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Rif. DV12600
Documento 03/10/2017 CIRCOLARE - XIX SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 125
Data 03/10/2017
Riferimento PROT. CNI N. 7097
Note
Allegati

DV12601

Titolo CONSIGLI DI DISCIPLINA TERRITORIALI – ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI TERRITORIALI – AVVENUTA ESTENSIONE DELLA COMPETENZA DISCIPLINARE DI UN CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE ED ACCORPAMENTO – RICHIESTA DI TORNARE A CONSIGLI DI DISCIPLINA TERRITORIALI SEPARATI ED AUTONOMI – RISPOSTA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DATATA 12/09/2017 – LA PRECEDENTE ISTITUZIONE DI UN UNICO CONSIGLIO DI DISCIPLINA PER PIÙ ORDINI TERRITORIALI COSTITUISCE IMPEDIMENTO ALLA POSSIBILITÀ DI PROCEDERE ALLA FORMAZIONE DI CONSIGLI DI DISCIPLINA AUTONOMI – CONSIDERAZIONI
Testo Con la presente si trasmette in allegato la risposta prot. m_dg.DAG.12/09/2017.0168649.U della Direzione Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia, sulla richiesta degli Ordini territoriali di Venezia e di Treviso facenti parte, assieme all’Ordine degli Ingegneri di Belluno, di un unico Consiglio di disciplina territoriale con competenza estesa a tre Ordini provinciali (sulla questione v. la circolare CNI 13/03/2014 n.342, presente anche sul sito Internet www.tuttoingegnere.it), di tornare sui propri passi e – a seguito delle recenti elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali – di procedere alla formazione di autonomi e separati Consigli di disciplina territoriali.

La duplice richiesta degli Ordini degli Ingegneri di Venezia e di Treviso al Ministero Vigilante partiva dalla considerazione che, una volta attivata la procedura prevista dall’art.4 del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri, era in entrambi i casi pervenuto un numero di candidature sufficienti “per istituire un proprio Consiglio di disciplina” e si riteneva dunque di procedere in tale direzione, “salvo diverso avviso di codesto Ministero”.

Il Ministero della Giustizia, con la nota datata 12 settembre 2017, prot. 168649.U, si è pronunciato negativamente.

Il Ministero dapprima riepiloga quanto avvenuto in passato e quindi ricorda la richiesta dei tre Ordini – accolta – di disporre l’estensione della competenza del Consiglio di disciplina territoriale di Treviso anche sugli iscritti agli Ordini di Belluno e di Venezia (con sede presso il Consiglio di Treviso).

Secondo l’Autorità ministeriale, “la già disposta estensione della competenza del consiglio di disciplina dell’Ordine degli Ingegneri di Treviso” agli iscritti agli altri due Ordini territoriali (avvenuta con DM del 18/02/2014), “impedisce oggi ai citati Ordini territoriali di procedere all’istituzione di autonomi consigli di disciplina”. Questo perché “ciò potrebbe avvenire soltanto ove, con nuovo decreto ministeriale, venisse ripristinato lo status quo in punto di competenza dei consigli di disciplina” (in allegato).


Mentre, per altro verso, secondo il Ministero, la circostanza che siano giunte numerose candidature all’Ordine di Venezia potrà rilevare nel senso che il Consiglio dell’Ordine di Treviso – facente funzioni di Consiglio di disciplina unico, con competenza estesa anche agli iscritti degli Ordini di Belluno e Venezia – sicuramente potrà e dovrà tenerne conto (lo stesso, ovviamente, vale per le candidature provenienti dall’Ordine di Belluno), nel momento in cui individuerà i nominativi dei candidati al Consiglio di disciplina territoriale da presentare al Presidente del Tribunale.


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Riepilogando :

1) Secondo il Ministero Vigilante, qualora alcuni Ordini provinciali degli Ingegneri – per esiguità del numero degli iscritti, oppure per ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, in applicazione del comma 9 dell’art.5 del Regolamento sul funzionamento dei Consigli di disciplina -, di comune accordo, abbiano richiesto ed ottenuto l’approvazione con decreto ministeriale della estensione della competenza di un Consiglio di disciplina territoriale e quindi l’accorpamento di più Consigli di disciplina, non è possibile in seguito procedere unilateralmente alla ricostituzione di distinti e autonomi Consigli di disciplina territoriali (uno per ciascun Ordine territoriale).

2) Resta inteso che – all’atto della formazione dell’elenco di candidati al Consiglio di disciplina da trasmettere al Presidente del Tribunale – l’Ordine territoriale individuato quale sede del Consiglio di disciplina unitario dovrà tenere conto anche delle candidature presentate presso gli altri (nel caso in esame: due) Consigli degli Ordini territoriali interessati.


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Con tutta evidenza, il pronunciamento ministeriale allegato sancisce la (parziale) irreversibilità, di fatto, della scelta – volontaria e discrezionale – da parte degli Ordini degli Ingegneri interessati di procedere all’accorpamento dei rispettivi Consigli di disciplina territoriali, per ragioni di “efficienza organizzativa”.

Per il principio del “contrarius actus”, infatti, è corretto affermare che così come è stato necessario un formale decreto (il citato DM 18/02/2014) per procedere all’istituzione di un unico Consiglio di disciplina con competenza estesa agli iscritti di più Ordini degli Ingegneri confinanti, allo stesso modo occorrerà un atto di normazione secondaria di segno uguale e contrario per “revocare” tale decisione e ripristinare lo status quo ante.

Date le difficoltà e rigidità del relativo iter di approvazione, si raccomanda pertanto agli Ordini provinciali degli Ingegneri interessati a seguire la strada intrapresa dagli Ordini di Belluno, Treviso e Venezia di meditare e riflettere attentamente prima di formulare una analoga richiesta di accorpamento dei rispettivi organismi disciplinari, in quanto la scelta così operata (e le decisioni a tal proposito assunte) saranno, presumibilmente e di fatto, vincolanti anche per i Consigli successivi, rispetto al Consiglio dell’Ordine che ha preso tale risoluzione.

Fermo restando che – a parere del CNI – la possibilità di giungere alla istituzione di un unico Consiglio di disciplina con competenza estesa agli iscritti a diversi albi territoriali costituisce una facoltà a disposizione degli Ordini territoriali, prevista dalla normativa, suscettibile di determinare positive ricadute in termini di efficienza, efficacia, trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa.

Al contempo si conferma la collaborazione e l’assistenza del Consiglio Nazionale – che, ai sensi della previsione di cui al citato art.5, comma 9, del Regolamento sui Consigli di disciplina, deve essere “sentito” dal Ministero della Giustizia, prima della decisione finale – a favore di quei Consigli degli Ordini provinciali che decideranno, nella loro autonomia, di avanzare una richiesta di istituzione di un Consiglio di disciplina territoriale unico per più Ordini degli Ingegneri.


ALLEGATO :

- Risposta del Ministero della Giustizia all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia, prot. m_dg.DAG.12/09/2017.0168649.U.
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