Testo
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FATTO
Successivamente alla notifica del ricorso, e più precisamente in data 8 novembre 2001, è entrata in vigore la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 (G.U. n. 248 del 24.10.2001), recante "modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione".
Simile norma di rango superiore consente di svolgere ulteriori apprezzamenti circa la illegittimità dei provvedimento impugnato, che ha dato luogo alle modifiche della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio, per quel che qui interessa, della professione d'ingegnere, nonché della disciplina dei relativo ordinamento.
Valga, quindi, il seguente motivo aggiunto di
DIRITTO
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N. 3, DEGLI ARTT. 114! SS. (TITOLO V) DELLA COSTITUZIONE, DELLA LEGGE 59/97. ECCESSO DI DELEGA. ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE' DELLA LEGGE DELEGA N.4/99 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 114 SS. COST.
1- Tra le varie novità introdotte nella Costituzione dalla legge costituzionale 3/2001, e per quel che qui riguarda, vi è da annoverare senz'altro il c.d. "principio di sussidiarietà", derivante dal decentramento funzionale e organizzativo operato dalla legge n. 59/97 (c.d. "Legge Bassanini 1"), che viene ora esteso anche alla potestà normativa (legislativa e regolamentare).
Come è noto, il principio di sussidiarietà dà luogo ad una struttura organizzativa - e funzionale gradualistica incentrata sull'allocazione degli interessi da soddisfare che parte dal "basso" (enti locali, Provincie, Regioni) e volge "all'alto" (Stato).
La legge n. 59/97 ha limitato il proprio ambito oggettivo di (per le quali ha attuato il delegato n. 112/98, già solo per questo creando una rottura con il previgente sistema costituzionale che all'art. 118 Cost. poneva uno stretto parallelismo fra le competenze legislative e quelle amministrative), non potendosi certamente estendere quest'ultimo a quelle normativa per le quali sarebbe stata necessaria una norma costituzionale di modifica all'art. 117 della Costituzione.
L'intervento del legislatore con la Legge Costituzionale n. 3/2001 va perciò a riorganizzare il sistema delle competenze legislative, conformando l'intero sistema al principio di sussidiarietà.
Rispetto al quadro previgente, il nuovo art. 117 Cost. ribalta infatti i criteri di riparto della competenza legislativa Stato - Regioni elencando le materie espressamente soggette alla potestà normativa esclusiva del primo (cfr. artt. 117, co. 1 cost.) e quelle sottoposte alla potestà normativa concorrente di entrambi, conferendo poi alle Regioni la residuale potestà normativa (legislativa e regolamentare) in tutte le altre materie non espressamente indicate nelle prime due categorie, disponendo che: "Spetta alle Regione la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato" (art. 117, co. 40, cost.).
2- Venendo, ora, più strettamente all'oggetto della controversia in esame, va detto che la nuova ripartizione delle competenze legislative assegna alla potestà legislativa concorrente la materia delle professioni, stabilendo che in tal caso "... spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato" (art. 117, co 3 cost.
A sua volta il 5 comma, del novellato art. 117 della Costituzione, con riferimento alla potestà normativa regolamentare, dispone: 'La potestà regolamentare spetta allo Stato nella materie di legislazione esclusiva, salvo delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia ..."
In sintesi, il dettato della norma costituzionale non lascia adito a caso di potestà legislativa concorrente Stato - Regioni l'intervento normativo statale deve limitarsi a fissare i principi ali ai quali dovrà attenersi la Regione nella sua successiva attività legislativa non potendo avere alcun'altra ingerenza nemmeno regolamentare.
3. E' dunque necessario individuare le implicazioni che il mutato assetto costituzionale delle competenze legislative potrà riverberare sul quadro normativa vigente in materia di professioni, la cui disciplina, abbiamo visto, il legislatore costituzionale riserva alla potestà legislativa concorrente Stato - Regioni.
3.1 - Orbene sembra di poter affermare che la genericità e laconicità dell'inciso "professioni" utilizzato dal legislatore costituzionale per definire i confini della materia in esame attribuisca a quest'ultima contorni sfumati suscettibili di assorbire i profili più svariati alla stessa afferenti quali: natura e numero di ordini e collegi formazione e procedure di accesso, ordinamenti Professionali, competenze.
Proprio il profilo della formazione professionale ci sembra il più complesso in quanto l'intervento regionale potrebbe trovare limiti da parte della legislazione statale non solo per il fatto che a quest'ultima è demandata la fissazione dei principi fondamentali della materia, bensì anche per la circostanza che la stessa ha quale oggetto di regolamentazione esclusiva le "norme generali sull'istruzione".
Per quanto concerne la configurazione della potestà legislativa concorrente non sembrano riscontrarsi novità rispetto al previgente sistema, in quanto continua ad essere demandato allo Stato la fissazione dei principi fondamentali della materia ed alla legge regionale la concreta regolamentazione della stessa nel rispetto dei predetti principi.
E' bene precisare che il limite costituzionalmente posto alla legislazione regionale è da subito concretamente operante; diversamente ragionando la riforma costituzionale più che una spinta verso il decentramento ne rappresenterebbe un freno.
3.2 - Innovazione di particolare importanza è, invece, quella recata dal 60 comma del novellato art. 117 della Costituzione che circoscrive l'ambito oggettivo di operatività della potestà regolamentare statale (governativa ovvero ministeriale) alle sole materie soggette alla legislazione esclusiva dello Stato, parimenti estendendo la paritetica potestà regionale a tutte le altre materie.
In verità l'inciso normativo in esame non rappresenta una novità assoluta, bensì recepisce un principio insistentemente ribadito dalla Corte Costituzionale secondo cui: " i regolamenti governativi compresi quelli delegati, non sono legittimati a disciplinare materie di competenza regionale o Provinciale. Né lo strumento della delegificazione previsto dall' art. 17 della legge n. 400 del 1988 può operare per fonti di diversa natura tra le quali vi è un rapporto di competenza e non di gerarchia' (cfr. Corte Cost. sentt. nn. 353/95 e 482/95).
4- In definitiva, con riferimento specifico alla materia delle professioni, il nuovo assetto costituzionale delle competenze StatoRegioni circoscrive l'intervento dello Stato alla sola determinazione dei principi fondamentali della materia, domandando alle Regioni il completamente normativo della stessa ivi compreso l'esercizio della potestà regolamentare.
Ciò premesso è quindi evidente che l'attuale assetto normativo della regolamentazione della materia dell'accesso alle professioni e delle relative competenze professionali - disposto con il DPR impugnato -- sia in contrasto con i nuovi' precetti costituzionali.
Ecco, quindi, che non può non essere dichiarata l'illegittimità dei D.P.R. 328/2001, che viola il titolo V della Costituzione, come: riformato dalla L. 3/2001, intervenendo su di una materia espressamente riservata alla potestà legislativa concorrente delle regioni.
Costituzionalmente illegittima è, poi, la legge delega (L. n. 4/99) che delegifica la materia demandandone la regolamentazione - sulla scorta di criteri alquanto generici che di fatto svuotano la portata dell'intervento parlamentare - ad una fonte regolamentare (il DPR328/01 appunto), e sul Punto occorre, peraltro, la rimessione della questione alla Corte Costituzionale da parte di codesto On.le Collegio.
Si insiste nelle conclusioni già rassegnate nell'atto introdurti dei giudizio, da intendersi qui integralmente trascritto.
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