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Rif. DV11012
Documento 06/09/2012 CIRCOLARE - XVIII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 123
Data 06/09/2012
Riferimento PROT. CNI N. 4154
Note
Allegati

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Titolo LEGGE 7 AGOSTO 2012 N.134 – CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-SVILUPPO – IMPORTANTI NOVITÀ IN TEMA DI CORRISPETTIVI PER GLI APPALTI PUBBLICI, ATTIVITÀ EDILIZIE E RESPONSABILITÀ DEL DIPENDENTE PUBBLICO – ADEMPIMENTI DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI PROVINCIALI
Testo Con la presente si comunica che nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2012 n.187, s.o. n.171/L, è stata pubblicata la legge 7 agosto 2012 n.134, di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012 n.83 (“Misure urgenti per la crescita del Paese”), il cd Decreto-sviluppo.

Data la lunghezza del provvedimento normativo – composto da 70 articoli e due Allegati – in questa sede si analizzeranno schematicamente soltanto le previsioni di maggiore interesse, rinviando per il resto al testo di legge, rinvenibile sulla Banca Dati Internet del Consiglio Nazionale.

Si preannuncia comunque sin d’ora che in esso sono contenute numerose novità di rilievo e, in particolare, due norme importantissime per i professionisti e gli Ordini professionali.

La prima, accogliendo finalmente le pressanti istanze da tempo avanzate dagli organismi rappresentativi della Categoria, concerne, come noto, l’introduzione – dopo l’abolizione delle tariffe professionali ad opera della legge n.27/2012 (su cui v. la circolare CNI 10/04/2012 n.52) – di parametri per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.

Su tale aspetto il CNI, d’intesa con il Consiglio Nazionale Architetti, ha già preso contatto con il Ministero Vigilante, avanzando delle osservazioni e delle proposte che possano essere da guida per il provvedimento che sarà adottato dal Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture.

La seconda, nel prevedere misure di semplificazione e tutela dell’iniziativa economica privata in ambito edilizio, impone un nuovo obbligo procedurale a tutte le pubbliche amministrazioni, in funzione di trasparenza, in tema di responsabile del procedimento, con conseguenze di tipo disciplinare in caso di inottemperanza.

Tale obbligo riguarda quindi anche i Consigli degli Ordini.

Le varie novità saranno, per chiarezza di esposizione, analizzate separatamente, seguendo l’articolato del decreto.

I CORRISPETTIVI NEI CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA

L’art.9, primo comma, del DL 24 gennaio 2012 n.1, come convertito dalla legge 24 marzo 2012 n.27, ha stabilito – come noto - che “Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico”.

Il comma 5 della medesima disposizione ha poi previsto l’abrogazione delle disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, pertanto, (comma 3) continuavano ad applicarsi “limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali” e comunque “non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto”.

Per effetto delle citate disposizioni era dunque venuta a cadere ogni possibilità di fare riferimento alle vecchie tariffe, con conseguenti problemi applicativi e la nascita di una situazione di incertezza in capo agli operatori del settore.

Soprattutto nel campo degli appalti pubblici, il venir meno del riferimento alla legge tariffaria, quando il committente è un ente pubblico, ha determinato un vuoto normativo, mettendo in difficoltà le stazioni appaltanti.

Un primo chiarimento – peraltro non risolutivo - si è avuto con la Deliberazione n.49 del 3 maggio 2012 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (“Quesiti in merito ai servizi di architettura ed ingegneria a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito in legge 24 marzo 2012 n.27”), su cui v. la circolare CNI 28 maggio 2012 n.66.

Adesso, in sede di conversione del Decreto-sviluppo, all’art.5 (“Determinazione corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”), è stato finalmente accolto il principio che per gli affidamenti dei servizi di architettura e di ingegneria saranno individuati dei parametri ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento degli incarichi.

Non solo. Fino all’emanazione del decreto che conterrà questi parametri è espressamente detto che le vecchie tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n.1/2012 possono continuare a essere utilizzate, nel particolare settore degli appalti pubblici, ai soli fini della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali.

Riepilogando:

I) Ci sarà un decreto emanato dal Ministero della Giustizia, in concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per definire i parametri con i quali saranno individuati i corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria e, inoltre, per definire le classificazioni delle prestazioni professionali relative agli anzidetti servizi ;

II) Tali parametri non potranno essere tali da determinare un importo a base di gara superiore a quello che sarebbe risultato applicando le vecchie tariffe professionali ;

III) Nelle more dell’emanazione del decreto si potranno continuare ad applicare le vecchie tariffe professionali e le relative classificazioni prestazionali, ma limitatamente alla determinazione del corrispettivo da porre a base di gara negli affidamenti professionali negli appalti pubblici e limitatamente all’individuazione delle prestazioni professionali.

E’ importante sottolineare che i parametri contenuti nel recente Regolamento ministeriale 20 luglio 2012 n.140 (su cui v. la circolare CNI 28/08/2012 n.119) sono una cosa diversa dai parametri in discorso, avendo i primi soltanto applicazione giudiziale, per dare al giudice degli strumenti per liquidare la parcella al professionista.

In parametri di cui all’art.5 del Decreto-sviluppo, invece, saranno contenuti in un diverso provvedimento regolamentare, da emanarsi – come detto – di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La possibilità – sia pure limitata temporalmente – di continuare ad applicare le vecchie tariffe nel peculiare settore degli appalti pubblici, per la determinazione dell’importo del corrispettivo da porre a base di gara, viene incontro, seppure in ritardo, alle aspettative delle stazioni appaltanti e dei professionisti e costituisce un risultato che premia le iniziative politiche della Categoria.

Ricordiamo, per terminare sul punto, che in ogni caso dalla data del 13 agosto 2012 sono abrogate le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi della libera concorrenza (v. la circolare CNI 12/01/2012 n.5).

Data l’importanza della previsione in parola, si ritiene comunque opportuno riportarla qui interamente.


Art.5 DL 22/06/2012 n.83, come convertito dalla legge n.134/2012 :
“1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
2. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 9, comma 2, penultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, introdotto dal comma 1 del presente articolo, le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del 2012 possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali”.
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In tema di FINANZA DI PROGETTO, per rilanciare il project financing, è stata introdotta la seguente disposizione all’art.153 del Codice dei contratti pubblici, dopo il comma 2 : “2-bis. Lo studio di fattibilità da porre a base di gara è redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi necessari per la sua predisposizione in funzione delle diverse professionalità coinvolte nell'approccio multidisciplinare proprio dello studio di fattibilità. In caso di carenza in organico di personale idoneamente qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione dello studio di fattibilità a soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal presente codice. Gli oneri connessi all'affidamento di attività a soggetti esterni possono essere ricompresi nel quadro economico del progetto” (art.3 DL n.83/2012).

Mentre – con una aggiunta all’art.14-bis della L.241/1990 e ss. mm. - viene stabilita l’obbligatorietà della conferenza dei servizi preliminare, da esperirsi sullo studio di fattibilità. I suoi esiti diventano vincolati per le successive fasi di progettazione, salvo il sopraggiungere di successivi e significativi elementi di novità (comma 1 dell’art.3 DL n.83/2012).

MISURE PER LA RICOSTRUZIONE POST-TERREMOTO IN EMILIA ROMAGNA

L’art.10 del Decreto-sviluppo detta una serie di misure per la ricostruzione e la ripresa delle attività economiche nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

Di interesse per gli Ordini provinciali è la previsione di cui al comma 7, secondo la quale l’affidamento degli interventi può esser disposto anche con le modalità di cui all’art.57, comma 6, del d.lgs. n.163/2006, “e con la collaborazione, anche in ambito locale, degli Ordini professionali e delle associazioni di categoria di settore”. Inoltre, in tale caso, in deroga al Codice dei Contratti pubblici, è consentito il subappalto delle lavorazioni nella categoria prevalente fino al cinquanta per cento.

Il comma 14, invece, contiene la disposizione sulla possibilità di affidare alla Società Fintecna – tramite apposita convenzione con il Ministero dell’Economia – l’effettuazione delle attività tecnico-ingegneristiche ritenute necessarie per far fronte con urgenza alle esigenze delle popolazioni colpite. Come noto, il Consiglio Nazionale ha fortemente criticato questa scelta legislativa (v. la circolare CNI 27/07/2012 n.103) e si adopererà – qualora trovasse concreta applicazione – per contrastarla in ogni sede.

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L’art.11 del DL n.83/2012 stabilisce invece le detrazioni per gli interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico.

Fino al 30 giugno 2013 sarà possibile usufruire delle soglie di detrazione IRPEF al 50%, per lavori fino a 96.000 euro, per interventi di ristrutturazione edilizia.

Viene inoltre confermata, fino alla stessa data, la disciplina delle agevolazioni fiscali al 55% per gli interventi di riqualificazione energetica.


ATTIVITA’ EDILIZIA, SEMPLIFICAZIONI E PUBBLICAZIONE IN RETE DEL NOMINATIVO DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE


Di notevole importanza sono le novità in tema di permesso di costruire, sportello unico per l’edilizia e siti Internet della pubblica amministrazione, contenute nell’art.13 del decreto (“Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l’esercizio dell’attività edilizia”).

Il comma 01 dell’art.13 interessa il personale pubblico.

Con una aggiunta all’articolo 2 della legge sul procedimento amministrativo (L. 7 agosto 1990 n.241) viene stabilito l’obbligo di pubblicare, per ciascun procedimento, sul sito Internet dell’amministrazione, “in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage” l’indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può rivolgersi qualora siano decorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento di interesse, per l’inerzia del funzionario competente. Tale soggetto – prosegue la norma – in caso di ritardo, “comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare” e, in caso di mancata ottemperanza a tale compito che gli attribuisce la legge, “assume la sua medesima responsabilità, oltre a quella propria”.

Pur con le difficoltà derivanti dalla confusa tecnica legislativa utilizzata, è chiara la finalità qui perseguita dal Legislatore.

L’art.2 della Legge n.241 pone il principio della conclusione del procedimento amministrativo entro termini certi e predeterminati. Nella pratica, spesso le amministrazioni non rispettano questi termini, con nocumento degli interessi dei cittadini.

Facendo seguito ad altre misure messe in campo di recente, adesso si è deciso, per “costringere” i dipendenti pubblici a rispettare i termini di conclusione del procedimento loro affidato, di :

a) prevedere un meccanismo (commi 9-bis e 9-ter dell’art.2 L.241/1990 e ss. mm.) di intervento sostitutivo, qualora il termine per emanare un provvedimento non sia stato rispettato ;
b) pubblicare sul sito Internet dell’amministrazione – in modo che chiunque possa averne conoscenza – per ciascun procedimento, una tabella con l’indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può rivolgersi, in caso di inerzia del funzionario competente ;
c) prevedere che, in caso di ritardo, il soggetto che subentra debba comunicare il nominativo del soggetto inadempiente, secondo le disposizioni del proprio ordinamento, “ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare” ;
d) prevedere che, in caso di mancata denuncia, il sostituto risponda disciplinarmente come il soggetto inerte, oltre alla propria responsabilità.

Viene quindi a configurarsi una pesante sanzione accessoria per il funzionario che omette di segnalare il collega inadempiente, con conseguenze ancora bene da identificare.

Il comma 9-quinquies stabilisce, inoltre, in caso di provvedimento rilasciato in ritardo rispetto al termine previsto, che lo stesso provvedimento debba contenere l’indicazione del termine che doveva rispettarsi e di quello effettivamente impiegato.

Riguardando anche l’attività degli Ordini provinciali (in quanto Enti pubblici non economici), si raccomanda una piena attuazione (e quindi una attenta lettura) degli adempimenti imposti dall’art.2 della legge n.241/1990, nella sua ultima ed attuale versione (in allegato).

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Per quanto concerne lo SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA, il comma 2 dell’art.13 citato apporta varie modifiche al Testo Unico in materia edilizia (DPR 6 giugno 2001 n.380).

E’ importante sottolineare subito che i Comuni dovranno adeguarsi alle prescrizioni del comma 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-sviluppo, ovvero entro l’11 febbraio 2013.

Allo sportello unico spetteranno nuove funzioni : il nuovo comma 1-bis dell’art.5 DPR n.380 afferma ora che lo sportello unico per l’edilizia costituisce l’unico punto di accesso amministrativo per il privato interessato a realizzare interventi edilizi, deputato a rispondere in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte.

Lo sportello unico acquisirà, anche tramite conferenza di servizi, tutti gli atti di assenso necessari, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, del patrimonio storico-artistico, della tutela della salute e della pubblica incolumità.

Lo sportello unico (comma 1-ter dell’art.5 cit.) si presenterà quindi come l’unica interfaccia da e per il cittadino, relativamente agli atti e alle comunicazioni delle altre amministrazioni interessate.

Allo stesso modo, ai fini del rilascio del PERMESSO DI COSTRUIRE, lo sportello unico per l’edilizia acquisisce direttamente o tramite conferenza di servizi gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio.

Tra gli atti di assenso che dovranno essere ottenuti direttamente dal Comune vi sono, tra l’altro, il parere della ASL, il parere dei vigili del fuoco relativo al rispetto della normativa antincendio, le autorizzazioni per le costruzioni in zone sismiche e gli assensi previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati.

L’art.13, comma 2, del DL n.83/2012, inoltre, - introducendo un nuovo art.9-bis nel DPR 380/2001 – stabilisce che, ai fini della presentazione o del rilascio di qualunque titolo abilitativo edilizio, le amministrazioni sono tenute ad acquisire d’ufficio i documenti, le informazioni e i dati, anche catastali, che siano in possesso di altre pubbliche amministrazioni e non possono richiedere al privato attestazioni o perizie sull’autenticità di tali documenti.

Per effetto delle ultime modifiche, poi, il provvedimento finale, adottato dal dirigente e notificato all’interessato, deve intervenire entro il termine di 30 giorni dalla proposta di provvedimento del responsabile del procedimento. Il termine si sposta a 40 giorni, nel caso in cui sia stato notificato all’interessato il cd preavviso di rigetto di cui all’art.10-bis L.241. Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio (comma 6 dell’art.20 DPR 380/2001).

Mentre – con una modifica all’articolo 19, comma 1, L. 241/1990 – in caso di intervento soggetto alla SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), viene generalizzata la possibilità di sostituire atti e pareri formali con autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati, “salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti”.

Si semplifica quindi la procedura per ottenere gli assensi edilizi, accrescendo la responsabilità dei professionisti, in sede di rilascio di asseverazione in luogo di un atto amministrativo.

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Riguardo l’ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA (art. 6 DPR n.380/2001), l’art.13-bis del DL n.83 (introdotto dalla legge di conversione) ha disposto che “Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis), l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all'amministrazione comunale i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa nè con il committente e che assevera, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera e-bis), sono trasmesse le dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia per le imprese di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al presente comma”.

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In materia di RESPONSABILITA’ SOLIDALE DELL’APPALTATORE si segnala inoltre la disposizione di cui all’art.13-ter Decreto-sviluppo che, modificando l’art.35 del DL n.223/2006, ha stabilito che : “In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore”.

Pertanto l’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della documentazione da parte del subappaltatore. Inoltre, in base al nuovo comma 28-bis dell’art.35 DL cit., : “Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore”.

Il successivo comma 28-ter della medesima disposizione individua il campo di applicazione delle nuove incombenze (in allegato).

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA MOBILITA’ MEDIANTE VEICOLI A BASSE EMISSIONI
COMPLESSIVE


Il Capo IV-bis del decreto, interamente inserito dalla legge si conversione, si presenta di interesse perché si occupa dello sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti e impianti per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, nonché l’acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida.

Troviamo così scritto (art.17-quinquies, primo comma, del DL 83/2012) che “Entro il 1° giugno 2014, i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso” (in allegato). Mentre il successivo art.17-septies si occupa della adozione di un Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e l’art.17-octies prevede l’attivazione di un’apposita linea di finanziamento dei progetti di ricerca finalizzati – tra l’altro - alla progettazione dei dati e dei sistemi interconnessi necessari per supportare le reti locali delle stazioni di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica collegati alle reti di distribuzione dell'energia elettrica, alla pianificazione delle modifiche di progettazione necessarie per garantire un'efficace gestione e funzionamento delle reti di distribuzione dell'energia elettrica e allo sviluppo di soluzioni per l'integrazione e l'interoperabilità tra dati e sistemi a supporto delle stazioni di ricarica e relative unità di bordo, con analoghe piattaforme di informazione sulla mobilità, per la gestione del traffico in ambito urbano.

L’art.17-decies disciplina il sistema di incentivi introdotto per l’acquisto in Italia di nuovi veicoli a basse emissioni complessive (la dotazione prevista è di 50 milioni di euro per l’anno 2013 e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015).


AGENDA DIGITALE E MISURE PER LA TRASPARENZA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Oltre ad occuparsi della istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale - che sostituisce la DigitPA e l’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione – allo scopo di promuovere la diffusione delle tecnologie digitali e di razionalizzare la spesa pubblica, il Titolo II del Decreto-sviluppo introduce una disposizione che può dirsi rivoluzionaria.

Si tratta dell’art.18 del decreto, intitolato : “Amministrazione aperta”.

Con esso si intende realizzare la pubblicità totale – in un’ottica di trasparenza dell’utilizzo delle risorse pubbliche – di ogni forma di contributo, sovvenzione, corrispettivo e compenso a persone, professionisti, imprese ed enti da parte della pubblica amministrazione, mediante completa e dettagliata pubblicazione sulla rete Internet del vantaggio economico in questione in formato “open data”, qualora superi i 1.000,00 euro.

Allo scopo è detto che, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o di regolamento, nel sito Internet dell’ente pubblico devono essere indicati : “a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l'importo; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio” (in allegato).

Le suddette informazioni devono essere riportate, con link ben visibile nella homepage del sito, nell'ambito dei dati della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» di cui al decreto legislativo n. 150 del 2009, e devono essere resi di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riuso ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

La legge precisa che oggetto di accessibilità totale devono essere, in ogni caso, i vantaggi economici di qualunque genere di cui all’art.12 della legge 7 agosto 1990 n.241 “ad enti pubblici e privati”.

Restano ferme le ulteriori forme di pubblicità previste dalla legge, mentre “Ai pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai connessi trattamenti previdenziali e contributivi si applicano le disposizioni ad essi proprie” (comma 6 dell’art.18 cit.).

Riguardo l’ambito applicativo della citata novità, il comma 4 dell’articolo 18 afferma che ad essa si conformano, entro il 31 dicembre 2012, “tutte le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, le aziende speciali e le società in house delle pubbliche amministrazioni. Le regioni ad autonomia speciale vi si conformano entro il medesimo termine secondo le previsioni dei rispettivi Statuti”.

La data del 31 dicembre è importante perché il comma successivo impone che, “a decorrere dal 1 gennaio 2013”, per le concessioni di vantaggi economici successivi all'entrata in vigore del decreto-legge n.83/2012, la suddetta pubblicazione su Internet “costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare previste dal comma 1, e la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del processo amministrativo”.

Come si vede, si tratta di una previsione rivoluzionaria, perché – da un lato – obbliga le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, a mettere in Rete, visibile a chiunque, ogni forma di emolumento corrisposto, a qualsiasi titolo, per somme di denaro superiori a 1.000,00 euro, con tanto di informazioni e curriculum del destinatario, e di indicazione della procedura seguita per determinare il beneficiario, - dall’altro – a partire dal 2013, sanziona la eventuale inerzia degli uffici pubblici con la perdita di efficacia legale del titolo attributivo del compenso o della sovvenzione – che diviene così illegittimo -, unitamente alla personale responsabilità, amministrativa e contabile, del funzionario. Ulteriore previsione, di “stimolo” ad agire correttamente e con solerzia è la facoltà, concessa al destinatario dell’attribuzione o concessione, di “denunciare” lui stesso il mancato rispetto dell’obbligo di trasparenza da parte della PA (in tale caso, infatti, come detto, l’attribuzione economica che riceve sarebbe, per legge, indebita), anche ai fini di una richiesta di risarcimento del danno.

E’ da sottolineare che la pubblicità della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati era già prevista dall’art.12 della Legge n.241/1990 (anche se con scarsa applicazione concreta), mentre ora la nuova legge precisa maggiormente ed amplia notevolmente il contenuto necessario dell’obbligo di pubblicazione, avvalendosi delle possibilità offerte dalle nuove tecnologie.

Data la novità della disciplina e le rilevanti ed originali questioni applicative che pone, ci si attende comunque sul punto, nei prossimi mesi, un intervento chiarificatore del Dipartimento della Funzione Pubblica, dato che si tratta di obblighi che impattano pesantemente sull’attività degli uffici amministrativi e sul regime di responsabilità dei pubblici funzionari.

E’, infine, previsto un Regolamento del Governo, entro il 31 dicembre 2012, per coordinare la materia e disciplinare le modalità di attuazione dell’art.18 “in ordine ai pagamenti periodici e per quelli diretti ad una pluralità di soggetti sulla base del medesimo titolo” (parte finale del comma 6 dell’art.18 cit.).

CREDITO D’IMPOSTA PER LE NUOVE ASSUNZIONI DI PROFILI
ALTAMENTE QUALIFICATI


L’art.24 del Decreto-sviluppo si occupa del credito d’imposta concesso alle imprese per le assunzioni di personale in possesso di un titolo di studio altamente qualificato in materie tecnico-scientifiche.

Infatti dispone che : “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta del 35%, con un limite massimo pari a 200 mila euro annui ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di : a) personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera, se riconosciuto equipollente in base alla legislazione vigente in materia ; b) personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, di cui all'Allegato 2 al presente decreto, impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo” (in allegato).

E tra le lauree magistrali che, in base all’Allegato 2 del Decreto-sviluppo, danno luogo alla possibilità di usufruire del credito d’imposta, ci sono numerosissime lauree magistrali in Ingegneria (ad es., nell’ordine, LM-20, Ingegneria aerospaziale e astronautica; LM-21 Ingegneria biomedica ; LM-22 Ingegneria chimica ; LM-23 Ingegneria civile; LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi, ecc.).
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Oltre a norme sulla liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa (art.32-bis) e ad un Piano Nazionale per le città (art.12), il decreto introduce (art.38) semplificazioni delle attività di realizzazione di infrastrutture energetiche e liberalizzazioni nel mercato del gas naturale.

L’art.38-bis invece dispone l’inserimento dell’energia geotermica tra le fonti energetiche strategiche.

Importante, anche se non è possibile trattarne per motivi di spazio, è l’art.53 del Decreto-sviluppo, che modifica nuovamente la disciplina dei SERVIZI PUBBLICI LOCALI (in allegato).

Mentre l’intero Capo X-bis (artt.67-bis e seguenti), inserito dalla legge di conversione, si occupa delle “Misure urgenti per la gestione della chiusura dell’emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009”.

Molte altre sono le previsioni di interesse contenute nel pacchetto di misure approvato, per le quali si rinvia al testo del decreto-legge n.83, come convertito dalla legge n.134/2012.

In questa sede si è comunque cercato, come si è visto, di trattare e segnalare le questioni più rilevanti, pur nella complessità del provvedimento, riservandosi successivi approfondimenti, alla luce delle esigenze e dei problemi interpretativi che l’applicazione pratica determinerà.

Si raccomanda, in ogni caso, una attenta lettura delle novità qui riportate, soprattutto in tema di ritardo nell’emanazione dei provvedimenti amministrativi (art.2 L.241/1990) e di obbligo, a far data dal 1 gennaio 2013, di pubblicazione in Rete dei compensi (art.18 Decreto-sviluppo), che possono interessare i Consigli degli Ordini in quanto pubbliche amministrazioni.

ALLEGATI:

1) Art.5 DL n.83/2012 (come convertito dalla L. 134/2012);
2) Art.3 DL n.83/2012;
3) Art.10 DL n.83/2012;
4) Art.2 L.241/1990 e ss. mm.;
5) Art.13 DL n.83/2012;
6) Art.13-bis DL n.83/2012;
7) Art.13-ter DL n.83/2012;
8) Art.17-quinquies;
9) Art.18 DL n.83/2012;
10)Art.12 L.241/1990;
11)Art.24 DL n.83/2012 (+ Allegato 2);
12)Art.53 DL n.83/2012.


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