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Rif. DV11113
Documento 18/02/2013 CIRCOLARE - XVIII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 179
Data 18/02/2013
Riferimento PROT. CNI N. 837
Note
Allegati
Titolo LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI – RILASCIO PARERI DI CONGRUITÀ DA PARTE DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI TERRITORIALI - DM N.140/2012 – PRIME INDICAZIONI
Testo Con la presente il Consiglio Nazionale intende fornire alcune indicazioni e spunti di riflessione sui criteri da seguire nella liquidazione dei compensi professionali, a seguito delle riforme intervenute in materia nel biennio 2011-2012 e dell’approvazione del DM 20 luglio 2012 n. 140, in funzione di ausilio dell’attività degli Ordini territoriali, anche a seguito di vari quesiti pervenuti.

In primo luogo si richiamano le circolari inviate dal CNI in tema di riforma della professione, compensi e criteri applicabili al contratto tra professionista Ingegnere e cliente (ad es., la circolare n.52/2012 ; la n.119/2012 ; la n.147/2012), - rinvenibili sul sito Internet www.tuttoingegnere.it - alla cui attenta lettura quindi si rinvia.

Detto questo, occorre tenere presente :

1) che, come noto, l’art.9 del DL n.1/2012, come convertito dalla legge n.27/2012, ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate, nonché le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso, rinviano a dette tariffe (ma v. ora, per una eccezione nel settore degli appalti pubblici, la circolare CNI 6 settembre 2012 n.123, sul cd Decreto-sviluppo) ;
2) che oggi è pertanto fatto divieto agli Ordini e agli iscritti di fare espresso riferimento alla tariffa professionale per la determinazione dei compensi ;
3) che il compenso professionale viene pattuito tra il professionista ed il cliente al momento del conferimento dell’incarico, ed è quindi il risultato di un accordo, sulla base dei criteri dettati dall’art.9, comma 4, del DL n.1/2012 e dell’art.2233 del codice civile ;
4) che il DM n.140/2012, ai sensi del suo art.1, comma 1, si applica quando l’organo giurisdizionale deve liquidare il compenso dei professionisti “in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso”.

Certo è che, allo stato, non appare ipotizzabile una richiesta proveniente dall’iscritto di un “parere di congruità” tout court, in quanto oggi la contrattazione tra professionista e cliente è legata solo al rispetto di una serie di principi (importanza dell’opera, complessità dell’incarico, decoro della professione) e non a criteri rigidi e prefissati, come accadeva con le vecchie tariffe.

Bisogna infatti sempre tenere a mente che il sistema basato sulle tariffe non esiste più (salvo l’ipotesi di cui al comma 2 dell’art.5 del decreto-legge n.83/2012, come convertito dalla legge n.134/2012, di cui alla citata circolare CNI n.123/2012), mentre il sistema oggi vigente, per la determinazione del compenso, si basa sui seguenti principi, nell’ordine, :

1) accordo tra le parti; 2) liquidazione da parte del giudice.

Solo in mancanza di accordo tra le parti, come detto, viene in rilievo il ruolo del giudice e, di conseguenza, il DM n.140/2012 ed i parametri ivi contenuti.

Ciò premesso, si ritiene utile fornire un primo contributo interpretativo del nuovo quadro normativo, precisando che le indicazioni che seguono sono da considerarsi alla stregua di semplici suggerimenti, nella consapevolezza che l’argomento ricade tra le competenze esclusive di ciascun Ordine territoriale.

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IL RUOLO DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI NELLA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI

Il Consiglio Nazionale è dell’avviso che il rilascio dei pareri sulle controversie professionali e la liquidazione dei compensi professionali agli iscritti all’Albo rimangono di competenza del Consiglio dell’Ordine territoriale, a norma del punto 3) dell’art. 5 della legge 24 giugno 1923 n. 1395, nonché dell’art. 2233 del Codice Civile e dell’art. 636 del Codice di Procedura Civile. In particolare, quest’ultimo articolo, tutt’ora formalmente vigente, prevede che, nel caso di compensi professionali per cui il professionista voglia attivare un’ingiunzione di pagamento, la domanda giudiziale deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata “dal parere del competente Ordine professionale”.

La funzione di opinamento del Consiglio dell’Ordine rimane dunque, fino a prova contraria, sotto questo aspetto, nell’ipotesi di un contenzioso giudiziale, a parere del CNI, immutata ; cambia, piuttosto, il parametro di giudizio, con le precisazioni di seguito riportate.

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DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

Nel contratto, il professionista, calcolando la misura del proprio compenso, può liberamente riferirsi al sistema che ritiene più congruo, rendendo noto il grado di complessità dell’incarico e tutte le informazioni circa gli oneri ipotizzabili, purché vi sia previa informativa al cliente e un preventivo di massima (art.9, comma 4, decreto-legge n.1/2012).

Nei casi in cui il professionista, al fine di promuovere un decreto ingiuntivo per la riscossione coatta dei propri emolumenti, chieda all’Ordine la vidimazione degli onorari, il Consiglio può fare riferimento, per l’attività di opinamento, in assenza di ulteriori accordi, ai parametri di cui al DM 20 luglio 2012 n. 140, pur non essendo a ciò obbligato in base ad una espressa disposizione di legge.

D’altro canto, il Consiglio dell’Ordine, nell’esercizio delle proprie funzioni di opinamento, potrà essere chiamato a pronunciarsi anche su differenti criteri di valutazione che siano stati considerati dalle parti in fase di stesura del contratto.

Tuttavia è consigliabile che il professionista, nella determinazione dei propri compensi, faccia riferimento a criteri di valutazione maggiormente oggettivi. Uno di questi, ad esempio, è quello individuato dal DM n. 140/2012, a cui peraltro dovrà fare riferimento anche il giudice chiamato a dirimere eventuali contenziosi.

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Si rammenta poi che la giurisprudenza della Corte di Cassazione (vedi la sentenza a Sezioni Unite n. 17406 del 12 ottobre 2012, allegata alla circolare CNI n. 139 del 26/10/2012) ritiene che si debba applicare la nuova disciplina del DM n.140/2012 anche ai casi in cui le attività professionali si siano svolte o siano comunque iniziate nella vigenza dell’abrogato sistema tariffario (quindi prima del 24 gennaio 2012), qualora la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del DM n.140.

In verità, in base al principio del “tempus regit actum” la norma non dovrebbe essere retroattiva, per cui nella liquidazione dei compensi dovrebbe essere applicato il criterio vigente all’epoca dell’affidamento dell’incarico.

Pur non condividendo l’orientamento assunto dalla Cassazione si ritiene comunque doveroso rispettarne i dettati.

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I COMPENSI NEI LAVORI PUBBLICI

Ai fini della determinazione degli importi da porre a base di gara negli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria, in osservanza delle disposizioni di cui all’art. 5 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, come convertito dalla legge n. 134/2012, le stazioni appaltanti dovranno fare riferimento ai parametri che saranno individuati con apposito decreto adottato dai Ministeri della Giustizia e delle Infrastrutture e dei Trasporti. Fino all’emanazione di tale decreto, le stazioni appaltanti potranno continuare a fare riferimento alle “tariffe professionali e alle classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del 2012”, e questo “ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali”.

Ne deriva che, per prestazioni eseguite nell’ambito dei lavori pubblici, i Consigli degli Ordini, nell’esercizio delle loro funzioni di opinamento, potranno verificare il rispetto di questi ultimi criteri, così come individuati dalla stazione appaltante nel bando di gara.

Allo stato attuale, pertanto, in attesa del nuovo decreto ministeriale sui parametri per le opere pubbliche, vi è uno spazio per l’applicazione della vecchia tariffa di cui al DM 4 aprile 2001 e, limitatamente alla classificazione delle prestazioni professionali, dell’art.14 della legge n.143/1949, per quanto riguarda gli appalti pubblici.

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In conclusione, si sottolinea che quelle qui esposte sono da considerarsi mere indicazioni, che potrebbero variare in relazione all’evoluzione legislativa e, per le parti non espressamente chiarite dalla legge, agli orientamenti della giurisprudenza.

Si offrono pertanto questi primi spunti di riflessione ai Consigli degli Ordini – che mantengono comunque la loro autonomia – in attesa della prossima approvazione del decreto interministeriale che definirà i parametri da utilizzare per la determinazione dell’importo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria.

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