Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it
Rif. DV11827
Documento 01/07/2015 CIRCOLARE - XVIII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 554
Data 01/07/2015
Riferimento PROT. CNI N. 4202
Note
Allegati

SZ11828

Titolo INGEGNERI IUNIORES - COMPETENZE PROFESSIONALI - SENTENZA TAR CAMPANIA 14 APRILE 2015 N.797 – LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA RETE FOGNARIA E DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE – ATTIVITÀ DI CONCORSO ALLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DI OPERE EDILIZIE - LEGITTIMITÀ DELL’AFFIDAMENTO – CONSIDERAZIONI
Testo Con la presente si trasmette in allegato la sentenza del TAR della Campania, sezione di Salerno, 14 aprile 2015 n.797, in tema di competenze professionali degli Ingegneri iuniores.

Si tratta di un pronunciamento di sicuro interesse, considerato anche il ridotto numero di sentenze sull’argomento.

Il giudice amministrativo – attraverso una sentenza in forma semplificata - ha respinto il ricorso avanzato da una società di costruzioni contro l’avvenuto affidamento ad una società concorrente, da parte del Comune di Lapio (SA), dell’aggiudicazione definitiva dei lavori di completamento ed adeguamento della rete fognaria e dell’impianto di depurazione.

Il ricorrente, secondo classificato, aveva lamentato l’illegittimità dell’aggiudicazione “per violazione dell’art.46 del DPR 328/2001, in quanto gli elaborati dell’offerta tecnica sono stati redatti e sottoscritti da un ingegnere iunior, appartenente alla sezione B del DPR 328/2001, che non sarebbe abilitato per i progetti richiesti dal bando di gara”.

Il TAR Campania è andato invece di diverso avviso e ha dichiarato “palesemente infondato nel merito” il ricorso principale.

Questo in base alle caratteristiche del bando di gara e delle prestazioni concretamente richieste ai concorrenti.

Secondo il Collegio, dato che il bando di gara ha ad oggetto il “Completamento e adeguamento della rete fognaria e dell’impianto di depurazione nel Comune di Lapo”, si tratta in realtà di individuare soluzioni tecniche migliorative della rete fognaria e dell’impianto di depurazione.

Ebbene, attraverso una disamina delle previsioni dell’art.46, comma 3 (nella sentenza c’è un refuso, sul punto), lettera a), DPR 328/2001, sull’attività professionale degli iscritti alla sezione B dell’albo, il giudice afferma che gli Ingegneri iuniores “possono – per il settore ingegneria civile e ambientale – porre in essere attività di concorso e collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche”.

Ne deriva che l’attività richiesta dal bando di gara rientra chiaramente in tale ipotesi, dato che il progetto da realizzare si fonda su un progetto già a disposizione della stazione appaltante.

Il TAR della Campania si sofferma anche sulla ratio dell’art.46, terzo comma, lett. a), DPR 328/2001 : “La ratio della norma è chiaramente quella di evitare che un ingegnere con qualifica ridotta possa essere affidatario della progettazione di complesse opere pubbliche”, mentre nel caso di specie l’intervento collaborativo dell’Ingegnere iunior serve solo per fornire proposte migliorative che si innestano sul progetto formato dalla stazione appaltante.

Vi è quindi, riepilogando, una summa divisio in materia di competenze professionali nel settore civile e ambientale degli iscritti all’albo degli Ingegneri : quando vengono in rilievo soluzioni avanzate, innovative o sperimentali, la competenza spetta agli Ingegneri civili e ambientali della sezione A dell’albo ; quando invece si tratta di progetti che prevedono l’utilizzo di metodologie standardizzate, vi è anche la competenza (autonoma) degli Ingegneri civili e ambientali iuniores, ovvero degli iscritti appartenenti alla sezione B.

Si rimanda comunque alla lettura integrale della sentenza allegata, che potrà contribuire a chiarire meglio l’ambito di privativa e le possibilità di intervento dell’Ingegnere iunior.

ALLEGATO :
Sentenza TAR Campania, Salerno, 14/04/2015 n.797.
Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it