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Rif. DV11314
Documento 30/12/2013 CIRCOLARE - XVIII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 307
Data 30/12/2013
Riferimento PROT. CNI N. 7101
Note
Allegati

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Titolo CONSULENTI CHIMICI DI PORTO – NORMATIVA SULLE LIBERALIZZAZIONI - NOTA DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DEL 7/11/2012 – NOTA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DEL 9/01/2013 – PROPOSTA CONGIUNTA CNI-CNC – RISPOSTA DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DATATA 29/11/2013 - CONSIDERAZIONI
Testo Con la presente si trasmette in allegato la nota congiunta a firma Consiglio Nazionale degli Ingegneri – Consiglio Nazionale dei Chimici, datata 15 novembre 2013, concernente l’attività dei Consulenti chimici di porto e la successiva risposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Direzione Generale pei i Porti, del 29 novembre 2013.

Il parere congiunto dei due Consigli Nazionali ha inteso rispondere alle sollecitazioni provenienti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (v. la nota prot. M_IT-PORTI/14334 del 7/11/2012, allegata) e dal Ministero della Giustizia (v. la nota prot. m_dg.DAG.09/01/2013.0003295.U, allegata), che avevano esaminato la questione delle ripercussioni dell’adozione della normativa sulle liberalizzazioni, “e in particolare del DPR n.137 del 7 agosto 2012 sulla riforma degli ordinamenti professionali”, sulla disciplina dell’attività di consulente chimico di porto.

Come noto (v. le circolari CNI 14/10/2008 n.173 e 29/10/2009 n.275, rinvenibili sul sito Internet www.tuttoingegnere.it), attualmente la figura del Consulente chimico di porto è regolamentata essenzialmente dalla risalente circolare dell’(allora) Ministero dei Trasporti e della Navigazione 10 dicembre 1999, intitolata “Disciplina dell’attività dei consulenti chimici di porto” (allegata alla nota Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sopra citata).

E’ sulla base di tale atto ministeriale che, dal 1999, il consulente chimico di porto deve essere un laureato in Chimica o un laureato in Ingegneria chimica, iscritto all’albo di categoria.

Da tempo il Consiglio Nazionale auspica (v. la circolare CNI n.275/2009 citata) l’apertura di un tavolo di lavoro presso il Ministero dei Trasporti, con tutte le categorie, le Autorità ed i professionisti interessati.

Il CNI ed il Consiglio Nazionale dei Chimici, a seguito di una serie di incontri, hanno quindi deciso di prendere spunto dall’iniziativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti sopra citata per addivenire ad una proposta congiunta che – tenendo conto delle differenti posizioni di partenza – fissasse i seguenti punti fermi :

1) Quella di consulente chimico di porto non è una professione in senso proprio e la prova teorica attualmente prevista non costituisce un esame di abilitazione ;

2) L’attività di consulente chimico di porto è parte delle attribuzioni delle due professioni regolamentate e pertanto solamente Chimici e Ingegneri industriali, iscritti all’albo, sono legittimati a svolgere tutte le attività proprie dei consulenti chimici di porto ;

3) E’ necessario porre mano ad una revisione della vetusta disciplina, per porla in linea con l’evoluzione dell’ordinamento, le mutate esigenze della società e i principi di trasparenza, efficacia, efficienza ed imparzialità e par condicio dell’azione amministrativa ;

4) La nuova regolamentazione dovrà tenere conto della necessità di un continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, da certificare, e di precisi obblighi informativi, oltre che prevedere una adeguata pubblicità degli incarichi e la rimozione di ostacoli ingiustificati all’ingresso di nuovi professionisti.

È dovuta poi, in particolare, all’iniziativa del CNI, la previsione della necessaria rimodulazione del funzionamento delle commissioni di valutazione degli aspiranti consulenti chimici di porto, con apertura a commissari nominati direttamente dai Consigli Nazionali degli Ingegneri e dei Chimici, d’intesa con la Direzione Generale dei Porti del Ministero.

Il tutto in ragione degli alti livelli di professionalità richiesti al consulente chimico di porto, per la delicatezza e rilevanza delle funzioni rivestite all’interno dei porti, sotto il profilo della tutela della salute e della pubblica sicurezza.

Si rinvia comunque alla lettura integrale del documento allegato, con il quale per la prima volta le due Categorie professionali coinvolte hanno inteso collaborare e unire le forze per dare il via ad una rinnovata e soddisfacente regolamentazione del settore.

Alla proposta congiunta CNC-CNI ha replicato, in seguito, la Direzione generale per i Porti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da un lato, condividendo “le valutazioni compiute nella ricostruzione della fattispecie” dalle rappresentanze istituzionali degli Ingegneri e dei Chimici ; dall’altro, manifestando – “nelle more delle pregiudiziali determinazioni del Ministero della Giustizia” – fin da ora la disponibilità del Ministero dei Trasporti “alla costruzione e condivisione del percorso regolamentare ipotizzato” (v. la nota prot. M_IT-PORTI/13121, del 29 novembre 2013, allegata).

Si trasmette quindi in allegato, per opportuna informazione, la documentazione richiamata.

Si rassicurano, in ogni caso, i Colleghi Ingegneri che attualmente svolgono l’attività di Consulente chimico di porto che l’azione del CNI è tesa unicamente a porre la materia in linea con l’evoluzione tecnologica e normativa, e che – al di là dei reciproci riconoscimenti, necessari per addivenire ad un documento unitario - sarà cura del Consiglio Nazionale curare, in ogni sede, gli interessi e le prerogative della Categoria e assicurarne il giusto riconoscimento, nel rispetto delle norme vigenti.

ALLEGATI :
1) Proposta congiunta CNI-CNC del 15 novembre 2013;
2) Nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7/11/2012;
3) Nota del Ministero della Giustizia del 9/01/2013;
4) Risposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Direzione Generale per i Porti del 29 novembre 2013.




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