Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it
Rif. DV11444
Documento 29/04/2014 CIRCOLARE - XVIII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 367
Data 29/04/2014
Riferimento PROT. CNI N. 2629
Note
Allegati

LG11445

LG11446

Titolo SOGGETTI ABILITATI ALLA REDAZIONE DELL’“ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI” (EX “CERTIFICAZIONE ENERGETICA”) - DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 2013 N.145 (“DESTINAZIONE ITALIA”) – MODIFICHE INTERVENUTE IN SEDE DI CONVERSIONE – IMPORTANTI NOVITÀ – CONSIDERAZIONI
Testo Con la presente si comunica che l’attività di certificatore energetico degli edifici è stata oggetto di ulteriori e consistenti modifiche a seguito della conversione del decreto-legge 23 dicembre 2013 n.145 (cd decreto “Destinazione Italia”), ad opera della legge 21 febbraio 2014 n.9.

Si tratta di una importante novità, attesa da numerosi liberi professionisti, al cui positivo esito ha concorso fattivamente il Consiglio Nazionale per il tramite di una serie di mirate iniziative parlamentari, anche tramite la presentazione di emendamenti.

L’art.1 del decreto-legge n.145/2013, come convertito in legge, ha infatti modificato il testo degli articoli 2, 3, 4 e 6 e dell’Allegato 1 del DPR 16 aprile 2013 n.75 (“Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”), di cui il CNI aveva lamentato le lacune e le incongruenze subito dopo l’approvazione, con richiesta di intervento al Ministero dello Sviluppo Economico (v. la circolare CNI n.272 del 17/09/2013).

Come noto, la precedente versione della normativa rendeva obbligatorio, per moltissimi iscritti, frequentare appositi corsi di formazione “per la certificazione energetica degli edifici”, con esame finale “abilitante”, a tutto pregiudizio dei professionisti che – da tempo – svolgevano la suddetta attività di certificatore in forza del proprio titolo di studio e dell’iscrizione all’albo di categoria.

Il Consiglio Nazionale è quindi intervenuto, esercitando una azione di pungolo e sollecitazione nei confronti del Governo e delle Autorità competenti, il tutto con il supporto tecnico-giuridico del nostro Ufficio Legale e dei Colleghi componenti il GdL Energia coordinato dal Consigliere Gaetano Fede.

I testi allegati costituiscono un primo risultato di questo lavoro.

***

LA DISCIPLINA NORMATIVA

Per inquadrare correttamente le novità intervenute, si riassumono di seguito i vari passaggi che hanno interessato la normativa di settore.

Una definizione di tecnici abilitati “ai soli fini della certificazione energetica” era contenuta nel punto 2.2 dell’Allegato III al d.lgs. 30 maggio 2008 n.115.

Successivamente, la disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici è stata rivisitata dal già citato DPR 16 aprile 2013 n.75.

Il termine “certificazione energetica” nel testo del d.lgs. 19 agosto 2005 n.192 è stato in seguito sostituito dalla dizione “prestazione energetica dell’edificio” ad opera del decreto-legge 4 giugno 2013 n.63 (“Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”), come convertito dalla legge 3 agosto 2013 n.90.

L’art.2 del DPR n.75/2013 prevedeva un articolato e complesso sistema per individuare i tecnici abilitati ai fini dell’attività di certificazione energetica e quindi riconosciuti come soggetti certificatori (v., ancora, la circolare CNI n.272/2013).

In estrema sintesi, vi erano compresi :

I) I tecnici abilitati, come specificati nel comma 3 dell’art.2 DPR cit. in possesso, a seconda dei casi, del titolo di laurea magistrale o specialistica, laurea, diploma di istruzione tecnica, ovvero diploma di geometra o di perito agrario o agrotecnico e di iscrizione all’albo, nonché di abilitazione “all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente”.
II) I tecnici abilitati, in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) a d) del comma 4 dell’art.2 DPR 75 (non si parla di iscrizione all’albo) e di un attestato di frequenza, con superamento dell’esame finale, “relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, di cui al comma 5. Il soggetto in possesso di detti requisiti è tecnico abilitato esclusivamente in materia di certificazione energetica degli edifici”.

Si trattava, come noto, di un sistema (in verità abbastanza confuso) che metteva in primo piano il necessario possesso di un determinato titolo di studio (es.: “laurea conseguita nella classe L7”), rispetto all’iscrizione in una data sezione di un albo professionale.

***

Su questo quadro normativo è intervenuta la novità prevista dal comma 8-ter dell’art.1 del decreto-legge 23/12/2013 n.145, come convertito dalla legge n.9/2014 che, per la sua importanza, si riporta integralmente :

“Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n.75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 3, lettera a), le parole da: “LM-4” a: “LM-73” sono sostituite dalle seguenti: “LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-48, LM-53, LM-69, LM-71, LM-73” e le parole da: “4/S” a: “77/S” sono sostituite dalle seguenti: “4/S, da 25/S a 38/S, 54/S, 61/S, 74/S, 77/S, 81/S”;
b) all'articolo 2, comma 3, lettera c), dopo la parola: “termotecnica,” sono inserite le seguenti: “aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica,”;
c) all'articolo 2, comma 4, lettera b), le parole da: “LM-17” a: “LM-79” sono sostituite dalle seguenti: “LM-17, LM-40, LM-44, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79” e le parole da: “20/S” a: “86/S” sono sostituite dalle seguenti: “20/S, 45/S, 50/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S”;
d) all'articolo 3, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di indipendenza di cui al comma 1 si intende superato dalle finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti e organismi”;
e) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
a-bis) riconoscere, quali soggetti certificatori, i soggetti che dimostrino di essere in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, di specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici, attivato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque conforme ai contenuti minimi definiti nell'allegato 1”;
f) all'articolo 6, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai fini della redazione dell'attestazione di prestazione energetica di cui alla direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010”;
g) all'allegato 1, le parole: “64 ore” sono sostituite dalle seguenti: “80 ore”.

Lasciando per il momento da parte le modifiche che hanno interessato l’articolo 3 e l’Allegato 1 del DPR 16 aprile 2013 n.75, bisogna concentrare l’attenzione sulle modifiche riguardanti gli articoli 2 e 4 del DPR n.75/2013.


Ne deriva, in sostanza, e ferma restando la necessità di una più approfondita e meditata analisi, che :

I) Vi è stato un netto ampliamento dei titoli di studio ammessi, ovvero sono oggi contemplate e AGGIUNTE anche LE LAUREE MAGISTRALI APPARTENENTI ALLE CLASSI LM-20, LM-21, LM-25, LM-27, LM-29, LM-32, LM-34, LM-48, LM-71, E LE LAUREE SPECIALISTICHE CONSEGUITE NELLE CLASSI 25/S, 26/S, 29/S, 30/S, 32/S, 35/S, 37/S, 54/S, 81/S (art.2, comma 3, lettera a), DPR n.75/2013).
II) Sono stati aggiunti nuovi indirizzi (“aeronautica, energia nucleare”, ecc.) per i periti industriali (art.2, comma 3, lettera c), DPR cit..) Si tratta di previsione che non interessa la Categoria.
III) Vi è stato un “taglio” dei titoli di studio previsti ai fini della individuazione della figura del “tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2” DPR n.75/3013, “abilitato esclusivamente in materia di certificazione energetica degli edifici” (art.2, comma 4 del decreto). Precisamente, sono state eliminate le lauree magistrali appartenenti alle classi confluite ed aggiunte nel testo dell’art.2, comma 3, lettera a), DPR n.75. Allo stesso modo, sono state eliminate le lauree specialistiche conseguite nelle classi confluite ed aggiunte nel testo dell’art.2, comma 3, lettera a), del DPR n.75.
III) Tramite una modifica al testo dell’art.4 del DPR n.75 è stata prevista la possibilità per le Regioni e le Province autonome di riconoscere come soggetti certificatori, i soggetti che hanno frequentato e superato un corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici “attivato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto” e in ogni caso conforme ai requisiti minimi definiti nell’Allegato 1 al decreto (art.4, comma 2, lettera a-bis), DPR n.75/2013).

***

Non sfugge, in questa sede, la difficoltà di comprensione del testo normativo in discussione, pieno di rimandi a commi e lettere, ma il CNI non può far altro che ribadire e richiamare i propri precedenti rilievi critici sulla cattiva tecnica legislativa adoperata dai Ministeri competenti per realizzare il DPR n.75/2013 (v., sul punto, la circolare CNI n.272/2013 citata).

Compito – in verità non semplice – del Consiglio Nazionale è quindi quello di cercare di rendere intelligibili, riassumere e meglio chiarire i contenuti del testo regolamentare, a beneficio degli Ordini territoriali e di tutti gli iscritti.

Come già riportato in precedenza, allora, si rammenta che in base all’art.2, comma 2, lett. b), DPR 75, “I tecnici abilitati devono rispondere almeno a uno dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo”.

Di necessità di frequenza e superamento di specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici parla solamente il comma 4 dell’articolo 2 citato. Mentre il comma 3 tratta, come visto sopra, oltre che di possesso di determinati titoli di studio, di iscrizione all’albo e abilitazione “all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente” (v., ancora, la importante circolare CNI 17/09/2013 n.272).

Dalla complessiva disciplina fin qui richiamata, consegue pertanto che, a seguito delle recenti modifiche, sono da intendersi abilitati alla redazione dell’attestato di prestazione energetica degli edifici, SENZA OBBLIGO DI FREQUENZA DI ALCUN CORSO DI FORMAZIONE, coloro che posseggono i requisiti oggi fissati dal nuovo comma 3 dell’art.2 DPR n.75/2013 (allegato).

Con l’aggiunta, tra i titoli di studio che devono essere posseduti, delle lauree magistrali quali, ad esempio, “Ingegneria biomedica” (LM-21) ; “Ingegneria dell’automazione” (LM-25) ; “Ingegneria elettronica” (LM-29) ; “Ingegneria informatica” (LM-32), e delle lauree specialistiche quali, ad esempio, “Ingegneria delle telecomunicazioni” (30/S), “Ingegneria informatica” (35/S) e “Ingegneria navale” (37/S), (sommandole a quelle già presenti nel testo originario del DPR 75) si finisce per coprire sostanzialmente tutto lo spettro dei titoli accademici che danno accesso alla sezione A dell’albo degli Ingegneri.

In altre parole, la nuova disciplina – come risultante per effetto delle modifiche intervenute ad opera del decreto “Destinazione-Italia” – ammette come tecnico abilitato per l’attestazione di prestazione energetica, senza obbligo di frequenza di corsi di formazione, praticamente tutti gli Ingegneri del vecchio ordinamento (iscritti all’Ordine ed abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi).

Per quanto riguarda le lauree triennali, sono contemplate le lauree conseguite nelle classi L7, L9, L17, L23, L25 di cui al DM 16 marzo 2007 (e le lauree conseguite nelle classi : 4, 8, 10, 20, di cui al DM 4 agosto 2000) con l’unica esclusione della Laurea (triennale) avente la classe L-8 (“Ingegneria dell’informazione”), i cui possessori devono invece frequentare (o aver già frequentato) uno specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici, con superamento dell’esame finale (e ciò in conseguenza del fatto che il decreto-legge n.145/2013 non ha modificato anche la lettera b) del comma 3 dell’art. 2 DPR n.75/2013, aggiungendovi altre classi di Laurea).

Dalla lettura della normativa in esame (compresi i lavori preparatori, in cui si evidenzia la necessità di equiparare le classi di laurea magistrale previste dal nuovo ordinamento degli studi universitari con i diplomi di laurea rilasciati in base al vecchio ordinamento), appare evidente, ad avviso del Consiglio Nazionale, che la nuova disciplina legittima dunque tutti gli Ingegneri iscritti all’albo in possesso di laurea conseguita secondo l’ordinamento previgente a svolgere l’attività di redazione dell’attestato di prestazione energetica (era una delle richieste avanzate dal CNI).

Ovviamente sono fatte salve le normative specifiche di quelle Regioni e Province autonome che avevano già precedentemente legiferato, in attuazione delle direttive europee in materia energetica. Esse dovranno comunque provvedere affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del decreto n.75 sopra riportati.

***

Il Consiglio Nazionale si rende conto che i contenuti del nuovo DPR n.75/2013, risultanti per effetto del decreto-legge n. 145/2013, non possono dirsi ancora completamente soddisfacenti per la nostra Categoria (v. l’art.2, comma 3, primo periodo, DPR n.75).

Costituisce, in ogni caso, un primo risultato indubbiamente positivo essere riusciti ad ottenere, in un margine di tempo relativamente breve, tramite studiate iniziative – elaborate anche d’intesa con altre Professioni tecniche – un allargamento dei titoli di studio previsti per la definizione di “tecnico abilitato”, senza dover passare per la frequenza di corsi di formazione.

E’ intenzione pertanto del Consiglio Nazionale proseguire nell’opera di stimolo e proposta, al fine di giungere ad una completa rivisitazione della struttura e del testo del DPR n.75 del 2013, anche per metterlo in linea con la normativa sulle competenze professionali.

Nel breve periodo, l’obiettivo primario sarà quello di intervenire nella fase propedeutica alla stesura e all’approvazione della normativa, ribadendo la richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico di essere presenti come CNI nei tavoli tecnici, istituiti per la revisione e l’attuazione della disciplina di settore.

Nell’esprimere soddisfazione per i risultati fin qui ottenuti, si rimanda comunque alla lettura integrale dei documenti allegati.

ALLEGATI :
1) Art.1 DL 23/12/2013 n.145, come convertito dalla legge n.9/2014 ;
2) Art.2 DPR 16/04/2013 n.75 (nuova versione, risultante dopo le ultime modifiche).
Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it