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Rif. DV11014
Documento 10/09/2012 CIRCOLARE - XVIII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 125
Data 10/09/2012
Riferimento PROT. CNI N. 4182
Note
Allegati

DV11015

LG11016

Titolo CONFERENZA STATO-REGIONI - ACCORDO 25 LUGLIO 2012 – ADEGUAMENTO E LINEE APPLICATIVE DEGLI ACCORDI EX ARTICOLO 34, COMMA 2 E ART.37, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N.81, IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – FORMAZIONE E OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE
Testo Con la presente si comunica che nella Gazzetta Ufficiale, s.g., 18 agosto 2012 n.192, è stato pubblicato l’Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, datato 25 luglio 2012, recante “Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e art.37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 e successive modificazioni e integrazioni”.

Con esso si è inteso fornire delle prime indicazioni in ordine al contenuto degli accordi della Conferenza Stato-Regioni datati 21 dicembre 2011 (in G.U., 11 gennaio 2012 n.8), in tema di formazione dei datori di lavoro che intendano svolgere i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione e dei lavoratori, dirigenti e preposti, ai sensi del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. n.81/2008).

L’accordo (contenuto nell’Allegato A) è suddiviso nei seguenti paragrafi : Efficacia degli accordi, Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione, Formazione in modalità e-learning, Disciplina transitoria e riconoscimento della formazione pregressa, Aggiornamento della formazione, La formazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, Decorrenza dell’aggiornamento per ASPP e RSPP esonerati ai sensi del comma 5 dell’articolo 32 del d.lgs. n.81/2008.

Per quanto riguarda il riconoscimento della formazione pregressa, è importante in primo luogo rilevare che l’Accordo dispone che “tutti i riferimenti all’entrata in vigore e quelli alla pubblicazione degli accordi vanno riferiti sempre all’11 gennaio 2012, data di pubblicazione degli accordi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”.

E’ stata poi introdotta una disciplina transitoria – valevole solo in sede di prima applicazione degli accordi – con previsione della possibilità di esonero dalla frequenza di corsi di formazione secondo le nuove regole, per coloro che da poco hanno terminato una formazione secondo le vecchie regole.

Più nel dettaglio, tale esonero è subordinato alla condizione che la frequenza di tali corsi con le vecchie regole sia svolta, per i datori di lavoro, entro e non oltre sei mesi dall’11 gennaio 2012 e, per i lavoratori, dirigenti e preposti, entro e non oltre dodici mesi dall’11 gennaio 2012. Ma solo qualora i corsi stessi siano stati già organizzati ed approvati formalmente prima dell’11 gennaio 2012.

Completato il percorso formativo “di base”, gli accordi del 21 dicembre 2011 prevedono la necessità di un aggiornamento della formazione, con cadenza quinquennale.

L’obbligo di aggiornamento dei datori di lavoro può essere ottemperato – specifica l’Accordo del 25 luglio – in una unica occasione o anche per mezzo di attività che siano distribuite nei cinque anni.

Allo scopo di una agevole individuazione dei termini per l’adempimento, anche nel caso in cui l’aggiornamento si è svolto in diverse occasioni nell’arco di un quinquennio, si è deciso in via convenzionale che i cinque anni decorrano sempre a far data dal giorno della pubblicazione in G.U. degli Accordi e, quindi, sempre considerando i cinque anni successivi all’11 gennaio 2012.

“Quindi, la prossima scadenza da considerare, per i soggetti già formati alla data di pubblicazione degli accordi, cadrà sempre l’11 gennaio 2017”.

Per coloro che sono stati formati successivamente all’11 gennaio 2012, invece, il termine iniziale per il calcolo del quinquennio per l’aggiornamento non può che essere quello della data dell’effettivo completamento del rispettivo corso formativo.

Regole particolari sono previste invece per l’aggiornamento dei preposti (v. allegato).

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Per quanto riguarda l’aggiornamento degli Addetti e Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell’art.32 d.lgs. 81/2008, gli accordi Conferenza Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 e del 5 ottobre 2006 ne hanno stabilito la periodicità quinquennale e la decorrenza.

Relativamente al problema dei soggetti che non fossero in grado di completare l’aggiornamento nei 5 anni previsti, l’accordo del 25 luglio 2012 intende fornire le prime indicazioni operative, in attesa della revisione dell’accordo del 26 gennaio 2006.

Pertanto, la Conferenza Stato-Regioni ha ritenuto :

1) che l’ASPP o il RSPP che non adempia l’obbligo di aggiornamento nei termini previsti, “perde la propria operatività” ;
2) che il soggetto “ritardatario”, quindi, pur mantenendo i requisiti ottenuti, non possa svolgere le relative funzioni ;
3) che, in ogni caso, il completamento dell’aggiornamento mancante consente agli Addetti e ai Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione di recuperare la propria operatività e di ricominciare a lavorare.

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Infine, la Conferenza detta alcune regole per il caso in cui il mancato raggiungimento del totale delle ore di aggiornamento riguardi i soggetti esonerati, ai sensi dell’articolo 32, comma 5, del d.lgs. n.81/2008, dalla frequenza ai corsi di formazione previsti al comma 2, primo periodo, del medesimo articolo.

In considerazione del fatto che anche tali soggetti, in caso di effettivo esercizio della funzione di ASPP o RSPP, sono obbligati ad effettuare l'aggiornamento quinquennale e che anche per essi, in caso di mancato adempimento di tale obbligo, scatterebbe l’impossibilità di operare, - in analogia a quanto previsto nell'accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 5 ottobre 2006 - l’accordo del 25 luglio ha stabilito che, “per gli esonerati dalla frequenza del modulo B, l'obbligo di aggiornamento, per coloro che usufruiscono dell'esonero ex articolo 32, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso e, cioè, a far data dal 15 maggio 2008, dovendo essere completato entro il 15 maggio 2013”.

Invece, per coloro che abbiano conseguito una delle lauree indicate nell’articolo 32, comma 5, del d.lgs. n.81/2008, successivamente alla data del 15 maggio 2008, l’accordo precisa che “in tale caso, costituisce riferimento, per l'individuazione della decorrenza del quinquennio entro cui terminare l'aggiornamento, la data di conseguimento della laurea”.

Si trasmette comunque in allegato sia l’Accordo datato 25 luglio 2012, sia l’art.32 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81.


ALLEGATI:
1) Accordo Conferenza Stato-Regioni del 25 luglio 2012 :
2) Art.32 d.lgs. n.81/2008.
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