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Rif. DV10668
Documento 19/09/2011 CIRCOLARE - XVII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 450
Data 19/09/2011
Riferimento PROT. CNI N. 3899
Note
Allegati
Titolo PROCEDURE E REQUISITI PER L’ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL’INTERNO (ART. 16 DECR.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139).
Testo Sulla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Interno 5 agosto 2011 recante “Procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.

Il provvedimento modifica, in parte, le modalità di iscrizione dei professionisti ingegneri, architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, chimici, dottori agronomi e dottori forestali, geometri e geometri laureati, periti industriali e periti industriali laureati, agrotecnici e agrotecnici laureati, periti agrari e periti agrari laureati negli elenchi dei professionisti abilitati alle prestazioni in campo della prevenzione incendi tenuti dal Ministero dell’Interno.

Si ritiene di dover segnalare le modifiche più saliente apportate al settore.

I requisiti previsti dal nuovo decreto per richiedere l’iscrizione negli elenchi tenuti dal Ministero dell’Interno sono:
- Iscrizione all’albo professionale;
- Attestato di frequenza, con esito positivo, del corso base di specializzazione in prevenzione incendi
mentre non è più richiesta l’anzianità biennale che unitamente all’attestazione consentiva l’iscrizione.

Non è più prevista, altresì, tra i requisiti per l’iscrizione negli elenchi ministeriali l’anzianità di iscrizione all’albo di dieci anni.

Per mantenere l’iscrizione negli elenchi sarà obbligatorio frequentare, nei cinque anni successivi all’iscrizione, corsi o seminari di aggiornamento della durata complessiva di 40 ore. Per coloro già iscritti i cinque anni decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto.

Il programma dei corsi base (art. 4) è stato modificato nella durata (120 ore) e nelle materie di insegnamento.

Il Ministero dell’Interno quanto prima invierà una circolare esplicativa delle nuove norme e riunirà i rappresentanti dei consigli nazionali delle professioni interessate per la definizione dei programmi dei corsi di aggiornamento.

Ogni notizia a riguardo sarà comunicata a codesti ordini.
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