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Rif. DV11319
Documento 30/12/2013 CIRCOLARE - XVIII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 308
Data 30/12/2013
Riferimento PROT. CNI N. 7102
Note
Allegati

SZ11320

Titolo ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE ANNO 2012 – LAUREATI IN INGEGNERIA SECONDO IL VECCHIO ORDINAMENTO – REGIME TRANSITORIO - RICORSO AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR LAZIO N.2892/2013 - SENTENZA CONSIGLIO DI STATO, 20 NOVEMBRE 2013 N.5509 – RIGETTO DEFINITIVO DEL RICORSO
Testo Con la presente - facendo seguito alle circolari CNI n.198/2013 e n.213/2013 – si comunica che, con la sentenza 20 novembre 2013 n.5509, il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, pronunciandosi sul ricorso in appello avverso la sentenza Tar Lazio, 20 marzo 2013 n.2892, ha definitivamente rigettato la pretesa di una serie di laureati in Ingegneria secondo il vecchio ordinamento di sostenere, per l’anno 2012, l’esame di Stato in base all’ordinamento previgente al DPR 328/2001 e quindi con modalità semplificate rispetto a coloro che fanno parte del nuovo ordinamento (in allegato).

Infatti solo a coloro che sostengono (sulla base delle previsioni del DPR n.328 del 2001, oppure delle proroghe successive) l’esame di Stato per la professione di Ingegnere secondo le vecchie regole, la normativa consente di iscriversi, a scelta, in tutti e 3 i settori della sezione A dell’albo, senza dover sostenere tre distinti esami di abilitazione.

Come riportato nella circolare CNI 29 marzo 2013 n.198, il Tar Lazio, in primo grado, aveva respinto il ricorso, affermando che la posizione dei soggetti iscritti ai corsi di Ingegneria secondo il precedente ordinamento è stata tenuta in debita considerazione dal Legislatore, attraverso un graduale passaggio dal vecchio al nuovo sistema.

Adesso, il Consiglio di Stato, a seguito di una argomentata ricostruzione del quadro normativo complessivo, osserva, da un lato, che l’atto di appello concerne la disciplina dettata dal DPR n.328 del 2001 e non i successivi atti legislativi di proroga, come sarebbe stato necessario ; dall’altro, che la normativa transitoria che si è succeduta nel tempo si sottrae a censure di incostituzionalità.

“Il Legislatore, infatti, come correttamente messo in rilievo dal Tar, ha concesso un termine ragionevole, che si è protratto fino a dicembre 2011, agli iscritti al corso di laurea in Ingegneria prima del 2001 per sostenere gli esami di Stato secondo le precedenti modalità”.

In conclusione, il giudice amministrativo d’appello ha ritenuto il regime transitorio previsto per i laureati in Ingegneria secondo il previgente ordinamento conforme ai parametri costituzionali.

Tanto si doveva per opportuna informazione.

ALLEGATO:
- sentenza Consiglio di Stato, 20/11/2013 n.5509.
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