Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it
Rif. DV10852
Documento 16/03/2012 CIRCOLARE - XVIII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 42
Data 16/03/2012
Riferimento
Note
Allegati

sz10853

Titolo COMPETENZE PROFESSIONALI ARCHITETTI/INGEGNERI CIVILI SUGLI EDIFICI VINCOLATI – PROCEDIMENTI PENDENTI AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO – QUESTIONI INTERPRETATIVE - ORDINANZA DI RIMESSIONE DAVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE N.386/2012 – POSSIBILI RIPERCUSSIONI SULLA SENTENZA TAR LAZIO 17 OTTOBRE 2011 N.7997
Testo Con la presente, facendo seguito alla circolare CNI 22/12/2011 n.2, in riferimento alle vertenze in atto, relative alle competenze degli Ingegneri civili italiani sugli edifici vincolati ex lege 1089/1939 e ss. mm., si comunica che il Consiglio di Stato, Sezione VI, a seguito della impugnazione di due sentenze del TAR Veneto (di segno opposto, Tar Veneto, n.3630/2007 e Tar Veneto, n.3651/2008), con ordinanza del 27 gennaio 2012 n.386 ha posto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea dei quesiti pregiudiziali alla soluzione dei casi davanti ad esso pendenti.

La vicenda, indirettamente, riguarda anche la sentenza Tar Lazio 17 ottobre 2011 n. 7997, sentenza negativa per gli Ingegneri, come riportato nella circolare CNI n.2/2011 anzidetta, per la parte in cui prevede la “necessaria ed imprescindibile stretta collaborazione con l'Architetto” per l’Ingegnere anche per la parte tecnica.

La questione della "discriminazione" degli Ingegneri rispetto agli Architetti, con riferimento alle opere di edilizia di rilevante carattere artistico e storico di cui all’art.52, secondo comma, RD n. 2357/1925 e con riferimento a quanto previsto dall'art. 11 della direttiva CEE 85/384 (diplomi di laurea in ingegneria rilasciati nei termini temporali di cui all'art. 10 della direttiva), verrà dunque esaminata dalla Corte di Giustizia UE sulla base dei quesiti posti dal Consiglio di Stato, che sembrano tuttavia assumere, come ragionevole presupposto, la distinzione fra Ingegneri e Architetti prevista nel RD 2357/1925.

Il giudice amministrativo d’appello chiede di verificare se la prassi italiana sia conforme al diritto comunitario e, quindi, se la distinzione presente nell’ordinamento italiano fra Ingegneri e Architetti consenta, quando si tratti di opere di cui al citato art.52, di operare la stessa distinzione quando l'Ingegnere non sia italiano, ma di altro Paese dell'Unione europea.

Il Consiglio di Stato chiede inoltre se sia possibile compiere una valutazione "caso per caso" del titolo professionale straniero, cioè di altro Paese della UE (ad esempio, chiedendo a questo professionista dei requisiti curriculari specifici e aggiuntivi) e se il professionista di altro Paese UE sia sottoponibile, in Italia, a una “verifica di idoneità professionale”, al fine di controllare il possesso dei requisiti di cui all'art. 52 RD 2537/1925.

Nel trasmettere, per opportuna informazione, a tutti gli interessati, l’ordinanza di rimessione n.386/2012 del Consiglio di Stato, l'auspicio è che le risposte che perverranno dalla Corte di Giustizia possano portare a risolvere una volta per tutte la annosa questione delle competenze professionali in tema di edifici vincolati ed impedire che nel nostro Paese si verifichi la discriminazione “a rovescio” lamentata dagli Ingegneri italiani (i soggetti che siano in possesso di un titolo di Ingegnere civile rilasciato da un altro Stato membro avrebbero accesso – a differenza degli Ingegneri civili che hanno conseguito il titolo in Italia – alle attività che in Italia sono riservate agli Architetti).

Sarà cura di questo Consiglio Nazionale informare tempestivamente delle novità intervenute.

ALLEGATO: Ordinanza del Consiglio di Stato, VI Sezione, 27/01/2012 n.386.


Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it