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Rif. SZ09584
Documento 26/07/2006 SENTENZA
Fonte CASSAZIONE CIVILE - II SEZ.
Tipo Documento SENTENZA
Numero 17028
Data 26/07/2006
Riferimento
Note INTERO TESTO
Allegati
Titolo LIMITI DI COMPETENZA - GEOMETRA - USO DEL CEMENTO ARMATO PER EDIFICI CIVILI - ESCLUSIONE
Testo Svolgimento del processo

Con Decreto del 17.06.1997 il Pretore di Verbania ingiungeva a C.L., titolare dell'omonima impresa edile, di pagare al ricorrente Geometra L.A. la somma di L. 38.906.902 oltre interessi a titolo di compenso per prestazioni professionali.

Il C. proponeva opposizione al decreto contestando tra l'altro di aver dato alcun incarico al L..

Quest'ultimo costituendosi in giudizio contestava il fondamento della opposizione di cui chiedeva il rigetto.

Con sentenza dell'11.5.2000 il Pretore di Verbania accoglieva l'opposizione avendo rilevato la nullità del rapporto professionale in forza del quale il L. aveva agito in quanto avente ad oggetto prestazioni vietate agli iscritti all'albo professionale dei geometri riservate viceversa agli ingegneri (ovvero progettazione e direzione di lavori per opere civili implicanti costruzioni in cemento armato).

A seguito di gravame da parte del L. cui resisteva il C. la Corte di Appello di Torino con sentenza dell'11.1.2002 rigettava l'impugnazione e condannava l'appellante al rimborso delle spese di giudizio di secondo grado.

La Corte territoriale ha affermato che, anche qualora fosse stato provato che il progetto delle sole strutture portanti in cemento armato era stato redatto dall'architetto C., tale circostanza sarebbe stata irrilevante, essendo pacifico in causa che il progetto generale dell'opera era stato predisposto dal geometra L., e che la struttura in cemento armato era componente essenziale dell'opera; inoltre il Giudice di Appello ha rilevato che dalla documentazione in atti non era emersa assolutamente la prova che la direzione dei lavori attinenti alle opere in cemento armato fosse stata assunta dall'architetto C., come invece dedotto dall'appellante, ed ha aggiunto che la prova testimoniale in proposito formulata dal L. per la prima volta in appello era inammissibile ex art. 345 c.p.c..

Per la cassazione di tale sentenza il L. ha proposto un ricorso articolato in due motivi cui il C. ha resistito con controricorso formulando altresì ricorso incidentale.

Motivi della decisione

Premesso che i due ricorsi sono stati riuniti all'udienza di discussione, si rileva che con il primo motivo del ricordo principale il L., denunciando violazione e falsa applicazione del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, articolo 16, della L. n. 144 del 1949 e del L. 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 2 - 4 nonchè vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto infondato l'appello proposto dall'esponente sulla base della considerazione che il progetto generale dell'opera era stato predisposto dal geometra L., cosicchè, ancorchè fosse stata provata la redazione delle sole strutture portanti in cemento armato da parte dell'architetto C., tale circostanza sarebbe stata comunque irrilevante.

Il ricorrente assume che nella fattispecie in realtà il committente aveva direttamente incaricato un ingegnere per la progettazione e direzione delle opere in cemento armato ed un geometra, per le al tre opere.

Il ricorrente afferma poi, sulla scorta della sentenza 10.3.1997 n. 248 del Consiglio di Stato, che per le opere per le quali è richiesto l'intervento di un ingegnere o di un architetto, non è necessario che i suddetti, professionisti abbiano ideato il progetto assumendone la paternità, ma è sufficiente che abbiano effettuato la supervisione del progetto stesso medianti la sottoscrizione "per presa visione".

Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. e vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per non aver ammesso la prova per interpello e testi richiesta dall'appellante sul fatto che le opere in cemento armato erano state progettate e dirette dall'architetto Calderoni a tal fine incaricato dalla impresa edile C.L.; il ricorrente sostiene che, qualora la documentazione prodotta non fosse stata ritenuta sufficiente a provare la suddetta circostanza, avrebbe dovuto essere ammessa la prova sopra richiamata sia perchè indispensabile ai fini della decisione sia perchè l'esponente non aveva potuto proporla nel giudizio di primo grado, essendo venuto a conoscenza della eccezione di nullità del contratto dopo la scadenza del termine per le deduzioni istruttorie di cui all'art. 184 c.p.c..

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondate.

Il Giudice di Appello ha affermato, in riferimento alla tesi dell'appellante secondo cui le opere in cemento armato erano state progettate da un professionista abilitato, ovvero dall'architetto Calderoni, che era pacifico in causa che il progetto generale dell'opera era stato predisposto dal geometra L., e che la struttura in cemento armato era componente essenziale dell'opera stessa.

Tale statuizione, non oggetto di specifica censura in questa sede, costituisce una "ratio decidendi" più che sufficiente a sorreggere la sentenza impugnata.

E' appena il caso di ricordare che a norma del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16 la competenza dei geometri, è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione anche parziale di strutture in cemento armato, mentre in via di eccezione si estende anche a queste strutture solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone; invece per le costruzioni civili, sia pure modeste, ove si adottino strutture in cemento armato, ogni competenza è riservata R.D. 16 novembre 1939, n. 2229, ex art. 1 agli ingegneri ed architetti iscritti nell'albo.

E' quindi opportuno rilevare che tale normativa, non modificata dalla L. 5 novembre 1971, n. 1086, che si limita a rinviare per gli ingegneri, architetti e geometri alla previgente ripartizione di competenza, implica che ai geometri non possa comunque essere affidata la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni civili comportanti l'impiego del cemento armato (vedi "ex multis" Cass. 28.7.1992 n. 9044; Cass. 19.4.1995 n. 4364).

L'evidenziata disciplina, dalla quale quindi emerge una chiara ripartizione di competenza tra geometri ed altri professionisti in riferimento alla progettazione ed alla direzione di opere relative a costruzioni ed edifici, spiega l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, secondo cui la progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri a degli architetti sono illegittime, cosicchè in particolare a rendere legittimo in tale ambito un progetto redatto da un geometra non rileva che esso sia controfirmato o visitato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli del cemento armato e diriga le relative opere, perchè è il professionista competente che deve essere altresì titolare della progettazione (Cass. 25.2.1986 n. 1182; vedi pure Cass. 13.1.1984 n. 286; Cass. 13.3.1995 n. 3108), trattandosi di incombenze che devono essere inderogabilmente affidate dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le relative responsabilità.

Correttamente quindi la sentenza impugnata, rilevato altresì che la direzione di tutti i lavori era stata eseguita dal geometra L., ha concluso per la nullità del Contratto intercorso tra professionista e committente e per l'esclusione di ogni compenso per il primo, considerato che la giurisprudenza sopra richiamata non consente di enucleare e distinguere - con riferimento ad un progetto generale di una costruzione da destinare a civile abitazione redatto da un geometra, privo di competenza al riguardo secondo la normativa prima citata, che abbia anche assunto la direzione di tutti i relativi lavori una autonoma attività, per la parte di tali lavori inerenti ad opere in cemento armato, riconducibile ad un ingegnere o ad un architetto.

Il ricorso principale deve quindi essere rigettato.

Venendo quindi all'esame del ricorso incidentale, si rileva che con l'unico motivo, articolato il C., denunciando violazione e falsa applicazione del D.M. n. 585 del 1994, censura la sentenza impugnata relativamente alla liquidazione delle spese del giudizio di secondo grado in favore della parte appellata, determinate in L. 320.000 par esposti ed in L. 2.000.000 per compenso, avendo omesso di prendere in esame, le spese imponibili (richieste in L. 190.000), i diritti di procuratore (indicati in L. 929.500) nonchè le spese generali.

La censura è fondata.

Il Giudice di Appello, nel determinare nella somma complessiva di L. 2.000.000 il "compenso" relativo alle spese del giudizio di secondo grado in favore dell'appellato senza alcuna ulteriore specificazione, ha disatteso il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui l'esigenza di assicurare alle parti la possibilità di un controllo sulla liquidazione delle spese giudiziali impone al Giudice di liquidare separatamente gli onorari di avvocato e i diritti di procuratore (Cass. 23.6.1997 n. 5607; Cass. 23.5.2002 n. 7527).

Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione all'accoglimento del ricorso incidentale, e la causa deve essere rinviata anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino.
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