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Rif. DV10828
Documento 27/02/2012 CIRCOLARE - XVIII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 23
Data 27/02/2012
Riferimento PROT. CNI N. 873
Note
Allegati

SZ10829

Titolo COMPETENZE PROFESSIONALI DEGLI INGEGNERI IUNIORES – CONSIGLIO DI STATO, IV SEZIONE, 9 FEBBRAIO 2012 N.686 – INTERVENTI DI PROGETTAZIONE IN ZONA SISMICA – LEGITTIMITÀ – CONDIZIONI
Testo Con la presente si trasmette in allegato la sentenza del Consiglio di Stato, IV Sezione, 9 febbraio 2012 n.686, che stabilisce alcuni rilevanti principi in tema di progettazione in zona sismica e competenze degli Ingegneri iuniores.

La pronuncia origina dal ricorso presentato da un iscritto alla sezione B dell’albo e da un sindacato di Ingegneri e Architetti iuniores avverso il provvedimento della Regione Calabria di rifiuto del progetto presentato dall’iscritto, inerente la realizzazione di un fabbricato da adibire ad abitazione rurale, in quanto (in conformità con il parere n.129/2009 del 24 luglio 2009 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici) “si era ritenuto che la progettazione in zona sismica non rientrasse nella competenza degli Ingegneri e Architetti iuniores”.

Il giudice amministrativo di primo grado – Tar Calabria, Catanzaro, 26 novembre 2010 n.2795 – aveva respinto il ricorso, affermando che la costruzione in zona sismica implica pur sempre la soluzione di un complesso problema progettuale e normativo, per cui “l’opera realizzata in zona sismica non è mai semplice e le metodologie da applicare, in ragione della complessità tecnica e normativa della progettazione, non possono mai considerarsi standardizzate”, con ciò disconoscendo la privativa professionale di Ingegneri e Architetti iuniores in materia.

Adesso, con questo innovativo pronunciamento, il giudice amministrativo di secondo grado ha riformato il giudizio del TAR.

Va sin d’ora precisato che il Supremo Consesso ha accolto l’appello dei ricorrenti “nei termini di cui alla motivazione”, con ciò avvertendo che occorre indagare attentamente la parte motiva della sentenza.

Dopo aver operato un riepilogo della normativa di riferimento (DPR 5/06/2001 n.328 e artt. 51 e 52 del RD 23/10/1925 n.2537), il Consiglio di Stato richiama la decisione n.1473/2009 dello stesso giudice e afferma che le disposizioni del DPR 328 – così come l’effettiva individuazione per ciascuna sezione dell’albo delle attività maggiormente caratterizzanti la professione – non innovano la materia delle attività riservate o consentite alla professione di Ingegnere, “attuandone invece correttamente una mera ripartizione”.

Passa quindi ad analizzare il disposto (per gli Ingegneri iuniores) dell’art.46, terzo comma, lettera a), punto 2), DPR 328/2001, e quindi il concetto di “costruzioni civili semplici, con l’uso di metodologie standardizzate”, ovvero l’ambito di attività in cui gli Ingegneri civili e ambientali iuniores sono abilitati a intervenire “in proprio”, senza collaborare o concorrere con alcuno.

Il dato di partenza è costituito dall’osservazione che la normativa non contiene espressamente nessun richiamo preclusivo all’esercizio di attività da parte di Ingegneri e Architetti iuniores per le costruzioni insistenti in area sismica.

Il giudice amministrativo pone quindi a confronto il concetto di “costruzione civile semplice” con quello di “modesta costruzione civile”, utilizzato dalla legge per delimitare le competenze professionali dei geometri.

Dopo aver ribadito l’incompetenza dei geometri per la progettazione in zona sismica, il Collegio ritiene di non poter stabilire una equivalenza tra la qualificazione di “modesta costruzione” e quella di “costruzione civile semplice”, anche perché, diversamente ragionando, – afferma la sentenza - si arriverebbe all’assurdo di non distinguere e di equiparare le competenze degli Ingegneri e Architetti iuniores con quelle dei geometri.

Inoltre è da tenere presente che il decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 (“Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”) non prevede più aree del territorio nazionale non dichiarate “zone sismiche”, ma soltanto zone a basso rischio sismico, per cui – prosegue il Consiglio di Stato - negare in via generale l’intervento dei professionisti iuniores in zona sismica, sulla base di un criterio “nominale”, vorrebbe dire, oggi, negare agli stessi qualsiasi possibilità di progettare (in autonomia) sul territorio italiano.

Pur non sottacendosi la specificità della progettazione in zona sismica il giudice d’appello giunge quindi alla conclusione che il concetto di “costruzioni civili semplici, con l’uso di metodologie standardizzare” non sia necessariamente incompatibile con la progettazione e direzione lavori in zona sismica, ma che necessiti “una valutazione caso per caso, che tenga conto in concreto dell’opera prevista, delle metodologie di calcolo utilizzate, e che potrà essere tanto più rigida e ‘preclusiva’, allorché l’area sia classificata con un maggiore rischio sismico”.

La valutazione dell’Amministrazione – secondo la sentenza in esame - dovrà quindi, di volta in volta, essere parametrata sul singolo progetto presentato, accogliendo o rigettando il progetto firmato dall’Ingegnere iunior – a seconda dei casi – in base ad una analisi e valutazione dettagliata delle caratteristiche del progetto, ancorché relativo a costruzioni in zona sismica, e non sulla base di una preclusione astratta, basata sull’utilizzo di categorie generali, che non tengano conto della concreta natura del progetto presentato.

Alla luce di tali affermazioni, essendo mancata del tutto nel caso di specie tale valutazione, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso dell’Ingegnere iunior e ha annullato il diniego della Regione Calabria per difetto di motivazione, rimettendo gli atti alla stessa Amministrazione perché si ridetermini sulla questione, applicando i principi espressi dal giudice amministrativo.

Tirando le fila del discorso, dal percorso argomentativo seguito dalla sentenza n.686/2012 del Consiglio di Stato si possono ricavare i seguenti principi, con l’avvertenza che ogni riferimento agli Ingegneri iuniores è da intendersi come esteso anche agli Architetti iuniores :

1) Non vi è equivalenza tra le competenze professionali degli Ingegneri civili e ambientali iuniores e quelle dei Geometri (quelle degli Ingegneri iuniores sono superiori) ;

2) La normativa professionale non esclude espressamente e completamente una possibilità di intervento degli Ingegneri iuniores in zona sismica ;

3) Al ricorrere di determinate condizioni gli Ingegneri iuniores possono intervenire e progettare autonomamente in zona sismica ;

4) Nel caso di progetti in zona sismica a firma di un Ingegnere iunior è necessario operare una valutazione caso per caso, che tenga conto delle caratteristiche concrete dell’opera prevista, delle metodologie di calcolo utilizzate e del grado di rischio sismico con cui l’area è classificata ;

5) La valutazione dovrà essere tanto più rigorosa e “preclusiva” quanto più l’area in cui sorge l’opera sia classificata con un maggiore rischio sismico ;

6) L’Amministrazione competente ad assentire il progetto dell’Ingegnere iunior relativo a costruzioni in zona sismica, sia in caso di giudizio favorevole, sia in caso di riscontrata preclusione, deve comunque svolgere un esame della concreta natura del singolo progetto presentato, fornendo una motivazione, pur sintetica, ma che in ogni caso abbia portata “individualizzante”, ovvero che sia basata e calibrata sulle caratteristiche individuali e specifiche del progetto.

***

Si trasmette quindi, per doverosa informazione, la sentenza 9 febbraio 2012 n.686 del Consiglio di Stato, a beneficio di tutti gli interessati.

Resta inteso che la questione è all’esame del Consiglio Nazionale, che si riserva ulteriori eventuali valutazioni in proposito.


ALLEGATO:
Consiglio di Stato, IV Sezione, 9/02/2012 n.686.







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