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Rif. DV11893
Documento 10/08/2015 CIRCOLARE - XVIII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 581
Data 10/08/2015
Riferimento PROT. CNI N. 5231
Note
Allegati

SZ11894

Titolo AZIONE CONGIUNTA CNI – CNPI CONTRO L’ILLEGITTIMA ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI C.T.U. DI SOGGETTI ISCRITTI AL RUOLO NAZIONALE DEI PERITI ASSICURATIVI – SENTENZA TAR LAZIO, 21 LUGLIO 2015 N.9947 – VIZIO NELLA COMPOSIZIONE DEL COMITATO – ACCOGLIMENTO DEL RICORSO E ANNULLAMENTO DEGLI ATTI IMPUGNATI – CONSIDERAZIONI – INVITO AL CONVEGNO SUL TEMA ORGANIZZATO IL GIORNO 10 SETTEMBRE 2015 IN ROMA, PRESSO PALAZZO GIUSTINIANI
Testo Con la presente, facendo seguito alle circolari CNI n.209/2013 e n.306/2013 (quest’ultima, in particolare, dava notizia dell’azione congiunta promossa dal CNI e del CNPI davanti al Tar del Lazio contro l’illegittima iscrizione all’albo dei CTU di alcuni periti assicurativi non iscritti ad alcun Ordine o Collegio professionale), si trasmette la sentenza del TAR Lazio, Roma, I Sezione, 21 luglio 2015 n.9947, che ha accolto il ricorso promosso dal Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Frosinone, con l’intervento ad adiuvandum del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Vengono quindi caducati i provvedimenti assunti nel 2009 e nel 2010 dal Comitato costituito ex art.15, comma 4, delle disposizioni per l’attuazione del c.p.c. dal Presidente della Corte di appello di Roma e dal Comitato costituito ex art.14, comma 1, delle stesse disposizioni dal Presidente del Tribunale di Cassino, relativamente al mantenimento della iscrizione all’albo dei CTU dei periti assicurativi iscritti al Ruolo nazionale dei periti assicurativi in base al decreto legislativo 7 settembre 2005 n.209, senza essere contemporaneamente iscritti nell’albo di una professione regolamentata (Ingegneri e Periti industriali).

La tematica è quindi quella dei requisiti per essere iscritti come CTU nell’apposito elenco presso il Tribunale e oggetto del ricorso era la richiesta di annullamento dei provvedimenti relativi alla revisione dell’albo CTU presso il Tribunale di Cassino concernenti dei periti assicurativi iscritti al Ruolo ex d.lgs. n.209/2005.

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Come detto, il Tribunale Amministrativo Regionale, a due anni di distanza dal ricorso, ha condiviso le ragioni delle rappresentanze istituzionali delle professioni tecniche.

Il TAR Lazio ha accolto, in particolare, uno dei motivi di doglianza, ritenendolo assorbente degli altri, ovvero quello basato sulla illegittima partecipazione di un rappresentante dell’ISVAP (oggi : IVASS) al Comitato operante presso il Tribunale, chiamato a decidere sui titoli e requisiti per il mantenimento dell’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici del giudice (ex art.14 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile).

Secondo il giudice amministrativo non è poi rilevante stabilire se detta partecipazione abbia avuto una influenza concreta : è sufficiente la mera presenza all’interno del comitato per invalidare l’intero processo decisionale, per la possibile alterazione del processo logico-valutativo che è alla base della determinazione collegiale.

I due Consigli Nazionali avevano anche evidenziato che, secondo l’art.15 disp. att. del codice di procedura civile, possono ottenere l’iscrizione nell’albo dei CTU coloro che siano “forniti di speciale competenza tecnica …..e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali”. Oggi il requisito è pacificamente da intendersi nel senso di appartenenza al Consiglio dell’Ordine/ Collegio professionale corrispondente.

Il Presidente del Tribunale di Cassino invece aveva formato il comitato ex art.14 disp. att. c.p.c. includendovi il rappresentante dell’ISVAP (ora I.V.ASS.), intendendo tale figura come il rappresentante della categoria dei soggetti iscritti al Ruolo dei periti assicurativi disciplinato dagli articoli 156 e ss. del decreto legislativo 7 settembre 2005 n.209 (Codice delle assicurazioni private).

Ebbene, secondo il giudice amministrativo di primo grado, è evidente che “il rappresentante dell'ISVAP… non possa essere qualificato come un soggetto designato dal Collegio o Ordine professionale, e dunque espressione degli iscritti, ma è un rappresentante del soggetto a cui è attribuito il controllo sul suddetto ruolo”.
“Come prospettato in ricorso, pertanto, la sua presenza, a prescindere dalla qualificazione del collegio quale perfetto o imperfetto, ha determinato l'illegittimità della deliberazione adottata, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui ‘nei collegi, sia perfetti che imperfetti, la partecipazione di soggetti estranei, ovvero di persone che non fanno parte della loro composizione quale prevista tassativamente dalla normativa di riferimento, costituisce vizio di composizione degli organi e ne inficia gli atti deliberativi, per la possibilità che tali soggetti siano in grado di influenzare in qualche modo la volontà dei Collegi e dei suoi membri’ (cfr. ex multis, T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II , 24 gennaio 2006, n. 470, T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, 05 aprile 1996, n. 96)”.

In altre parole, poiché del Comitato, istituito presso il Tribunale, che ha deciso di non escludere dall’albo dei CTU di Cassino i periti assicurativi, era stato chiamato a far parte un soggetto – il rappresentante dell’ISVAP – che non è rappresentativo degli iscritti, ma di un organismo cui era affidata la mera vigilanza sul Ruolo dei periti assicurativi, ogni decisione assunta da quel Comitato è da ritenersi irrimediabilmente viziata.


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Viene quindi, di conseguenza e logicamente, smentita e spazzata via quella ricostruzione – sostenuta, come detto, nel caso di specie, dal Presidente del Tribunale di Cassino (v. sempre la circolare CNI 30/12/2013 n.306) – in base alla quale il d.lgs. 209/2005 avrebbe istituito un nuovo Ordine e una nuova categoria professionale, quella dei “periti assicurativi per l’accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti”, individuando nell’IVASS il rappresentante legale degli interessi esponenziali dei periti assicurativi stessi.

La sentenza n.9947/2015 del Tar del Lazio invece – affiancandosi alla più risalente sentenza n.76/2001 del Tar Sicilia, Catania – smentisce esplicitamente che l’ISVAP (ora : IVASS), in quanto ente deputato a vigilare sul Ruolo nazionale dei periti assicurativi possa rivestire il ruolo di rappresentante degli iscritti ad un Ordine professionale : l’IVASS è un soggetto cui è affidata la “mera vigilanza sul Ruolo dei periti assicurativi”.

Corollario di tale affermazione è che i periti assicurativi non possono essere assimilati agli iscritti ad un Ordine o Collegio professionale, i cui rappresentanti sono gli unici soggetti individuati dalla legge e legittimati a partecipare alle adunanze del Comitato ex art.15 disp. att. cpc per decidere sui requisiti di accesso agli albi dei C.T.U. dei Tribunali e delle Procure.

Viene quindi ribadito e correttamente individuato il ruolo degli Ordini professionali, istituiti per legge come rappresentanti di una data Categoria, contro i tentativi di ridimensionarne la funzione, o di confonderli con altri organismi, privi di rappresentanza degli iscritti.

Di questa sentenza potranno poi giovarsi tutti i Tribunali d’Italia – utilmente sensibilizzati dagli Ordini provinciali di riferimento, presenti sul territorio – per far sì che da oggi in poi solamente i rappresentanti delle Professioni costituite in Ordini e Collegi siano chiamati a far parte del Comitato ex art.15 disp. att. cpc per l’iscrizione all’albo dei CTU presso il Tribunale.

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Si coglie l’occasione per informare che il giorno 10 settembre 2015, dalle ore 9.30 alle ore 13.30, presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani (Senato della Repubblica), in via della Dogana Vecchia n.29 in Roma, si terrà l’evento – attualmente è in fase di ultimazione il programma – organizzato dal Consiglio Nazionale Ingegneri e dal Consiglio Nazionale Periti Industriali, dal titolo “Ricostruttori dinamica incidenti stradali”.

Saranno presenti rappresentanti delle Professioni e del Governo e si discuterà di iscrizione all’albo dei CTU, del reato (in fase di approvazione in Parlamento) di omicidio stradale, di responsabilità del professionista e di tutela della salute e della incolumità del cittadino.

In particolare, in tale occasione, si proporrà l’adeguata valorizzazione del ruolo del ricostruttore degli incidenti stradali quale professionista iscritto negli albi delle professioni tecniche competenti per legge, al fine del miglior funzionamento della Giustizia in Italia.

Gli Ordini, data la rilevanza degli argomenti trattati, sono vivamente invitati a partecipare (seguirà ulteriore comunicazione, con allegato programma del Convegno). Si evidenzia, per completezza, che si è comunque in attesa di conferma della disponibilità della Sala, sede dell’evento, da parte del Senato.

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Si trasmette quindi la presente comunicazione, a beneficio di tutti gli interessati, con preghiera di ampia diffusione della sentenza del TAR del Lazio nel proprio ambito territoriale e tra gli iscritti.


ALLEGATO :
- Sentenza TAR Lazio, Roma, 21/07/2015 n.9947.

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