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Rif. DV10785
Documento 31/01/2012 CIRCOLARE - XVIII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 10
Data 31/01/2012
Riferimento PROT. CNI N. 407
Note
Allegati

LG10786

Titolo RIFORMA DELLE PROFESSIONI – INFORMATIVA N.3
Testo Caro Presidente,
Cari Consiglieri,

la pubblicazione del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n.1, di cui Vi avevamo anticipato il contenuto nella Circolare n.8, è avvenuta nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24 gennaio.
Il provvedimento è immediatamente operativo, pur se in attesa di conversione in legge, ed apporta, come già evidenziato, specificamente all’art.9, alcune importanti modifiche al regime fissato dai precedenti provvedimenti.

In particolare:
- sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico e le disposizioni che per la determinazione del compenso rinviano alle tariffe;
- nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante; ciò anche nel caso di oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi basati sulle tariffe.

Circa il conferimento di un incarico professionale è precisato:
- il compenso è pattuito al momento del conferimento dell’incarico;
- va reso noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico;
- l’utilizzazione di parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese dà luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso ex art.36 D.Lgs. 206/2005;
- vanno indicati i dati della polizza assicurativa;
- la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi;
- l’inottemperanza delle disposizioni precedenti costituisce illecito disciplinare.

Per il tirocinio, resta il limite di diciotto mesi e la possibilità, per i primi sei, di svolgerlo in concomitanza con il corso di studi per il conseguimento della laurea di primo livello o magistrale o specialistica.

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E’ opportuno riportare di seguito, data l’entrata in vigore immediata del provvedimento, alcune considerazioni, utili per l’attività degli Ordini e degli iscritti, nelle more della necessaria integrazione del Codice Deontologico con le previsioni scaturenti dall’applicazione del Decreto:
1) Il Decreto non cancella, come paventato, l’art.2233 del Codice Civile, mantenendo inalterato il principio della misura del compenso anche in relazione al decoro della professione né le funzioni degli Ordini nel rilascio dei pareri sulle parcelle;
2) La tariffa giudiziaria resta in vigore (come confermatoci dal Ministero della Giustizia);
3) Per la validità attuale della tariffa delle Opere Pubbliche, siamo in attesa di una risposta su apposito quesito inviato al Ministero;
4) Sono nulle le clausole di determinazione del compenso basate sull’utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese qualora le clausole presentino caratteri di vessatorietà;
5) La pattuizione del compenso professionale va fatta al momento della conclusione del contratto; in tale sede il professionista deve portare a conoscenza del cliente il grado di complessità dell’incarico attraverso tutte le informazioni utili riguardo agli oneri che potrebbero incidere sulla prestazione e svolgimento dell’incarico;
6) Il professionista dovrà altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale (su questo specifico punto va chiarito se sia sufficiente la polizza per rischio professionale ovvero occorra stipulare altra polizza assicurativa per i danni causati a terzi nell’esercizio della professione);
7) Sussiste l’obbligo di pattuizione del compenso per iscritto soltanto se il cliente lo richiede;
8) Riguardo alla misura del compenso, quest’ultimo deve essere adeguato all’importanza dell’opera;
9) Nella formulazione della clausola sul compenso il professionista deve indicare per ogni singola prestazione le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi;
10) Qualora non fosse rispettato quanto sopraesposto il professionista compie illecito disciplinare.

Nel frattempo, è in corso un esame approfondito del testo, per avviare, anche d’intesa con gli altri Ordini e Collegi, iniziative finalizzate alla proposta ed alla approvazione di correttivi da apportare in sede di conversione.

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Ciò posto, rimangono aperte questioni di non poche rilevanza e delicatezza, atteso che il decreto legge non contiene disposizioni transitorie ed è già entrato in vigore, nel caso di opinamento di parcelle presentate agli Ordini:
-il riferimento tariffario applicabile nel caso di parcelle per prestazioni precedenti al decreto;
-il criterio utilizzabile per misurare il compenso nel caso di prestazioni successive al decreto.
Infatti, l’art. 9 non mette in discussione la potestà dell’Ordine sui pareri, resi a richiesta, relativi alle controversie professionali ed alle liquidazioni di onorari e spese (art. 5 punto 3, legge 24 giugno 1923, n. 1395), per cui vanno individuati quali siano i criteri che l’Ente professionale può richiamare in sede di liquidazione.

Il citato articolo 9 prevede, infatti, il principio dell’importanza dell’opera per addivenire al compenso spettante al professionista.

Detto criterio, pur nella sua estrema genericità, consentirebbe comunque all’Ordine di valutare, attraverso il preventivo di parcella, se l’onorario richiesto sia congruo ed adeguato alle prestazioni professionali che il professionista incaricato è chiamato a rendere.

Da ultimo, il parere reso dall’Ordine – ovviamente non basato sulle abrogate tariffe - continua a sortire gli effetti giuridici in ipotesi di richiesta di decreto ingiuntivo che, lo si ricorda, è procedimento sommario, ai sensi del primo comma dell’art.636 c.p.c.

Il tema, com’è evidente, è decisamente complesso e, pur nelle more della conversione del decreto, nella quale potrebbero inserirsi norme chiarificatrici in proposito, Vi invieremo in proposito ulteriori informative.

ALLEGATO: Art. 9 D.L. n. 1/2012

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