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Rif. DV12764
Documento 21/03/2018 CIRCOLARE - XIX SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 214
Data 21/03/2018
Riferimento PROT. CNI N. 2047
Note
Allegati
Titolo AGGIORNAMENTO DELLE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI (NTC 2018) – FASE TRANSITORIA ED ENTRATA IN VIGORE – RICHIESTA DI PROROGA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME TECNICHE - RISCONTRO
Testo Caro Presidente,

come riportato nella circolare CNI 23/02/2018 n.201, le nuove Norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 17 gennaio 2018 sono destinate ad entrare in vigore il giorno 22 marzo 2018, ovvero 30 giorni dopo la pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi del suo art.3.

Da alcune Federazioni e Consulte degli Ordini degli Ingegneri è stata avanzata in queste settimane, come noto, una urgente richiesta “di proroga all’entrata in vigore delle NTC 2018”, argomentando con la sostanziale incompletezza del quadro normativo e pertanto con la necessità di attendere la pubblicazione della circolare ministeriale esplicativa, contenente le istruzioni sulle NTC 2018.

Con la presente nota si intendono fornire ulteriori argomentazioni, relative soprattutto agli aspetti giuridici e normativi sul tema della richiesta di proroga.


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Fermo restando quanto già esposto nella circolare CNI sopra citata e ribadito nell’Assemblea dei Presidenti del 17 u.s., si evidenziano di seguito gli ostacoli e le difficoltà oggettive che si frappongono ad una eventuale richiesta di proroga.

La soluzione auspicata appare infatti destinata, da un lato, a scontrarsi con notevoli ostacoli di ordine giuridico e, dall’altro, con le notizie possedute circa la prossima adozione della circolare esplicativa, che si andranno ad illustrare.

Sotto il profilo giuridico, la soluzione suggerita (giungere alla proroga della data di entrata in vigore delle NTC 2018, appena pubblicate) potrebbe essere, in astratto, raggiunta unicamente attraverso due strade.

O (in linea del tutto teorica) attraverso l’adozione di un decreto-legge – provvedimento di urgenza del Governo, che deve poi entro 60 giorni essere approvato e convertito in legge dal Parlamento – che stabilisse di posticipare la data di entrata in vigore contenuta nell’art.3 del DM 17 gennaio 2018 (1).

Alla base dell’utilizzo di tale strumento normativo di carattere eccezionale, però, come noto – a parte la singolarità di intervenire con un atto avente forza di legge in un settore regolato da un (seppur rinforzato) decreto ministeriale – vi debbono essere casi straordinari di necessità e di urgenza, in base all’art.77, secondo comma, della Costituzione, da esplicitarsi da parte del Governo. E’ inoltre il caso di evidenziare che il Governo attualmente in carica, a seguito delle elezioni politiche, è chiamato a svolgere, per prassi costituzionale, solamente il “disbrigo degli affari correnti”.

In conclusione sul punto, la strada del decreto-legge appare assai impervia, perché costituisce uno strumento previsto quale “eccezione all’ordinario funzionamento dell’ordinamento”, cui ricorrere in casi estremi, al verificarsi di imprevedibili e straordinarie circostanze (che nella fattispecie non emergono).

Oppure riattivando da capo e nuovamente l’iter che ha condotto alla emanazione del DM 17 gennaio 2018. Ma in tale caso trattasi di una procedura particolarmente complessa e articolata, che assai difficilmente potrebbe essere replicata nei tempi strettissimi a disposizione.

Ricordiamo infatti, per completezza di informazione, che il decreto del MIT datato 17 gennaio 2018 è l’esito di un testo che ha avuto i seguenti passaggi procedurali (2): 1) redatto dal Consiglio Superiore LLPP; 2) con il concerto del Dipartimento della Protezione Civile; 3) sentito il Consiglio Nazionale delle Ricerche; 4) d’intesa con la Conferenza unificata; 5) di concerto con il Ministro dell’Interno e previa notifica dello schema di decreto alla Commissione europea.

Ebbene, è evidente ictu oculi che l’idea di far ripartire da capo il procedimento ordinario necessario ad integrare/ modificare il testo delle NTC 2018 comporta (a parte la necessità di ottenere la relativa volontà politica) il via-libera ad una serie di lunghi, non scontati e complessi passaggi procedurali che chiamano in causa distinti e autonomi soggetti istituzionali.

In sostanza si tratta di un percorso assai complesso e critico e certamente non praticabile, prima della data di entrata in vigore (22/03/2018).


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Da un altro punto di vista, quello operativo, in base alle informazioni ricevute, i due documenti tecnici necessari per la piena operatività della nuova disciplina sulle regole tecniche sulle costruzioni (circolare esplicativa e Appendici nazionali agli Eurocodici) risultano quasi pronti per essere sottoposti all’approvazione da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Si tratta quindi – questo è l’auspicio – di attendere l’emanazione della prossima circolare ministeriale.

Il CNI si sta comunque, nel frattempo, adoperando affinché la circolare esplicativa possa essere adottata con celerità, entro il mese di maggio.

Per quanto riguarda il lasso di tempo intercorrente tra la pubblicazione delle NTC 2018 e l’approvazione della relativa circolare esplicativa, comunque – ad avviso del Consiglio Nazionale e fatte salve le superiori indicazioni del MIT che si andranno a sollecitare sul punto – per quanto non in contrasto con il DM 17 gennaio 2018 e per le parti non da ritenersi superate per effetto della nuova disciplina, la circolare ministeriale esplicativa delle NTC 2008 può costituire un utile e valido riferimento applicativo, conformemente con il dettato del Capitolo 12 (“Riferimenti tecnici”) delle NTC 2018.

Con il che si ritiene di avere fornito riscontro e chiara indicazione, nei limiti delle proprie competenze, rispetto a quelle istanze volte a domandare un periodo di “doppia vigenza” della disciplina e delle istruzioni applicative, ovvero di possibilità di continuare ad operare secondo il quadro normativo previgente, al di là di una proroga delle nuove regole tecniche.

Ovviamente, il Consiglio Nazionale seguirà con attenzione l’evolversi della situazione per ridurre, ove necessario, le possibili criticità connesse alle nuove norme.

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NOTE

(1) Per l’affermazione secondo cui è giuridicamente consentito servirsi dello strumento del decreto-legge – atto avente forza e valore di legge – allo scopo (in quel caso) di anticipare l’entrata in vigore di una norma già esistente ma non ancora efficace v. la sentenza della Cassazione civile, II Sez., 26/04/2006 n.9852.

(2) Previsti essenzialmente dall’art.5 del DL 28/05/2004 n.136, come modificato dalla legge di conversione n.186/2004 e dagli articoli 52 e 83 del DPR 6/06/2001 n.380 (TU in materia edilizia).

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