Testo
|
Con la presente – facendo seguito alle circolari CNI 7/03/2016 n.690 e 28/10/2016 n.818, entrambe rinvenibili sul sito Internet www.tuttoingegnere.it - si trasmette in allegato l’importante sentenza del TAR Puglia, Lecce, I Sezione, 10 marzo 2017 n.411, che ha ribadito la possibilità di intervento degli Ingegneri in tema di opere ritenute di rilevante carattere storico e artistico, ai sensi del secondo comma dell’art.52 del RD 23 ottobre 1925 n.2537, annullando l’Avviso pubblico bandito dal Comune di Martano (LE) per realizzare una indagine di mercato per l’affidamento di servizi professionali di riqualificazione del centro storico, riservata ai soli Architetti.
Precisamente, l’Ordine degli Ingegneri di Lecce aveva impugnato l’avviso pubblico bandito dal Comune per l’indizione di una indagine di mercato “per l’affidamento dei servizi professionali di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza nella fase progettuale ed esecutiva per la riqualificazione di via Marconi e via degli Uffici”, nella parte in cui viene indicato quale requisito di idoneità l’iscrizione nell’albo professionale degli Architetti, “giusto decreto MIBAC del 29/12/2011”, sostenendo la sua illegittimità sulla base dell’assunto che fosse immotivatamente limitativo della facoltà, per i professionisti Ingegneri, di manifestare il proprio interesse e quindi di concorrere per la successiva aggiudicazione tramite procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett. b), d.lgs. 18/04/2016 n.50.
Il Consiglio Nazionale, nella seduta del 1 marzo 2017, ha deliberato di procedere con atto di intervento ad adiuvandum, notificato in data 8 marzo 2017 (1).
Il giudice amministrativo, attraverso una sentenza resa in forma semplificata (2), ha integralmente accolto le ragioni delle rappresentanze istituzionali degli Ingegneri (3), sulla base di una succinta ma chiara analisi del quadro normativo di riferimento.
***
Oggetto di impugnazione, come detto, era stata la previsione contenuta nell’Avviso pubblico della espressa riserva a favore dei professionisti Architetti della partecipazione all’indagine di mercato, introdotta dal Comune sulla base di un parere reso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto, anch’esso impugnato.
Il Collegio richiama in primo luogo il disposto dell’art.52, comma 2, del RD n.2537/1925, che afferma che “..le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909 n.364 (4), per l’antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto ; ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall’architetto, quanto dall’ingegnere”.
Viene quindi ricostruita la portata della citata disposizione.
Secondo il Tar Lecce la norma in esame stabilisce il principio – affermato anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza 9/01/2014 n.21, allegata alla circolare CNI 22/04/2014 n.362) – che non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla specifica professionalità dell'Architetto, ma solo le parti di intervento di edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell'àmbito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico, restando invece nella competenza dell'Ingegnere civile la cd parte tecnica.
Questo sul piano generale.
Passando al caso di specie, il giudice amministrativo di primo grado rileva come la locale Soprintendenza, tramite il proprio provvedimento, abbia precisato nei minimi dettagli il modo di esercizio dell’opera, i materiali e le modalità dell’intervento previsto.
Avendo le autorità competenti definito con completezza tutti i possibili profili di tutela degli aspetti culturali dell’opera in oggetto (5) - prosegue il TAR pugliese – “è evidente che l’attività oggetto di gara si risolve in una mera ingegnerizzazione del progetto stesso, con conseguente esclusione di scelte che fuoriescano dalla ordinaria competenza di un Ingegnere”.
Ma se le prestazioni oggetto dell’intervento e la tipologia dell’opera rientrano pianamente tra le competenze professionali dell’Ingegnere, risulta evidentemente irragionevole ed arbitraria “la limitazione della partecipazione ai soli iscritti all’Albo degli Architetti e non anche a quelli iscritti all’Albo degli Ingegneri”.
All’esito del percorso argomentativo richiamato consegue dunque l’accoglimento, da parte del Collegio, del ricorso dell’Ordine provinciale degli Ingegneri e l’annullamento dell’Avviso pubblico bandito dal Comune di Martano (6) per la realizzazione di lavori di riqualificazione della pavimentazione del centro storico.
***
Si aggiunge allora un altro tassello al novero delle decisioni del giudice amministrativo favorevoli ai professionisti Ingegneri nel tormentato settore degli edifici vincolati.
Come già accaduto nei casi decisi dal TAR Sicilia n.2591/2015 e dal TAR Emilia-Romagna n.36/2016 (su cui v. la circolare CNI 7/03/2016 n.690), pertanto, secondo la giurisprudenza vi è un legittimo ed apprezzabile spazio per la capacità di intervento della Categoria degli Ingegneri allorquando vengono in gioco interventi di progettazione e direzione lavori su immobili di carattere artistico oppure interventi di riqualificazione urbanistica dei centri storici.
Come in questi ultimi anni sostenuto dal CNI, è partendo dalla nozione di “parte tecnica” di cui al secondo comma dell’art.52 RD n.2537 cit. che si possono conseguire e si stanno conseguendo risultati positivi per gli iscritti all’albo, nel rigoroso rispetto delle reciproche competenze con le altre Professioni tecniche interessate.
La via giudiziaria, in ogni caso, non può essere l’unica strategia per giungere ad un assetto definito ed equilibrato delle competenze professionali, a beneficio dei tecnici, delle stazioni appaltanti e della collettività in generale.
E’ intenzione quindi del Consiglio Nazionale – anche per il tramite della Rete delle Professioni Tecniche – proseguire nella interlocuzione con le forze politiche e di Governo, nonché avviare un tavolo di confronto con il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, per giungere ad una rivisitazione complessiva della risalente disciplina normativa, che riconosca e tuteli la particolare preparazione tecnica ed il bagaglio di studi accademico e professionale della Categoria degli Ingegneri.
Si rimanda nel frattempo alla integrale lettura della sentenza in forma semplificata allegata, di cui si auspica ampia diffusione, da parte degli Ordini, nel proprio ambito territoriale e tra gli iscritti.
ALLEGATO :
- Sentenza TAR Puglia, Lecce, sez. I, 10/03/2017 n.411.
_______________________________________________________________________________
NOTE
(1) La formale costituzione non è poi seguita, per non esserci stato il differimento della data dell’udienza dell’8 marzo, come richiesto dal CNI.
(2) Ovvero una cd “sentenza breve”, resa ai sensi dell’art.60 del c.p.a..
(3) Da notare che in giudizio si era costituita, a difesa dell’operato del Comune, anche la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Province di Brindisi, Lecce e Taranto.
(4) Sostituita dalla legge 1 giugno 1939 n.1089. Adesso si veda, da ultimo, il d.lgs. 22 gennaio 2004 n.42 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”).
(5) Che, quindi, evidentemente, risultano presenti (o perlomeno sono stati considerati tali) nell’intervento in discussione.
(6) Non costituitosi in giudizio.
_________________________________________________________________________________
|