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Con la presente si trasmette in allegato il parere n.126/2011 reso dalla Prima Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell’adunanza del 18 ottobre 2011, in relazione ad una richiesta di parere avanzata dal Consiglio Nazionale in tema di direttore tecnico delle società di ingegneria.
Il quesito verteva sulla possibilità per il direttore tecnico di una società di ingegneria di rivestire tale incarico anche in un’altra società di ingegneria (v. la richiesta CNI 5/08/2011, allegata).
Da un lato, infatti, il Codice dei contratti pubblici, nella parte dedicata alle società di ingegneria, non menziona espressamente la questione. Dall’altro, l’art.67, comma 1, del DPR 207/2010 – nella parte dedicata ai requisiti tecnici delle SOA – prevede per il direttore tecnico il divieto di svolgere analogo incarico presso altre società organismi di attestazione.
Si poneva quindi il dubbio se dovesse prevalere – nel silenzio della legge sul punto – una lettura restrittiva del divieto, oppure una lettura estensiva, secondo cui tale incompatibilità costituisce espressione di un principio generale, in virtù della delicatezza e della rilevanza delle funzioni che la normativa attribuisce al direttore tecnico. Il CNI si era espresso in questa ultima direzione.
Adesso, con il parere n.126 del 18 ottobre 2011, la Prima Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – seppur rilevando che in nessuna norma si rinviene espressamente una unicità di incarico per i Direttori Tecnici di Società di Ingegneria – sostiene che la peculiarità delle funzioni ad esso affidate, per la loro riservatezza, nonché per la concreta possibilità di conflitto di interesse, anche con riferimento alla definizione degli indirizzi strategici della società, motiva la Sezione “a ritenere che un direttore tecnico non possa rivestire tale incarico anche in altra società di ingegneria”.
Viene quindi affermato per la prima volta – in concordanza con l’opinione espressa dal Consiglio Nazionale – il principio dell’unicità di incarico del direttore tecnico della società di ingegneria, con conseguente divieto per tale soggetto di svolgere il medesimo ruolo in due diverse società di ingegneria.
Allo scopo viene valorizzato dal Consiglio Superiore anche il disposto dell’art.87, comma 3, del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti, relativo alla Direzione tecnica dell’esecutore dell’opera.
Si segnala quindi l’importante pronunciamento ottenuto dal Consiglio Nazionale, con preghiera di curarne la diffusione nel proprio ambito territoriale.
ALLEGATI:
1) Richiesta parere CNI del 5/08/2011 ;
2) Parere n.126/2011 del 18/10/2011 della Prima Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
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