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Rif. DV10864
Documento 10/04/2012 CIRCOLARE - XVIII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 52
Data 10/04/2012
Riferimento PROT. CNI N. 1737
Note
Allegati

LG10704

LG10755

LG10786

Titolo CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2012 N.1 – LEGGE 24 MARZO 2012 N.27 – NOVITÀ – INDICAZIONI SUI CRITERI APPLICABILI AL CONTRATTO TRA IL PROFESSIONISTA INGEGNERE E IL CLIENTE
Testo Con la presente, facendo seguito, in particolare, alle circolari CNI 12/01/2012 n.5, 17/02/2012 n.19 e 27/02/2012 n.25, si comunica che sulla G.U. 24 marzo 2012 n.71, S.O., è stata pubblicata la legge 24 marzo 2012 n.27, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”.

A tale testo occorre quindi oggi fare riferimento per inquadrare le ultime novità normative in tema di compensi, società professionali, polizza assicurativa e tirocinio (ove previsto).

Bisogna comunque tenere presente che l’art.9 (“Disposizioni sulle professioni regolamentate”) del DL n.1/2012, come convertito, contiene modifiche all’art.3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011 n.138 (convertito in legge dalla L. 14 settembre 2011 n.148), mentre l’art.9-bis del DL n.1/2012 (introdotto per la prima volta dalla legge di conversione), modifica l’art.10 della legge 12 novembre 2011 n.183 (convertito in legge dalla L. 22 dicembre 2011 n.214), in modo tale che – con censurabile tecnica legislativa – per conoscere ed analizzare l’insieme della disciplina oggi vigente occorre avere riguardo a differenti testi legislativi, con tutte le connesse difficoltà.

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ART.9 DECRETO LEGGE n.1/2012, COME CONVERTITO IN LEGGE n.27/2012

Questi i punti principali del testo vigente, risultante dalle modifiche intervenute in sede di conversione in legge.
1) Sono abrogate le tariffe professionali.
2) Limitatamente alla liquidazione del compenso ad opera del giudice, si applicano i parametri stabiliti con decreto del Ministero vigilante, “da adottare nel termine di 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, ovvero il 25 marzo 2012.
3) Entro lo stesso termine, con decreto del Ministero della Giustizia, saranno anche stabiliti i parametri “per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe”.
4) Il compenso del professionista è determinato in seguito ad un accordo tra il cliente e l’Ingegnere concluso al momento del conferimento dell’incarico. A tal fine il professionista deve rendere noto al cliente : a) il grado di complessità dell’incarico ; b) i costi ipotizzabili dal momento del conferimento dell’incarico fino alla sua conclusione ; c) gli estremi della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale con i relativi massimali. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

E’ evidente che tali informazioni necessarie di regola saranno più agevolmente fornite al cliente utilizzando la forma scritta, per cui è possibile – a scelta delle parti – concludere un contratto avente forma scritta, che descriva l’incarico professionale e ne stabilisca il compenso, nonché i dati della polizza di responsabilità professionale, ma ciò non toglie che la legge non prescriva più la forma scritta a richiesta del cliente (come era nella versione originaria del decreto-legge n.1/2012), rimettendosi, più genericamente, alle “forme previste dall’ordinamento”.

Si suggerisce, comunque, l’utilizzo della forma scritta a tutela sia del professionista, sia del cliente, sia per il preventivo di massima che per il successivo contratto, rendendo così più agevole la dimostrazione del diritto vantato, in caso di contestazioni.

Ricordiamo inoltre, che la giurisprudenza, nel caso di contratti stipulati con la pubblica amministrazione, subordina al requisito della forma scritta la validità del contratto (e quindi il diritto del professionista al compenso).

Sarà cura del professionista, riguardo il compenso, di inserire una clausola contenente la riserva di rimodularlo in caso di maggiori oneri o novità che dovessero insorgere successivamente all’affidamento dell’incarico (varianti successive, ecc.), oppure per cause impreviste o di forza maggiore. Anche questi successivi ulteriori nuovi oneri andranno puntualmente indicati.

L’importo del compenso è stabilito sulla base dei parametri stabiliti dalla legge (complessità dell’incarico, decoro della professione ex art. 2233, secondo comma, codice civile) e sulla base dei parametri liberamente concordati dalle parti.

A titolo esemplificativo si può pensare al costo orario relativo alla definizione e stesura della progettazione nelle sue varie fasi ; al costo orario relativo alle prestazioni di rilievo ; al costo orario relativo allo svolgimento della direzione e contabilizzazione dei lavori (desumibile dal tempo assegnato all’impresa per l’esecuzione dei lavori) ; al costo a forfait da integrarsi con l’utile, in maniera dettagliata ed analitica con aggiunta delle spese (a forfait o a piè di lista).

Per la determinazione degli importi, non può escludersi che il professionista – d’accordo con il cliente – senza farvi espresso riferimento, in quanto abrogate, possa utilizzare e applicare anche criteri e parametri già presenti nelle tariffe professionali, ovviamente da prendere in considerazione solamente come termine di valutazione, senza necessariamente utilizzare tutte le voci od i valori ivi indicati. Questo perché, se la scelta dei parametri è rimessa alla volontà negoziale delle parti, non potrebbe negarsi alle stesse il diritto sia di utilizzare parametri nuovi, sia di prendere come riferimento parametri precedentemente adoperati, purché ciò sia il frutto di una libera pattuizione.

Le vecchie tariffe, invece, continuano a essere pienamente utilizzate nei processi, “limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali”, per al massimo i quattro mesi successivi alla data del 25 marzo 2012 (art.9, terzo comma, DL n.1/2012, come convertito in legge).

Entro i 120 giorni dalla data del 25 marzo 2012, invece, dovrebbero vedere la luce i decreti ministeriali determinativi dei parametri e dei criteri per la liquidazione del compenso ad opera del giudice, in caso di contenziosi.

Da quanto sopra e in base alla attuale formulazione della legge deriva che:

I) È fatto divieto agli Ordini professionali e agli iscritti di fare espresso riferimento alla tariffa professionale per la determinazione dei compensi.
II) In virtù del disposto dell’art.11 delle Disposizioni preliminari al codice civile (cd preleggi) – che dispone che “la legge non dispone che per l’avvenire”, e che essa “non ha effetto retroattivo”, salvo eccezioni ex lege – si ritiene che i Consigli degli Ordini possano continuare a liquidare le parcelle che si riferiscono ad incarichi conclusi e/o assunti dai professionisti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 24/01/2012 n.1 (il 24 gennaio 2012 stesso) e per i quali non sia stato previamente concordato con il cliente il compenso.
III) E’ fatto divieto agli Ordini professionali di indicare un unico parametro per la determinazione dei compensi professionali (altrimenti si potrebbero reintrodurre surrettiziamente le tariffe professionali).
IV) Resta in vigore il parere del Consiglio dell’Ordine sulla “liquidazione di onorari e spese” in caso di richiesta del magistrato, sia per verificare la congruità dei compensi sulla base dei parametri prescelti, sia (ex art.2233, primo comma, codice civile) quando le parti non hanno concordato un compenso, né questo è altrimenti determinabile.
V) Restano quindi applicabili da parte dei giudici le tariffe giudiziarie, in attesa della fissazione dei nuovi parametri ad opera del Ministero. Questo perché le tariffe giudiziarie costituiscono cosa diversa dalle “tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico”, di cui al primo comma dell’art.9 DL n.1/2012, e debbono invece farsi rientrare nel caso di “liquidazione da parte di un organo giurisdizionale”.
VI) E’ consigliabile ricorrere sempre alla forma scritta sia per la redazione del preventivo, sia per la pattuizione del compenso e per l’indicazione degli estremi della polizza assicurativa. Questo fermo restando che – in base alla lettera della legge – sia il preventivo, sia il conferimento dell’incarico che la definizione del compenso si possono perfezionare anche mediante accordo verbale.

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Per quanto riguarda il tirocinio – allo stato non legislativamente previsto per gli Ingegneri – il testo finale del decreto legge n.1/2012, oltre a prevedere il diritto ad un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio, stabilisce che la durata del tirocinio non può essere superiore a 18 mesi e che, per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. “Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli Nazionali degli Ordini e il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea” (art.9, commi 4 e 6, DL n.1/2012 come convertito).

ART.9-BIS DECRETO LEGGE n.1/2012, COME CONVERTITO IN LEGGE n.27/2012

Per quanto concerne invece l’art.9-bis (“Società tra professionisti”) del decreto-legge n.1/2012, introdotto in sede di conversione in legge del decreto (con il quale è stato modificato, come detto, l’art.10 della legge n.183/2011), si segnalano le seguenti novità :

I) Viene espressamente ammessa la possibilità di costituire società cooperative di professionisti, con “un numero di soci non inferiore a tre” ;
II) Recependo le indicazioni delle Categorie, si è provveduto a garantire la partecipazione maggioritaria, nelle società, dei soci iscritti all’albo, per cui, “in ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci ; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il Consiglio dell'Ordine o Collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi” ;
III) Viene introdotto, quale requisito necessario dell’atto costitutivo, “la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale” (lettera c-bis) del comma 4 dell’art.10 cit.) ;
IV) Per tutelare il socio professionista da indebite pressioni, si è specificato che “Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate” ;
V) Infine, è stata riformulata la parte del comma 9 dell’art.10 cit., che ora dispone che “Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge”.

Come si vede, numerose sono le previsioni di legge modificate, e la correlata necessità di darne conto, il che ha comportato la particolare lunghezza della presente circolare.

Ulteriori passaggi – sotto forma di decreti ministeriali – saranno necessari per completare il disegno governativo in tema di compensi dei professionisti, in attesa dell’auspicata riforma degli ordinamenti professionali.

Sarà cura di questo Consiglio Nazionale continuare nell’opera di informazione e spiegazione delle novità legislative intervenute, nonché dei decreti attuativi.

ALLEGATI :
1) Art.9 DL n.1/2012, come convertito dalla legge 24 marzo 2012 n.27;
2) Art.3 DL n.138/2011, come convertito dalla legge 14 settembre 2011 n.148 e modificato dalla legge n.27/2012;
3) Art.10 legge 12/11/2011 n.183 e ss. mm..

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