Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it
Rif. DV10817
Documento 17/02/2012 CIRCOLARE - XVIII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 19
Data 17/02/2012
Riferimento PROT. CNI N. 779
Note
Allegati

LG10818

LG10819

LG10820

LG10821

Titolo ART. 9 D.L. N. 1/2012 - RIEPILOGO INFORMATIVO
Testo Nelle more della conversione in legge del Decreto Legge n. 1/2012 e, per quel che qui interessa, dell’art. 9 recante “Disposizioni sulle professioni regolamentate”, si ritiene utile offrire agli enti in indirizzo un quadro riepilogativo di chiarimento sull’applicazione dell’art. 9 medesimo.

Il tutto in attesa delle auspicate modifiche al testo della disposizione, promosse e sostenute dal Consiglio Nazionale sotto forma di emendamenti, in vista della sua conversione in legge (v. la recente circolare CNI n.18/2012).

* * *

1. Il decreto-legge 24/01/2012 n. 1 (“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”) è stato pubblicato sulla G.U. dello stesso giorno. Ai sensi dell’art. 98 del decreto, è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione (il 24 gennaio 2012).

2. L’art. 9 (“Disposizioni sulle professioni regolamentate”) abroga al comma 1 «le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico». Al comma 4 abroga le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

3. Le tariffe professionali, in relazione alle quali il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 aveva disposto l’abrogazione dell’inderogabilità dei minimi, ora sono soppresse anche come semplice riferimento.

4. Per quanto concerne l’accordo tra Ingegnere e cliente, la forma scritta è prevista ad substantiam, ai sensi dell’articolo 1352 c.c. (“Forme convenzionali” ; v. allegato 1), e il compenso deve essere commisurato al grado di complessità dell’incarico, all’importanza dell’opera (art.9, comma 3, d.l. n.1/2012), e al decoro della professione (art. 2233, comma 2, codice civile).

5. In attesa che il Ministero della Giustizia elabori i parametri necessari alla liquidazione giudiziale del compenso dell’Ingegnere, per evitare una non altrimenti colmabile lacuna del sistema, appare opportuno il riferimento alla previgente disciplina tariffaria.

6. Questa soluzione è altresì confortata dal fatto che, restando in vigore l’art. 2233 c. c. che, oltre alle tariffe, fa riferimento agli usi (v. allegato 2), nel concordare il compenso le parti possono fare riferimento a quanto normalmente praticato fino ad oggi.

7. Il giudice, in sede di contrasto tra le parti in relazione alla determinazione del corrispettivo dovuto al professionista per l’attività svolta, potrà dunque liquidare il compenso utilizzando le tariffe, giacché allo stato non sono stati pubblicati i parametri di cui tratta il primo comma dell’art.9 D.L. n.1/2012 e il giudice non può astenersi dal giudicare.

8. Per “consumatore” si intende, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del Codice del consumo (decreto legislativo 6/09/2005, n. 206) la “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”. Non si rinviene una definizione normativa delle microimprese.

9. Nel caso in cui il cliente sia un consumatore o una microimpresa, è fatto divieto, pena la nullità della clausola determinativa del compenso, di fare impiego dei parametri. La nullità riguarda solo la clausola relativa alla determinazione del compenso ; tale nullità è “di protezione” e cioè invocabile solo dal cliente e produce gli effetti di cui all’articolo 36 del Codice del consumo (v. allegato 3), che rinvia alle clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 dello stesso Codice. La misura del compenso deve essere in ogni caso adeguata all’importanza dell’opera e contenere le voci di costo (che potranno essere anche diverse da quelle già previste nelle tariffe), comprensive di spese, oneri e contributi.

10. Non è previsto il divieto a pena di nullità della relativa clausola, per le parti, di fare riferimento - per determinare il compenso - ai parametri stabiliti per la liquidazione da parte degli organi giurisdizionali, una volta che saranno approvati e pubblicati dal Ministero Vigilante, a meno che il cliente non sia un consumatore o una microimpresa.

11. L’Ingegnere è tenuto a rendere noto al cliente la complessità dell’incarico, a comunicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’ esercizio dell’attività professionale, ed a fornire le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell’incarico al suo compimento. Poiché per le attività professionali tecniche non sempre è possibile ipotizzare tutte le vicende che si possono verificare, si ritiene utile inserire nel contratto una clausola di salvaguardia che faccia salve circostanze non previste o non prevedibili dalle parti, che implichino una integrazione del compenso sulla base di una nuova negoziazione.

12. Ove il cliente ne faccia richiesta, la misura del compenso deve essere fornita in forma scritta. Il preventivo, qualora reso in forma scritta e sottoscritto dal cliente per accettazione, può costituire la base del contratto di prestazione d’opera professionale. Sia il contratto sia il preventivo possono contenere i valori prevedibili secondo la diligenza professionale al momento dell’affidamento dell’incarico. Per questo si potrà anche fare ricorso a previsioni alternative, secondo l’evoluzione dell’incarico e a clausole di rinegoziazione. L’inosservanza delle prescrizioni del terzo comma dell’art. 9 del decreto legge costituisce illecito disciplinare del professionista (“L’inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista” afferma la norma).

13. In conformità al principio tempus regit actum le nuove disposizioni non riguardano i rapporti già in essere, in quanto sorti anteriormente al 24 gennaio 2012.

14. Nell’ambito del compenso si può prevedere una somma a forfait oppure una quantificazione oraria.

15. E’ da ritenere che permanga in capo ai Consigli degli Ordini Provinciali degli Ingegneri il potere di rendere i pareri circa la congruità dei compensi, risultando tuttora vigente l’art. 5, punto 3), legge 24 giugno 1923 n.1395, che prevede la potestà dell’Ordine di rendere, previa richiesta, pareri relativi alle controversie professionali ed alla “liquidazione di onorari e spese” (v. allegato 4), e comunque in considerazione di quanto dispongono gli artt. 2233 c. c. e 636 cod. proc. civ..

16. La richiesta di decreti ingiuntivi potrà essere accompagnata da parcelle con indicazione del compenso da liquidarsi ad opera del giudice, redatte sulla base delle tariffe quanto all’attività precedente il 24 gennaio 2012. Si ritiene possibile, per il periodo successivo a tale data, operare un indicativo riferimento alle tariffe, per lo meno fino all’adozione dei parametri di fonte ministeriale.

17. La tariffa giudiziaria resta in vigore.

ALLEGATI :
1) Art.1352 c.c.;
2) Art.2233 c.c.;
3) Art.36 d.lgs.n.206/2005;
4) Art. 5 legge n. 1395/1923.

Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it