pubblici avvisi entro 5 giorni. Lo stesso provvedimento deve essere comunicato al Ministero Industria, Commercio ed Artigianato e all'ENEA
per i successivi aggiornamenti dell'Allegato A del D.P.R. 412/93.
Per fissare la zona climatica il Comune determina i gradi giorno individuando dall'Allegato A il Comune piu vicino in linea d'aria e posizionato sullo stesso
versante, e successivamente rettifica i gradi giorno del Comune di riferimento in funzione di una quantita' pari a 1/100 del numero dei giorni di durata del
periodo di riscaldamento per ogni metro di quota sul livello di mare in piu' o in meno rispetto al Comune di riferimento.
Si ricorda che il numero dei giorni convenzionali del periodo di riscaldamento sono i seguenti:

ZONA C. PERIODO DI RISC. GIORNI
A 1ø dic. - 15 mar. 105
B 1ø dic. - 31 mar. 121
C 15 nov. - 31 mar. 137
D 1ø nov. - 15 apr. 166
E 15 ott. - 15 apr. 183
F(*) 5 ott. - 22 apr. 200

(*) Secondo l'appendice C della norma UNI 10379.

Nel caso di Comuni classificati nella zona climatica F i Sindaci possono fissare il periodo annuale di esercizio e la durata di attuazione in funzione alle
condizioni climatiche della zona. Nell'appendice C dell'UNI 10379 sono stati fissati sia il periodo di riscaldamento che il numero massimo di giorno per
eseguire i calcoli richiesti dalla legge per la deterrninazione del Fabbisogno energetico normalizzato (FEN). Tali date sono indicative e non vincolanti in
quanto nel Regolamento non e stata imposta limitazione.
Il territorio nazionale e' suddiviso in sei zone climatiche in funzione dei gradi giorno, queste sono:

ZONA CLIMATICA GRADI GIORNO
A A < 600
B 601-900
C 901-1400
D 1401-2100
E 2101-3000
F > 3000

Inoltre il D.P.R. 412/93 da la possibilita' al Sindaco di fissare i gradi giorno per zone del Comune situate a una quota superiore a quella riportata
nell'Allegato A del D.P.R. 412/93. Qualora i gradi giorno, calcolati con il procedimento descritto precedentemente, giustificano l'assegnazione di una zona
climatica diversa da quella del Comune, il Sindaco la puo assegnare previa notifica al Ministero Industria, Commercio ed Artigianato e all'ENEA.
L'assegnazione della diversa zona climatica diventa definitiva qualora, entro 90 giorni dalla notifica, il Ministero non abbia provveduto a comunicare al
Sindaco un diniego motivato. Decorsi i 90 giorni il Sindaco lo rende noto alla cittadinanza e trasmette per conoscenza copia del provvedimento alla Regione e
alla Provincia di appartenenza.


6.0 MODALITA' PER CONCEDERE LE DEROGHE RELATIVE Al VALORI MASSIMI DELLA TEMPERATURA AMBIENTE

I valori massimi della media delle temperature dell'aria ambiente dei singoli locali dell'edificio sono stati fissati dal D.P.R. 412/93 in:

a) 18øC +2øC, per gli edifici della categoria E8: "Edifici adibiti ad attivita' industriali ed artigianali e assimilabili";
b) 20øC +2øC, per tutti gli altri edifici.

E' prevista la possibilita' di concedere deroghe, alle suddette temperature solo per gli edifici delle seguenti categorie:

E3 "Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili"
E6 "Piscine, saune e assimilabili".

Invece per gli edifici della categoria E8 le deroghe possono essere concesse solo nei casi di:

a) esigenze tecnologiche e/o di produzione;
b) energia termica non diversamente utilizzabile.

Le motivazioni per ottenere le deroghe delle temperature devono essere riportate nella relazione tecnica secondo quanto riportato nei modelli tipo del D.M.
13.12.1993.

Le Autorità comunali rilasciano il benestare qualora elementi oggettivi legati alla destinazione d'uso lo giustifichino. Le deroghe si ritengono concesse se
trascorsi 60 giorni dal deposito della relazione tecnica in Comune, le Autorita' comunali non hanno fatto pervenire all'interessato un provvedimento motivato
di diniego o interruttivo.


7.0 MODALITA' DI CONCEDERE LE DEROGHE RELATIVE AL PERIODO ANNUALE DI ESERCIZIO E ALLA DURATA GIORNALIERA DI ATTIVAZIONE

I valori limiti delle temperature ambiente non devono essere superati durante l'orario di attivazione dell'impianto e nell'intero periodo annuale di esercizio.
I suddetti periodi annuali di esercizio e di durata giornaliera di attivazione, per le diverse zone climatiche, sono:

ZONA C. ORE TOTALI DI ACC.GIOR. PERIODO ANNUALE DI ES. A 6 1ø dic. - 15 mar.
B 8 1ø dic. - 31 mar.
C 10 15 nov. - 31 mar.
D 12 1ø nov. - 15 apr.
E 14 15 ott. - 15 apr.
F nessuna limitazione nessuna limitazione .

Fuori dai periodi prefissati e' consentito direttamente agli utenti e senza autorizzazione del Comune l'esercizio solo in casi di situazioni climatiche
eccezionali ma nei limiti della meta' delle ore giornaliere di accensione consentite a regime (art. 9, comma 2 del D.P.R. 412/93). I limiti del periodo
annuale di esercizio e della durata giornaliera di attivazione non si applicano a:
a) edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili (categoria E3);
b) sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non facenti parte di condomini;
c) scuole materne e asili nido;
d) alberghi, pensioni ed attivita' similari;
e) piscine, saune e similari;
f) edifici industriali ed artigianali se giustificati da specifiche esigenze tecnologiche e produttive.

Fermi restando i limiti al periodo annuale di esercizio, il D.P.R. 412/93 non pone limiti alla durata giornaliera di attivazione per i seguenti impianti:
a) impianti al servizio degli edifici della categoria E2 (uffici e assimilabili) ed E5 (edifici adibiti ad attivita' commerciali e assimilabili) nelle zone
dell'edificio in cui non c'e interruzione di attivita';
b) impianti termici che utilizzano calore di centrali di cogenerazione;
c) impianti termici con pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
d) impianti termici al servizio di uno o piu' edifici, dotati di circuito primario, che alimentano edifici non soggetti a nessuna limitazione dell'orario di
accensione o del periodo di esercizio. Lo stesso impianto puo essere in esercizio per produrre acqua calda per usi igienici e sanitari, nonche' per mantenere
la temperatura dell'acqua nel circuito primario;
e) impianti termici centralizzati con rendimenti non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo il 1ø agosto 1994 e con gruppo
termoregolatore programmabile e pilotato da una sonda esterna. La programmazione giornaliera deve essere tale che la temperatura degli ambienti sia pari a
16ø+2øC di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera consentita (funzionamento in attenuazione);
f) impianti termici centralizzati con rendimenti non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo il 1ø agosto 1994 e dotati, in
ogni singola unita' immobiliare, di un sistema di contabilizzazione di calore e di un sistema di termoregolazione con programmatore che consenta la
regolazione della temperatura su due livelli nelle 24 ore (funzionamento in attenuazione);
g) impianti termici di singole unita' immobiliari con rendimenti non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo il 1ø agosto 1994
e dotati di un sistema di termoregolazione con programmatore che consenta la regolazione della temperatura su due livelli nelle 24 ore nonche' lo spegnimento
del generatore di calore sulla base delle necessita' dell'utente;
h) impianti termici condotti mediante "contratti di servizio energia" e con funzionamento in attenuazione al di fuori della durata giornaliera consentita
(come punto e).

Per il periodo annuale di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti fuori da quelli consentiti e per gli edifici non espressamente
previsti, possono essere concesse deroghe dai sindaci, a fronte di comprovate esigenze, sia per centri abitati che per singoli immobili. Tali deroghe sono
rese esecutive con delibera della giunta comunale e i sindaci sono tenuti ad informare la popolazione.


8.0 SERVIZIO TECNICO INTERNO PER RICEVERE E VERIFICARE IL PROGETTO E LA RELAZIONE TECNICA

La L. 10/91 prevede che per il rispetto delle prescrizioni in essa contenute deve essere presentata una relazione tecnica con le seguenti modalita':

a) Prima di dare inizio ai lavori, il proprietario e chi ne ha titolo deve depositare, in doppia copia, in Comune il progetto dell'edificio e degli impianti
di riscaldamento ambientale corredato da relazione tecnica. La suddetta relazione tecnica e il progetto delle opere da una realizzare, deve essere firmata dal
progettista che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della legge.
b) All'atto della presentazione della documentazione il Comune rilascia al proprietario una copia con l'attestazione dell'avvenuto deposito. L'altra copia
viene conservata in Comune ai fini dei controlli e verifiche successive.
c) La copia rilasciata al proprietario deve essere da questi consegnata al direttore lavori o all'esecutore dei lavori, i quali hanno l'obbligo di conservarla
in cantiere.
La documentazione da presentare e'stata definita nel D.M. 13 dicembre 1993 entrato in vigore il 18 giugno 1994.
Il suddetto D.M. 13 dicembre 1993 riporta i modelli tipo per la compilazione della relazione tecnica differenziandoli per tre diverse tipologie:

a) opere relative ad edifici di nuova costruzione o a ristrutturazione di edifici;
b) opere relative ad impianti termici di nuova installazione in edifici esistenti e opere relative alla ristrutturazione degli impianti termici;
c) sostituzione di generatori di calore con potenza nominale superiore a 35 kW.
Per la sostituzione dei generatori di calore con potenza nominale inferiore a 35 kW e lasciata piena autonomia alle Amministrazioni comunali nel prescrivere
modalita'di presentazione e contenuto della documentazione tecnica da depositare in Comune prima di dare inizio ai lavori.
La relazione tecnica puo'essere presentata insieme alla documentazione di richiesta di concessione edilizia.
Il deposito della relazione tecnica presso gli Uffici comunali e' finalizzato a consentire a questi di verificare la rispondenza del progetto delle opere alle
prescrizioni contenute nella L. 10/91 e dei relativi regolamenti di attuazione. La verifica puo'avvenire sia in fase di realizzazione delle opere stesse, sia
entro 5 anni del loro termine sia su richiesta e a spese del Committente, dell'acquirente dell'immobile, del conduttore e dell'esercente gli impianti (vedi
par. 9.0).
Al fine di chiarire cosa si intende per "verifica della rispondenza del progetto e della relazione alla prescrizione di legge" si ritiene che le
Amministrazioni comunali debbano effettuare le seguenti azioni in funzione della tipologia dell'opera.


8.1 Opere relative a edifici di nuova costruzione o a ristrutturazione di edifici

Nel caso di opere relative a nuove costruzioni o a ristrutturazione di edifici viene presentata la relazione tecnica secondo lo schema tipo riportato
nell'Allegato A del D.M. 13 dicembre 1993.
I Tecnici comunali debbono effettuare, almeno le seguenti azioni:

- verificare la completezza della documentazione allegata: in particolare l'elenco di cui alla lettera i) della relazione tecnica;

- verificare che i dati riportati alle lettere a), b) e c) della relazione tecnica siano corretti e coerenti;

- calcolare il rapporto S/V e verificare il suo valore con quello riportato alla lettera d) della relazione tecnica;

- calcolare e verificare i rendimenti termici utili al 100% e al 30% della potenza nominale (Pn);

- verificare se il progetto preveda la predisposizione all'adozione di contabilizzatori del calore nelle singole unita'immobiliari;

- verificare il calcolo e le dimensioni dei condotti di evacuazione dei prodotti della combustione;

- verificare i risultati dei seguenti calcoli:
- caratteristiche termiche e igrometriche dei componenti; - coefficiente volumico di dispersione termica per trasmissione (Cd);
- rendimenti medi stagionali di progetto;
- rendimento globale medio stagionale;
- fabbisogno energetico normalizzato (FEN);
- valutare e dare parere sulle richieste di deroghe relative alla:
- temperatura massima ammessa;
- produzione centralizzata mediante unico generatore per il riscaldamento ambiente e la produzione di acqua calda sanitaria;
- adozione di dispositivi di regolazione automatica della temperatura nei singoli locali o zone;

- verificare, nel caso di edifici di proprieta'pubblica o adibiti ad uso pubblico, se siano state utilizzate fonti rinnovabili di energia o assimilate.

Si richiama comunque l'attenzione dei Sigg. Sindaci sul contenuto della Circolare 13 dicembre 1993, n. 231/F esplicativa del D.M.13 dicembre 1993 ed in
particolare sul fatto che il rilascio dell'attestazione di deposito non presuppone alcuna approvazione da parte degli uffici comunali circa la rispondenza del
progetto alle prescrizioni di legge.


8.2 Opere relative agli impianti termici di nuova installazione in edifici esistenti e opere relative alla ristrutturazione degli impianti termici;

Nel caso di tali opere viene presentata la relazione tecnica secondo lo schema tipo riportato nell'Allegato B del D.M. 13 dicembre 1993.
I Tecnici comunali debbono effettuare almeno le seguenti azioni:

- verificare la completezza della documentazione allegata: in particolare l'elenco di cui alla lettera h) della relazione tecnica;

- verificare che i dati riportati alle lettere a) e b) della relazione tecnica siano corretti e coerenti;

- calcolare il rapporto SN e verificare il suo valore con quello riportato alla lettera c) della relazione tecnica;

- calcolare e verificare i rendimenti termici utili al 100% e al 30% della Potenza nominale (Pn);

- verificare se il progetto preveda la predisposizione all'adozione di contabilizzatori di calore nelle singole unita'immobiliari;

- verificare il calcolo e le dimensioni dei condotti di evacuazione dei prodotti della combustione;

- verificare i risultati dei seguenti calcoli:
- coefficiente volumico di dispersione termica per trasmissione (Cd);
- rendimenti medi stagionali di progetto; - rendimento globale medio stagionale;
- fabbisogno energetico normalizzato (FEN);

- valutare e dare parere sulle richieste di deroghe relative alla:
- temperatura massima ammessa;
- produzione centralizzata mediante unico generatore per il riscaldamento ambiente e la produzione di acqua calda;

- verificare nel caso di edifici di proprieta'pubblica o adibiti ad uso pubblico, se siano state utilizzate fonti rinnovabili di energia o assimilate.


8.3 Opere relative alla sostituzione di generatori di calore di potenza nominale superiore a 35 kW

Nel caso di tali opere viene presentata la relazione tecnica secondo lo schema tipo riportato nell'Allegato C del D.M. 13 dicembre 1993.
I Tecnici comunali debbono effettuare almeno le seguenti azioni;

- verificare la completezza della documentazione;

- verificare i rendimenti termici utili al 100% e al 30% della potenza termica utile (Pn) dichiarati dal costruttore in riferimento a quelli minimi prescritti
dal regolamento;

- calcolare e verificare il rendimento di produzione medio stagionale;

- verificare le opere aggiuntive se previste (condotti di evacuazione prodotti dalla combustione, sistemi di termoregolazione);

- valutare le motivazioni (tecniche ed economiche) sull'adozione di un unico generatore nel caso la Potenza nominale superi i 350 kW.


8.4 Altre tipologie di opere non rientranti nei casi precedenti

Nel caso di impianti termici adibiti alla climatizzazione estate-inverno la relazione tecnica si discostera'dai modelli tipo riportati nel D.M. 13 dicembre
1993.
Analogamente, nel caso in cui venissero utilizzati sistemi ed apparecchiature con bassa diffusione commerciale, quale ad esempio: pompe di calore, sistemi
cogenerativi di energia elettrica e termica, pannelli solari per il riscaldamento ambiente e produzione di acqua calda sanitaria, la relazione tecnica
dovra'riportare tutti gli elementi che caratterizzano i componenti e le loro prestazioni.
In questi casi non sussistono prescrizioni dettagliate ma i Tecnici comunali nella loro autonoma valutazione debbono far riferimento ai casi precedenti quando
i parametri da verificare sono simili o a norme tecniche applicabili ove sussistano. Comunque, in caso di difficolta'o di dubbi interpretativi e'bene
richiedere supporto tecnico all'ENEA che ha dichiarato di essere a disposizione delle Amministrazioni comunali per tutto quanto possa essere necessario a
chiarimento della legge 10/91.

Nei prossimi giorni l'ENEA, in collaborazione con il Ministero Industria, Commercio e Artigianato e l'UNI, inviera'a tutti i Comuni il volume "M13 - La
progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione con la legge 10/91 - Impianti termici degli edifici", predisposto dall'UNI, che raccoglie tutte
le recenti norme cui lo stesso D.P.R. 412/93 fa riferimento.
Inoltre l'ENEA ha predisposto una versione dedicata per gli Uffici tecnici comunali di un programma di calcolo elettronico per consentire un rapido controllo
delle relazioni presentate e facilitare le procedure di deposito. Per informazioni occorre rivolgersi direttamente all'ENEA (fax 06/30483930).


9.0 CONTROLLI E VERIFICHE IN CORSO D OPERA O ENTRO 5 ANNI DALLA DATA Dl FINE LAVORI

Nel caso il Comune proceda alla verifica delle opere e degli impianti nella fase della sua realizzazione, si ritiene che i Tecnici comunali debbano effettuare
almeno le seguenti azioni:

- verifica dell'utilizzo dei componenti secondo quanto previsto nella relazione tecnica;

- verifica dei fattori tipologici di edificio (piante, prospetti, elaborati grafici) e dei sistemi per lo sfruttamento degli apporti solari (ove previsti);

- verifica dello schema funzionale dell'impianto e delle reti di distribuzione;

- verifica dell'isolamento termico dei componenti (ove previsto);

- verifica dei sistemi di regolazione;

- verifica dei sistemi di contabilizzazione (ove previsti);

- verifica del condotto di evacuazione dei prodotti della combustione;

- verifica dell'adozione dei sistemi di trattamento delle acque (ove previsti).
Nel caso il Comune proceda alla verifica entro 5 anni dalla data di fine lavori, salvo quanto detto precedentemente, effettua almeno le ulteriori seguenti
azioni:

- verifica della funzionalita dell'impianto secondo quanto previsto nella relazione tecnica depositata;
- verifica dei valori limiti delle temperature medie dei singoli ambienti;
- verifica dei ricambi d'aria previsti in progetto;
- verifica dei rendimenti effettivi dell'impianto;
- controllo dei parametri dell'impianto secondo quanto previsto nel libretto di centrale o di impianto;
- controllo della corretta tenuta del libretto di centrale e di impianto;
- verifica, nel caso di impianti centralizzati in condominio, dell'esistenza di una tabella contenente:
- il periodo annuale di esercizio e l'orario di accensione giornaliero;
- le generalita'e il domicilio del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto.

Inoltre, in base all'art. 33 L. 10/91, la verifica puo'essere richiesta in qualunque momento e a spese del committente, acquirente dell'immobile, conduttore o
esercente gli impianti termici.
Si ricorda che, in caso di difformita'in corso d'opera, il Sindaco sospende i lavori, ordina le modifiche e fissa i termini per la regolarizzazione.
Nel caso di difformita'accertata al termine dei lavori, il Sindaco ordina le modifiche per la regolarizzazione dell'opera e, comunque, comunica al Prefetto
gli estremi per l'irrogazione delle sanzioni.
Si ricorda che, in riferimento alla L.10/91, le sanzioni previste a carico dei Committenti, Professionisti e Costruttori sono:

-l'inosservanza relativa al deposito del progetto (art. 28), viene punita con sanzioni amministrative da 1 milione di lire a 5 milioni di lire;
- opere difformi rispetto al progetto e la non osservanza degli artt. 26 e 27 viene punita con sanzioni amministrative variabili dal 5% al 25% del valore
delle opere;
- rilascio di falsa certificazione relativa all'art. 29 da parte del costruttore o del Direttore lavori e relativa all'art. 28 comma 1 da parte del
progettista, viene punita con sanzioni amministrative dall'1% al 5% del valore delle opere;
- il collaudatore che non ottempera all'art. 29 viene punito con il 50% della parcella;
- il proprietario, I'amministratore o "l'eventuale terzo che se ne e'assunta la responsabilita', che non ottempera all'art. 31, comma 1 e 2, viene punito con
sanzioni amministrative da 1 milione di lire a 5 milioni di lire.


10.0 SERVIZIO TECNICO PER LA VERIFICA DELL OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO A RICHIESTA DEI CONDOMINI

Il D.P.R. 412/93 art. 9, comma 7, prevede che in caso di fabbricato in condominio ciascun condomino o locatario puo'richiedere alle Autorita'comunali (con
popolazione maggiore di 40.000) o alle Autorita'provinciali (per i Comuni inferiori a 40.000 abitanti), di verificare l'osservanza delle disposizioni del
Regolamento.
Tale verifica viene effettuata con spese a carico del richiedente. A tal fine le Amministrazioni devono predisporre un servizio che possa far fronte alle
richieste esterne.
Nel corso di tale attivita'i tecnici devono, essere in grado di effettuare tutte le azioni previste nel caso di controllo entro 5 anni di Fine lavori trattato
al punlo 9.0.


11.0 VERIFICHE BIENNALI RELATIVE AL RENDIMENTO Dl COMBUSTIONE E ALLO STATO Dl MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELL IMPIANTO TERMICO

L'art. 31 della L. 10/91 prescrive che i Comuni con piu di 40.000 abitanti e le Province, per la restante parte del territorio provinciale, devono effettuare
verifiche biennali, relative ai rendimenti di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni, con onere a carico degli utenti.

L'art. 11 del D.P.R. 412/93 specifica alcune disposizioni riguardanti i controlli per accertare lo stato di manutenzione e di esercizio dell'impianto,
ampliandole rispetto alla semplice verifica del rendimento di combustione previsto dalla L. 10/91 e ribadisce che i Comuni con popolazione superiore a 40.000
abitanti e le Province per la restante parte del territorio provinciale devono effettuare i suddetti controlli almeno una volta ogni due anni. Per tale
compito possono avvalersi anche di organismi esterni con provata competenza tecnica. Nel caso venga utilizzata tale possibilita'gli Enti Locali, prima di
stipulare la convenzione con gli organismi esterni, devono accertare l'estraneita'di questi a funzioni dirette di esercizio e manutenzione degli impianti che
successivamente sottoporranno a controllo o di fornitura di combustibili di qualsiasi genere anche da parte di Societa'del Gruppo di appartenenza.

Per accertare l'idoneita'tecnica degli organismi esterni, gli Enti locali possono avvalersi dell'assistenza dell'ENEA. Tale assistenza puo'essere richiesta
nelle tre forme seguenti:

1 - l'Ente locale chiede all'ENEA il solo accertamento dell'idoneita' tecnica per il proprio personale: in tal caso l'ENEA sottopone ad accertamento gli
interessati e verifica la loro idoneita'tecnica a svolgere la funzione di controllore (la collaborazione ENEA e' gratuita);

2 - come nel caso precedente ma l'Ente locale organizza un proprio corso di formazione (autonomamente o rivolgendosi a Societa' Specializzate) per il proprio
personale prima che venga sottoposto ad accertamento dall'ENEA (la collaborazione ENEA e'gratuita);

3 - l'Ente locale chiede all'ENEA di organizzare un corso di formazione e relativo accertamento, in questo caso il corso e'a pagamento ed a carico dell'Ente
locale.

Nello stesso Regolamento viene prevista una fase transitoria in cui il Comune o la Provincia puo'stabilire che i controlli sono sostituiti da una
dichiarazione, con firma autentica, inviata dal proprietario o dall'occupante, o dall'Amministratore, o dal terzo responsabile, attestante il rispetto
dell'impianto alle norme del D.P.R. 412/93 e contenente i valori dei parametri riscontrati nell'ultima verifica periodica. Questa fase transitoria e'ammessa:
per un massimo di 2 anni per gli impianti con potenzialita'superiore a 350 kW; per un massimo di 4 anni per gli impianti centralizzati minori di 350 kW e per
un massimo di 6 anni per gli impianti adibiti a singole unita'immobiliari.

Se viene istituita tale procedura gli Enti locali hanno l'obbligo, comunque, di effettuare i controlli per tutti gli impianti non notificati e di procedere a
verifiche a campione per gli impianti che hanno notificato la dichiarazione su citata.
L'Ente locale puo'svolgere i controlli anche con personale interno qualora ritenuto idoneo sotto il profilo tecnico.
Qualora lo ritenesse opportuno puo'far partecipare il proprio personale ai corsi tenuti dall'ENEA o da Istituti formativi specializzati.
Si ritiene che per organismo tecnico debba intendersi un soggetto giuridico (societa'di servizi, ecc.) in possesso di una determinata organizzazione che si
assume la responsabilita'contrattuale verso l'Ente locale che appalta il servizio e che abbia al proprio interno personale tecnicamente preparato per svolgere
le operazioni richieste per svolgere il ruolo di controllo sullo stato di esercizio e manutenzione dell'impianto.

La verifica dell'organizzazione del soggetto giuridico e'compito dell'Ente locale che la puo'prescrivere nel bando di gara. La documentazione piu'idonea da
richiedere puo'essere un manuale di organizzazione aziendale o un manuale di garanzia della qualita'oppure una certificazione di un organismo esterno di
accreditamento (attualmente in Italia esiste un organismo volontario di accreditamento denominato SINCERT il quale a sua volta ha accreditato diversi
organismi di certificazione, come ad esempio: Bureau Veritas Quality; CE.R.MET; CERTICHIM; CICPND; ICILIA; Det Norske Veritas Italia; ICIM; CMQ; IGQ;.IIP;
IMQ; QUALITAL; RINA).

Per la verifica delle capacita'tecniche del personale tecnico l'Ente locale puo'far riferimento alla partecipazione ai corsi tenuti dall'ENEA o da Istituti
formativi riconosciuti a livello nazionale. Comunque, dato che il verificatore nel corso dei controlli va a giudicare l'operato del proprietario o di un terzo
responsabile da questi delegato che deve condurre l'impianto e disporre le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria nel rispetto delle norme
relative a:

- alla sicurezza: norme prevenzione incendi, norme prevenzione infortuni, L. 46/90, ecc.;

- al contenimento dei consumi energetici: L. 10/91;

- alla salvaguardia ambientale: inquinamento delle acque (Legge Merli), inquinamento dell'aria (L. 615/66); si ritiene che il verificatore debba conoscere
adeguatamente tutte le disposizioni e le normative applicabili all'impianto che va a controllare e che quindi abbia ricevuto una adeguata istruzione e
preparazione. Colui che e' investito della funzione di controllo dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto deve essere in grado di svolgere almeno le
seguenti azioni:

- verificare che il proprietario o il terzo responsabile conduca l'impianto ed esegua le operazioni di manutenzione ordinaria secondo le norme vigenti, ed
inoltre verificare che per le eventuali operazioni di manutenzione straordinaria sia stata rilasciata dichiarazione di conformita ai sensi della L. 46/90;
- verificare la corretta tenuta del libretto di centrale o di impianto;
- controllare tutti i parametri previsti nel libretto di centrale o di impianto;
- verificare lo stato delle coibentazioni;
- verificare lo stato dei condotti di evacuazione dei prodotti della combustione;
- verificare i dispositivi di regolazione e controllo;
- verificare la taratura della strumentazione di regolazione e controllo;
- verificare nel caso di impianto centralizzato, l'esistenza del cartello indicante i periodi di funzionamento e le generalita'del responsabile dell'esercizio
e della manutenzione dell'impianto termico. Come si e'gia'riferito l'Amministrazione regionale ha promosso, con l'apporto dell'ENEA, la costituzione di un
Gruppo di lavoro per la redazione di atti (schemi di delibere, Ordinanze sindacali, Capitolati di appalto, ecc.) ed azioni al fine di mettere in moto le
procedure disposte dall'art. 31 della L. 10/91. Come si e'gia'riportato precedentemente apposita comunicazione verra'inviata alle Amministrazioni interessate.


12.0 SANZIONI

Si e'gia'riferito al punto 9.0 delle sanzioni applicabili ai Proprietari, Costruttori, Professionisti e Terzi responsabili; si vuole ricordare qui che la
mancata attuazione di quanto previsto dalla legge 10/91 e dal D.P.R. 412/93, quale adempimento della Pubblica Amministrazione, costituisce reato di rifiuto di
atti di ufficio e omissione.
Si ricorda che in proposito l'articolo 16 della legge 26 aprile 1990, n. 86 ha introdotto rilevanti modifiche al Codice penale nella parte concernente i
delitti contro la pubblica Amministrazione.
Tale norma commina la pena della reclusione, fino ad un anno, e della multa, fino a lire due milioni, per l'omissione nel compimento di atti di ufficio e nel
fornire la risposta relativa alle ragioni del ritardo.

Va evidenziato in particolare, in sede interpretativa della norma piu'sopra richiamata, che per configurare la fattispecie di reato occorre la formale
richiesta alla Pubblica Amministrazione da parte degli interessati ed il decorrere di 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine dettato
dalla legge 241/90 ed in mancanza di una esecuzione degli adempimenti dovuti da parte dell'Amministrazione o almeno di una risposta che motivi le ragioni del
ritardo, il funzionario responsabile del procedimento puo'essere soggetto alle sanzioni penali piu'sopra evidenziate.
Come si e'gia'riferito nelle premesse solo alcuni decreti attuativi della legge 10/91 sono stati pubblicati, altri e parimenti importanti rispetto a quelli
gia'in vigore devono essere emanati. Fra questi assumono notevole rilievo quelli relativi ai criteri generali tecnico-costruttivi ed alle tipologie edilizie
per l'attivita'costruttiva pubblica e privata (art. 4, commi 1 e 2), la certificazione energetica degli edifici (art. 30) e la certificazione energetica dei
materiali e componenti dell'edilizia (art. 32) che si spera possano essere emanati quanto prima.

Riservandosi quindi di fornire indicazioni ulteriori allorquando tali decreti saranno emessi, si auspica che il nuovo impianto normativo venga puntualmente e
sollecitamente messo in attuazione da parte delle SS.LL. e si assicura che l'Amministrazione regionale, e questi Uffici in particolare, rimane a disposizione
per ogni necessita'.
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