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Rif. DV11783
Documento 24/04/2015 CIRCOLARE - XVIII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 526
Data 24/04/2015
Riferimento PROT. CNI N. 2869
Note
Allegati

SZ11784

Titolo COMPETENZE PROFESSIONALI DEI GEOMETRI – PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI COSTRUZIONI CIVILI CON IMPIEGO DI CEMENTO ARMATO - SENTENZA CONSIGLIO DI STATO 23 FEBBRAIO 2015 N.883 – COMPETENZA ESCLUSIVA DI INGEGNERI ED ARCHITETTI - ILLEGITTIMITÀ DELL’AFFIDAMENTO AD UN GEOMETRA E NULLITÀ DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE - CONSIDERAZIONI
Testo Con la presente si trasmette in allegato la sentenza del Consiglio di Stato, V Sezione, 23 febbraio 2015 n.883, che ha visto il Comune di Torri del Benaco e il Collegio dei Geometri di Verona contrapposti all’Ordine degli Ingegneri di Verona e al CNI, relativamente alle competenze professionali dei Geometri in materia edilizia e di costruzioni con impiego di cemento armato.

La sentenza del giudice amministrativo di secondo grado ribalta la decisione negativa del TAR Veneto, 20 novembre 2013 n.1312, che aveva previsto una parziale (e discutibile) apertura alle istanze dei Geometri in tema di cemento armato.

Oggi viene invece ad essere definitivamente chiarito che i professionisti Geometri non possono progettare edifici in cemento armato, dato che la progettazione e direzione delle strutture in cemento armato, qualunque ne sia l’importanza, è riservata solamente agli Ingegneri ed Architetti, iscritti nei relativi albi professionali.

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Le rappresentanze degli Ingegneri avevano impugnato una delibera di giunta comunale contenente indirizzi operativi agli Uffici tecnici, relativamente ai procedimenti amministrativi in materia edilizia, compresa l’indicazione che, “tra le competenze professionali dei geometri e dei geometri laureati iscritti al Collegio professionale, possa rientrare la progettazione e direzione dei lavori di modeste costruzioni almeno fino a mc 1500”.

Il TAR Veneto, con la sentenza n.1312/2013, aveva escluso che la delibera fosse da annullare, in quanto – a suo dire - con essa non erano state esercitate funzioni a carattere normativo in materia di competenze professionali, “bensì erano state solo impartite ai competenti Uffici dell’amministrazione direttive di carattere generale, prive peraltro di vincolatività”.

Altro argomento utilizzato dal giudice veneto per respingere il ricorso era stato che la normativa vigente non escludeva del tutto la competenza del Geometra in ordine alla progettazione delle costruzioni civili, “essendo stato abrogato il RD 16 novembre 1939 n.2229, per effetto del d.lgs. 13 dicembre 2010 n.212” (cd “taglia-leggi”).


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A seguito del ricorso in appello proposto dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona, con l’intervento ad adiuvandum del CNI, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato, andando di contrario avviso, ha fissato i seguenti principi :

1) Anche se la materia delle professioni rientra nella legislazione concorrente tra Stato e Regioni, “l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e ordinamenti, è riservata allo Stato” ;

2) Nessun potere normativo in materia di professioni, neppure a livello regolamentare, è rinvenibile in capo ai Comuni ;

3) Riguardo la delimitazione delle competenze professionali tra l’attività dei Geometri e quella degli Ingegneri, “esula dalla competenza dei Geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato, trattandosi di attività che, qualunque ne sia l’importanza, è riservata solo agli Ingegneri ed agli Architetti iscritti nei relativi albi professionali”.

Questo perché la privativa professionale dei Geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l’adozione, anche parziale, di strutture in cemento armato (solo in via di eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) dell’art.16 RD n.274/1929, “purché si tratti di piccole costruzioni accessorie nell’ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone”).

Non solo. Il Consiglio di Stato esclude anche che le innovazioni introdotte nei programmi scolastici degli istituti tecnici possano avere ampliato, mediante l’inclusione tra le materie di studio di alcuni argomenti attinenti alle strutture in cemento armato, le competenze professionali dei Geometri.

Viene poi evidenziato che i limiti posti dal RD n.274/1929 alla competenza professionale dei Geometri, da un lato, rispondono ad una scelta precisa del Legislatore, per evidenti ragioni di pubblico interesse, e lasciano all’interprete ristretti margini di discrezionalità ; dall’altro lato, indicano, di contro, “un preciso requisito, ovvero la natura di annesso agricolo dei manufatti, per le opere eccezionalmente progettabili da detti tecnici anche nel caso di impiego di cemento armato”.

Come si vede, la pregevole ed elaborata sentenza del giudice amministrativo di secondo grado passa in rassegna le argomentazioni solitamente utilizzate dalle rappresentanze istituzionali dei Geometri per rivendicare un ampliamento (o una lettura “evolutiva”) delle loro competenze, rigettandole una ad una.

Così, di fronte alla tesi secondo cui la legge professionale della categoria (art.16 RD 11 febbraio 1929 n.274) sarebbe stata integrata in senso ampliativo o comunque aggiornata dalle discipline successive sulle costruzioni in cemento armato e sulle costruzioni in zona sismica (art.2 legge 5 novembre 1971 n.1086 e art.17 legge 2 febbraio 1974 n.64), il supremo consesso del Giudice Amministrativo replica che dette normative si limitano a richiamare i limiti delle competenze professionali stabiliti per i Geometri dalla antecedente legge professionale.

Interessante (anche se non nuova) è poi l’affermazione – in tema di legittimazione ad agire - che gli Ordini professionali possono ricorrere in giudizio sia per reagire alla violazione delle norme poste a tutela della professione, sia “per perseguire vantaggi, anche strumentali, riferibili alla sfera della categoria nel suo insieme”.


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Facendo applicazione dei principi soprarichiamati il Consiglio di Stato ha accolto i motivi di appello avanzati dalle rappresentanze della Categoria degli Ingegneri.

Innanzitutto è viziata per incompetenza la delibera del Comune, non avendo, come visto, i Comuni alcun potere normativo in tema di professioni. Diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, la delibera impugnata non si risolve infatti in “mere direttive interne di natura organizzativa”, bensì esplica i suoi effetti incidendo direttamente sulla disciplina delle professioni di Ingegnere e Geometra, riservata allo Stato.

In secondo luogo, sussiste anche la violazione dell’art.16 del RD n.274 del 1929 che, individuando l’oggetto ed i limiti della professione di Geometra, “lascia all’interprete ristretti margini di discrezionalità”, con esclusione quindi di una interpretazione estensiva o evolutiva di detta disposizione, “che, in quanto norma eccezionale, non si presta ad applicazione analogica”.

Il Consiglio di Stato, a seguito di un articolato percorso argomentativo, accogliendo il ricorso in appello, ha in conclusione ristabilito una corretta lettura delle norme che regolano la professione di Geometra e di Ingegnere.

Viene quindi annullata la delibera del Comune di Torri del Benaco e condannato il Comune ed il Collegio dei Geometri della Provincia di Verona al pagamento delle spese di giudizio (oltre 16.000,00 €), a favore dell’Ordine degli Ingegneri di Verona.

Si rimanda comunque alla lettura integrale della decisione allegata che, attraverso una esposizione limpida e ragionata, ha fissato un punto fermo sulla risalente problematica.

ALLEGATO :
- Sentenza Consiglio di Stato, V Sezione, 23/02/2015 n.883.
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