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Rif. SZ09160
Documento 29/04/2005 ORDINANZA
Fonte TAR LAZIO - LATINA
Tipo Documento ORDINANZA
Numero 320
Data 29/04/2005
Riferimento
Note
Allegati
Titolo COMPETENZE PROFESSIONALI - PROGETTO DI FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE IN CEMENTO ARMATO IN ZONA SISMICA - INCOMPETENZA DEL GEOMETRA
Testo O R D I N A N Z A

nella Camera di Consiglio del 29 aprile 2005;

Visto l’ultimo comma dell’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come sostituito dall’art. 3 della legge del 21 luglio 2000 n. 205;

Visto il ricorso n. 958/2004, proposto dalla signora Elodia BUONOMO, rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo e Luca Scipione, con i quali domicilia, ex lege, presso la Segreteria di questa Sezione,

contro

il Comune di Formia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Sabrina Agresti e Domenico Di Russo, con i quali è elettivamente domiciliato presso la Segreteria di questa Sezione;

e nei confronti

delle Signore Tiziana e Manuela PALMACCIO, rappresentate e difese dall’avv. Giacomo Mignano, presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliate in Latina, via G.B. Vico, n. 35;

per l’annullamento, previa adozione di misura cautelare,

del permesso di costruire un villino unifamiliare n. 93/2004 datato 6 maggio 2004 rilasciato alle controinteressate;

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Udita la relazione del Presidente Dott. Franco BIANCHI e uditi, altresì, gli avv.ti A. Scipione, L. Scipione, D. Di Russo, S. Agresti e G. Mignano;

Vista la propria Ordinanza n. 652 del 24 settembre 2004, con la quale sono stati disposti incombenti istruttori e la successiva Ord. n. 908 del 20 dicembre 2004 di proroga dei termini, all’uopo fissati;

Vista la documentazione depositata, in esecuzione delle predette ordinanze;

Viste le successive memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Tenuto conto che il primo motivo di ricorso assume rilevanza principale ed assorbente rispetto alle ulteriori censure, deducendosi l’incompetenza del geometra a redigere il progetto, assentito con l’impugnato permesso di costruire n. 93 del 6 maggio 2004, in quanto relativo a fabbricato per civile abitazione, da realizzarsi in cemento armato, in zona sismica;

Considerato, in punto di "fumus", che detto motivo propone doglianze dotate di giuridica consistenza, dovendosi condividere l’assunto di fondo -anche alla stregua del parere reso in merito dall’Ordine degli Ingegneri di Latina- secondo cui il concetto di "piccole e modeste" costruzioni, previsto dalla legge per l’individuazione dell’ambito operativo riservato ai Geometri, non è configurabile nel caso di costruzioni per civile abitazioni realizzate in zona sismica, con sruttura in cemento armato, ma solo nell’ipotesi di manufatti realizzati con gli altri sistemi costruttivi, elencati dall’art. 5 della L. n. 64/74 (pannelli portanti, muratura, apparato ligneo);

Ritenuto che la fondatezza del predetto motivo di gravame non è ostacolata dalla circostanza -addotta da controparte- che, nella specie, il calcolo del cemento armato è stato operato da un Ingegnere, dovendosi considerare la "progettazione", affidata nella specie ad un "Geometra", un unicum inscindibile, riferibile solo al suo autore, anche se questi si è avvalso per il calcolo delle strutture in cemento armato di altri professionisti competenti, non sanandosi, in ipotesi, il difetto di competenza del progettista titolare.

Considerato, in punto di pregiudizio grave ed irreparabile, prevalente l’interesse di parte ricorrente a che la intrapresa costruzione, ancorché in avanzata fase, non venga ultimata, persistendo, in loco, un manufatto autorizzato dal Comune, sulla base di un progetto redatto e diretto da professionista, oltre le sue competenze professionali.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Sezione Staccata di Latina

ACCOGLIE la suindicata domanda cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata Reg. Ric. n. 958/2004
presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Latina, 29 aprile 2005
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