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Rif. DV12819
Documento 04/07/2018 CIRCOLARE - XIX SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 258
Data 04/07/2018
Riferimento PROT. CNI N. 4751
Note
Allegati

DV12819_ALL.pdf

Titolo LINEE GUIDA SUL FUNZIONAMENTO DELLE “COMMISSIONI PARERI” E SULLA PROCEDURA PER IL RILASCIO DEI PARERI DI CONGRUITÀ SUI CORRISPETTIVI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI – NUOVA VERSIONE – APPROVATA DAL CNI NELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 20 GIUGNO 2018 – INVIO – CONSIDERAZIONI
Testo Cari Presidenti,

con la presente si trasmette in allegato la nuova versione delle “Linee guida sul funzionamento delle Commissioni pareri e sulla procedura per il rilascio dei pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali”, approvata dal Consiglio Nazionale nella seduta del 20 giugno 2018 e destinata a prendere il posto del documento allegato alla precedente circolare CNI 3/08/2015 n.576.

Le Linee guida, con funzione di indirizzo e coordinamento, allo scopo di agevolare il più possibile l’attività degli Ordini territoriali degli Ingegneri e delle ex Commissioni parcelle, sono state elaborate e completamente rivisitate dal GdL Lavori Pubblici e Servizi di Ingegneria e di Architettura, coordinato dal Consigliere Tesoriere Ing. Michele Lapenna, con la collaborazione dell’Ufficio Legale CNI e intendono operare una ricognizione delle regole, delle procedure e degli adempimenti che oggi governano il rilascio del cd parere di congruità.

Esse sono state inoltre precedentemente discusse nei vari incontri tenuti in questi mesi con i rappresentanti delle Commissioni pareri degli Ordini provinciali.

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Anche a seguito del recente rinnovo della composizione dei Consigli degli Ordini territoriali, in funzione di ausilio dei nuovi Consiglieri, si è ritenuto opportuno e utile porre mano ad una integrale riscrittura delle precedenti Linee guida, sia per tenere conto dell’evoluzione normativa e delle nuove regole in tema di trasparenza del compenso professionale e del preventivo, di oneri informativi a carico del professionista e di equo compenso, sia dei più recenti arresti giurisprudenziali circa il ruolo dell’Ordine professionale in sede di liquidazione dei compensi professionali e nei rapporti con la Committenza.

Si sottolinea in questa sede che le allegate Linee guida hanno inoltre l’obiettivo di rendere la procedura di rilascio dei pareri di congruità degli Ordini provinciali conforme ed in linea con la normativa vigente.

In questa versione, infatti, sono state recepite e costantemente tenute in considerazione le modifiche e le novità che la legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge 4/08/2017 n.124) ed il successivo decreto-legge 16/10/2017 n.148, come convertito dalla legge n.172/2017, hanno introdotto in materia di onorari professionali e trasparenza delle informazioni nei confronti dell’utenza.

Il tutto ad evitare di ricevere possibili contestazioni e censure da parte delle Autorità di Vigilanza per mancato rispetto delle regole in materia di libera concorrenza, trasparenza e corretta informazione verso la clientela e la committenza.

Costituiscono quindi, nel loro complesso (Linee guida + Modulistica allegata), un contributo ed una proposta che gli Ordini territoriali potranno utilizzare e/o liberamente modificare, adattandoli alla propria specifica realtà organizzativa, nella propria piena autonomia decisionale e responsabilità.

In questa occasione si è inteso prevedere e mettere a disposizione un apposito Modulo di fac-simile per ognuna delle diverse attività che compongono la articolata procedura di rilascio del parere di congruità, con schemi che saranno utilizzati, a seconda dei casi, dal professionista, dal committente, dalla Commissione Pareri, oppure dall’Ordine territoriale (in totale i modelli allegati sono 13).

Si possono trovare, ad esempio, Moduli che è possibile utilizzare per la presentazione della Domanda di parere di congruità, oppure per il Verbale di seduta, per il Diniego del parere di congruità e archiviazione, oppure ancora per la Comunicazione di conclusione del procedimento (in allegato).

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Per quanto riguarda l’ambito applicativo, le nuove Linee guida (v. Art.1 – Premesse e competenza generale del Consiglio dell’Ordine) trovano applicazione per il rilascio dei pareri di congruità “sui corrispettivi per le prestazioni professionali degli Ingegneri, che forma oggetto di competenza esclusiva dei Consigli degli Ordini territoriali, ai sensi dell’art.5), n.3) della legge 24/06/1923 n.1395”, mentre ne rimangono escluse le procedure relative ad incarichi che rientrano nel campo di applicazione delle convenzioni sottoscritte dal CNI o dagli Ordini territoriali con le strutture della Protezione Civile e con le Amministrazioni centrali e locali, a seguito di eventi calamitosi e di situazioni emergenziali (ivi).

Alla base di tutto, comunque, deve sempre essere tenuto presente che nel nuovo assetto ordinamentale assume rilievo centrale la volontà delle Parti private e quindi il principio dell’accordo negoziale, potendo e dovendo le regole sulla liquidazione dei corrispettivi professionali intervenire solamente in un momento successivo, ovvero quando si è in presenza di un contenzioso (1), oppure su richiesta dell’autorità giudiziaria (v., amplius, sul punto, le precedenti circolari CNI n.52/2012, n.123/2012, n.179/2013, n.388/2014, n.408/2014 e n.503/2015, tutte autonomamente rinvenibili sul sito Internet del Consiglio Nazionale).

In questa sede, si intende segnalare - tra i vari aspetti degni di rilievo – che la Commissione Pareri (Art.4) è una commissione con funzioni consultive e organismo ausiliario, pertanto non sostituisce in alcun modo nei rapporti verso l’esterno il Consiglio dell’Ordine territoriale, unico soggetto legittimato a rendere ufficialmente il cd parere di congruità, nei casi previsti per legge(2) .

I componenti della Commissione Pareri di regola prestano la propria opera di esperti della materia a titolo gratuito, fatte salve eventuali spese (es. di viaggio) documentate. In casi eccezionali, per particolari attività, potrà prevedersi – con formale delibera di Consiglio – un gettone di presenza (Art.5).

La Commissione Pareri (CP) opera nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento che reggono l’attività amministrativa e, qualora venisse a conoscenza di eventuali illeciti disciplinari, ne informerà il Consiglio dell’Ordine, “per la segnalazione della relativa infrazione al Consiglio di disciplina territoriale” (Art.7).

Importantissimi sono i criteri di valutazione da osservare nell’esame delle domande di parere di congruità, dove ad una prima verifica sotto l’aspetto documentale dell’incartamento presentato dall’iscritto/dal committente (la forma), seguirà da parte dalla CP la valutazione del contenuto della prestazione (il merito), distinguendo due casi (CASO A e CASO B) e rinviando per le prestazioni pregresse, eseguite e terminate prima del 29/08/2017 (3) , che eventualmente dovessero essere sottoposte all’attenzione dell’Ordine, all’applicazione di criteri e dei riferimenti di cui alla circolare CNI n.576/2015, contenente la precedente versione delle Linee guida (Art.8).

Utili indicazioni e suggerimenti sono poi offerti sia nell’ipotesi in cui la Commissione Pareri dovesse riscontrare una mancata corrispondenza tra prestazioni previste e quelle effettivamente svolte dal professionista (Art.8), sia per individuare i casi in cui l’Ordine territoriale non accetta domande e non rilascia pareri di congruità (Art.10).

A fini organizzativi e per rispettare le migliori pratiche in tema di archiviazione, è bene che ogni Consiglio dell’Ordine territoriale provveda ad istituire un apposito “Registro delle richieste di parere di congruità”, dove riportare in ordine cronologico tutte le domande depositate presso l’Ordine (Art.10 e Art.24).

Data l’importanza che ha assunto in sede di procedura per il rilascio dei pareri di congruità (v. la già citata circolare CNI n.503/2015), un articolo delle Linee guida è stato interamente dedicato all’istituto della Comunicazione di avvio del procedimento, disciplinato dall’art.7 della legge 7/08/1990 n.241 (Art.11).

Al fine di lavorare al meglio e senza incorrere in errori è essenziale svolgere una corretta istruttoria della singola pratica (Art.13), con tanto di nomina del responsabile del procedimento (Art.2).

Importante, ovviamente, è anche la tenuta di un ordinato verbale delle sedute della Commissione Pareri (Art.14).

Particolare attenzione, sul piano dei costi, va dedicata alla previsione contenuta nell’Art.23 (“Diritti per il rilascio dei pareri di congruità”), ove si è deciso di rimettere alla scelta discrezionale del Consiglio dell’Ordine se optare per un sistema basato sulla richiesta di una quota percentuale oppure di una quota fissa, per individuare l’importo dei diritti di segreteria dovuti da chi presenta la domanda di parere di congruità. La relativa decisione – da parte dell’Ordine territoriale – va approvata con formale delibera di Consiglio.

E’ poi, in ogni caso, previsto un contributo minimo (4) a carico del richiedente, da versare al momento della presentazione dell’istanza presso l’Ordine.

La Procedura dovrà infine essere pubblicata e tenuta costantemente aggiornata sul sito Internet dell’Ordine provinciale (Art.25).


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Confidiamo che le allegate Linee guida, frutto di un complesso ed intenso lavoro durato mesi - che tiene conto delle sollecitazioni e delle problematiche emerse sul campo in questi anni - possano contribuire a migliorare e facilitare l’attività dei Consigli degli Ordini territoriali e, al loro interno, delle Commissioni Pareri.

Si raccomanda, pertanto, agli Ordini degli Ingegneri in indirizzo la più ampia diffusione e condivisione del documento allegato tra gli iscritti, le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici e privati presenti nel proprio ambito territoriale.

Con i migliori saluti ed auguri di buon lavoro.


ALLEGATO :

- Linee guida sul funzionamento delle Commissioni pareri e sulla procedura per il rilascio dei pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali, approvate nella seduta di Consiglio del 20/06/2018.


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NOTE

(1) Per questa ragione è molto importante (v., ad es., gli Articoli 8 e 9 delle Linee guida) che sia riscontrabile la effettiva titolarità dell’incarico professionale ed il rispetto delle prescrizioni circa l’assolvimento degli oneri informativi verso il cliente/committente, previsti per legge.

(2) L’ultima frase dell’Art.8 tratta espressamente di “approvazione formale del parere di congruità da parte del Consiglio”. V. anche l’Art.17 delle Linee guida.

(3) Data di entrata in vigore delle previsioni della legge sulla concorrenza (legge n.124/2017) in materia di obbligo per il professionista di comunicare “in forma scritta o digitale” al cliente tutte le informazioni utili circa l’incarico, nonché il preventivo di massima.

(4) La cui misura è sempre rimessa al prudente apprezzamento del Consiglio dell’Ordine territoriale, con delibera consiliare che va adeguatamente pubblicizzata.

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