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Rif. DV10870
Documento 20/04/2012 CIRCOLARE - XVIII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 57
Data 20/04/2012
Riferimento PROT. CNI N. 1929
Note
Allegati
Titolo CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2012 N.1 – LEGGE 24 MARZO 2012 N.27 – POLIZZA PROFESSIONALE - CHIARIMENTI
Testo Con la presente, facendo seguito alla recente circolare CNI 10 aprile 2012 n.52, si intendono formulare ulteriori indicazioni in merito alle novità introdotte dalla legge 23 marzo 2012 n.27, di conversione del decreto legge n.1/2012, riguardo la

POLIZZA PROFESSIONALE.

Come noto (v. gli allegati alla circolare CNI n.52/2012), tre sono le disposizioni legislative che ora trattano della polizza di responsabilità professionale.

L’art.9, comma 4, del DL n.1/2012, come convertito in legge, stabilisce che il professionista deve rendere noto al cliente – tra l’altro – “i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale”.

L’art.3, comma 5, lettera e), del DL n.138/2011, come convertito dalla legge n.148/2011, prevede che “a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti”.

L’art.10, comma 4, lett. c-bis), della legge n. 183/2011, come modificato dal DL n.1/2012, impone che l’atto costitutivo delle società tra professionisti preveda – tra l’altro – “la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale”.

L’obbligo di stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, quindi, ricade sia sul libero professionista che opera individualmente, sia sulla società tra professionisti, per i propri soci professionisti.

Riguardo l’operatività e quindi la data di partenza di questo obbligo in capo ai professionisti, il Consiglio Nazionale ritiene valida l’interpretazione che sostiene che tale obbligo sorga soltanto a far data dal 13 agosto 2012, ovvero dalla data fissata come termine ultimo per la riforma degli ordinamenti professionali dall’art.3, comma 5-bis, del decreto-legge n.138/2011 e ss. mm.(1).
Sino a tale data, si ritiene opportuno, in ogni caso, che il professionista indichi espressamente al cliente l’eventuale assenza di una copertura assicurativa.

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(1) Questo il testo dell’art.3, comma 5-bis, del DL 13/08/2011 n.138, come convertito dalla legge n.148/2011 e poi modificato dalla legge n.214/2011 : “Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i princìpi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012
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Sulla questione della polizza assicurativa è necessario operare un chiarimento e un supplemento di approfondimento, a causa della imprecisione della tecnica legislativa utilizzata.

La stipula di “idonea assicurazione professionale” è un obbligo previsto dall’art.3, comma 5, DL n.138/2011 tra i principi che dovrà recepire il DPR che dovrà riformare gli ordinamenti professionali “entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

I principi di cui al citato comma 5 in ogni caso decorreranno dal 13 agosto 2012 (ai sensi del comma 5-bis dell’art.10 cit.).

Ciò vuol dire che anche l’obbligo di stipula della polizza di responsabilità professionale – in quanto ricompreso tra i principi – decorrerà soltanto dal 13 agosto 2012.

Infatti, la lettera e) del comma 5 dell’art.3 DL n.138/2011 prevede, come detto, la stipula di apposite convenzioni per i propri iscritti tra i Consigli Nazionali e gli enti previdenziali dei professionisti e le compagnie assicurative, al fine di permettere ai professionisti di ottenere condizioni più vantaggiose e non penalizzanti.

La stipula dell’assicurazione professionale come obbligatoria soltanto a partire dal 13 agosto 2012 deriva quindi, a parere del Consiglio Nazionale, dal chiaro disposto dell’art.3, commi 5 e 5-bis, del DL n.138/2011.

Altra cosa (e non un’anticipazione temporale dell’obbligo di polizza assicurativa) è la previsione di cui al comma 4 dell’art.9 del DL n.1/2012, come convertito dalla legge n.27/2012, citata all’inizio della presente circolare.

Questa norma mira soltanto a introdurre un adempimento a carico del professionista : quello di comunicare al cliente gli estremi della polizza assicurativa stipulata, ma non incide (non può incidere) sulla data di “entrata in vigore” dell’obbligo di dotarsi di una polizza di responsabilità professionale.

Sarebbe giuridicamente errato, pertanto, dedurre un obbligo “di fare” (quale quello di stipula della polizza) da una previsione rivolta ad altro scopo e avente diversa finalità.

Ciò non toglie che se – in ipotesi – un professionista si fosse già dotato, per sua scelta, prima del 13 agosto 2012, di polizza assicurativa, è tenuto a comunicare al cliente i dati della polizza (ex art.9, comma 4, DL n.1/2012, come convertito).

Riassumendo e tirando le fila del discorso sin qui svolto:

1) al momento attuale ancora non sussiste l’obbligo di dotarsi di una assicurazione per i rischi derivanti dall’attività professionale;

2) tale obbligo decorre a far data dal 13 agosto 2012;

3) qualora il professionista si sia volontariamente dotato di polizza assicurativa prima di quella data, dovrà comunicare al cliente i dati della sua polizza ; chi ne è sprovvisto invece dichiarerà espressamente l’assenza di copertura assicurativa.

Sarà cura di questo Consiglio Nazionale proseguire nell’opera di chiarimento delle novità legislative, in uno con la trasmissione delle proposte di polizza assicurativa non appena sarà concluso lo studio attualmente in corso.



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