Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it
Rif. SZ06025
Documento 22/07/1999 SENTENZA
Fonte TAR PIEMONTE - I SEZIONE
Tipo Documento SENTENZA
Numero 540
Data 22/07/1999
Riferimento
Note INTERO TESTO
Allegati
Titolo ARCHITETTI - INGEGNERI - EDIFICI RISALENTI AGLI ANNI 30 - PRESUNTO CARATTERE STORICO MONUMENTALE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE
Testo ESPOSIZIONE IN FATTO

La Giunta Comunale di Oleggio, con deliberazione n. 587/1996 in data 28 novembre 1986, "Udita la relazione del Sindaco (che aveva fatto"presente che è intenzionedi questa Amministrazione procedere alla sistemazione/ristrutturazione della ex casa del Littorio sita in via Roma, in quanto degradata e fatiscente", informato che "occore(va) scegliere il metodo per l'affidamento dell'incarico per la progettazione e conseguente direzione dei lavori, ad un professionista regolarmente iscritto al competente Ordine Professionale" e che " rivestendo l'edificio oggetto dei lavori, carattere storico-monumentale, il bando è riservato agli architetti, in quanto trattasi di edificio la cui costruzione risale agli anni '30"); Visto l'avviso da apporre all'Albo Pretorio per 99.15...;
Dato atto che l'avviso per l'affidamento dell'incarico de quo verrà inviato all'Ordine degli Architetti della Provicnia di Novara; Osservati:
1)...;2)....; Constatato....; stabiliva: "1) di procedere alla scelta del progettista e direttore dei lavori di sistemazione/ristrutturazione ex Casa del Littorio ai sensi dell'art. 17 della legge n. 216/1995 e tenuto conto dei punti 10) 11) della circolare 7.10.1996, n. 4488/UL, mediante esame e valutazione dei curricula che perverranno entro le ore 12,00 del 7 gennaio 1997; 2) di dare atto che viene data pubblicità mediante: a)...; b) ....; 3) di inviare, per i motivi in premessa esposti, copia dell'avviso all'Ordine degli Architetti della Provincia di Novara; 4) di aggiudicare l'incarico con separato provvedimento deliberativo unitamente all'approvazione del disciplinare regolante i rapporti tra professionsiti e Amministrazione Comunale".
L'Ordine degli Ingegneri delle Provice di Novara e Verbano Cusio Ossola ha impugnato, con il ricorso in esame, la citata deliberazione della G.C. di Oleggio e gli altri atti, in epigrafe menzionati, per i seguento motivi:
Difetto di motivazione, violane falsa applicazione dell'art. 7 L. 241/90; Violazione e falsa applicazione della L. 1089/1939.
Poichè nelle premesse dell'impugnata deliberazione della G.C. di Oleggio, così, tra l'altro, si afferma: "Il Sindaco .... Informa altresì che, rivestendo l'edificio oggetto dei lavori, carattere storico - monumentale, il bando è riservato agli Architetti, in quanto trattasi di edificio la cui costruzione risale agli anni '30", la detta affermazione "si riduce ad una tautologia completamente priva di significato che non ha dignità sufficiente ad assumere i caratteri ed il ruolo di motivazione dell'atto amministrativo. Per capacitarsene è sufficiente cominciare a scorrere le disposizioni della L. 1089/1939" e, precisamente, l'art. 2, 1 comma al riguardo, "non pare esistere alcun atto, ne tale atto - come avrebbe dovuto - è richiamato nella delibera impugnata che faccia ritenere espletata la procedura prevista per legge perchè abbia luogo l'estensione del vincolo ivi disciplinato all'edificio oggetto di delibera", per cui si deve "ritenere che la pretesa del Comune di Oleggio di applicare all'edificio in oggetto le disposizioni della L. 1089/1938 costituisca semplicemente una arbitraria decisione estemporanea assunta senza alcuna contestuale esauriente motivazione e comunque in violazione della surrichiamata L.1089/1939: l'estensione del vincolo di legge necessita di una specifica procedura e non dipende certamente dall'arbitrio immotivato di un pubblico amministratore".

In ogni caso, "Quand'anche si volesse ritenere, come il Comune pare fare, ..., che il vincolo della normativa di cui sopra consegua automaticamente alla vetustà dell'immobile oltre una certa data, l'atto deliberativo resta palesemente illogico ed immotivato", in quanto "Il testo deliberativo si limita ad un generico riferimento ad una vetustà superiore agli anni '50 mentre dalla lettura dell'art. 2 si evince che i vincoli e le tutele di legge sono estese ad immobili "riconosciuti di interesse...", per cui l'impugnata deliberazione sarebbe illegittima "in riferimento all'art. 7 (rectius. 3) della L. 241/90 ove viene violato il principio che impone la rigorosa motivazione dei provvedimenti amministrativi che comprimono posizioni soggettive".

2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 52 R.D. 23.10.1925, n. 2537, degli artt. 3 e 11 direttiva CEE 10.6.1985, n. 384.

Per quanto riguarda l'"indebita distinzione operata nella delibera tra la professione di Ingegnere Civile e quella di Architetto", essa "si sostanzia da ultimo nella aperta violazione delle surrichiamate norme di legge".

In data 14 marzo 1997 si è costituito in giudizio il Comune di Oleggio, il quale, con memoria, prodotta nella stessa data, ha contestato la fondatezza del ricorso.
Nella camera di consiglio del 19 marzo 1997 il ricorrente Ordine degli Ingegneri delle provincie di Novara e del Verbano Cusio Ossola ha rinunciato all'istanza di sospensione.

In data 17 aprile 1997 si è costituito in giudizio l'Ordine degli Architetti delle provincie di Novara e del Verbano Cusio Ossola, in persona del Presidente arch. Claudio Grignaschi, rappresentato e difeso dagli avv.ti V. Fasano e C. Canavesi e dall'avv. M. Oreglia, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Torino, via Mercantini n. 5, il quale, con il relativo atto, ha contestato la fondatezza del ricorso.

In data 30 gennaio 1998 è stato depositato L'"Atto di intervento ad adiuvandu, del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. dott. ing. Giovanni Angotti", rappresentato e difeso dal prof. avv. A. Clerizia, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. prof. A. Crosetti in Torino, c.so Principe Eugenio n. 9.

Hanno prodotto memoria il 12, il 13 ed il 15 maggio 1999, rispettivamente, il ricorrente Ordine degli Ingegneri delle provincie di Novara e del Verbani Cusio Ossola, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ed il Comune di Oleggio, il quale ha eccepito che: a) "L'intervento ad adiuvandum deve ritenersi inammissibile secondo nozione istituzionale e principi di diritto e di giurisprudenza", in quanto, "ove si possa ipotizzare un interesse qualificato del Consiglio Nazionale degli Ingegneri all'intervento, quello ad adiuvandum formulato dal medesimo Consiglio con l'atto notificato il 1 gennaio 1998, in quanto espressione di un interesse del tutto coincidente con quello dell'ordine ricorrente (quindi l'interesse del cosidetto cointeressato), l'intervento è inammissibile per violazione e elusione della perentorietà del termine che avrebbe imposto la eventuale diretta impugnazione dell'atto", b) "Il ricorso deve ritenersi inammissibile anche per carenza di quell'interesse concreto ed attuale, proprio dell'Ordine, in quanto gli ordini professionali non sono Enti esponenziali di un interesse collettivo di categoria", qualificazione che "può essere posseduta dai Sindacati tra professionisti, ma mai degli Ordini professionali".

Nell'odierna udienza il ricorso è passato in decisione.


MOTIVI DELLE DECISIONE

1. In via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso "per carenza di quell'interesse concreto ed attuale, proprio dell'Ordine", dedotta dal Comune di Oleggio con la memoria, depositata il 15 maggio 1999.

2. la detta eccezione è infondata, atteso che il ricorso è stato proposto dall'Ordine degli Ingegneri delle provincie di Novara e del Verbano Cusio Ossola, nonchè dal "dott. Ing. Enrico Brustia, con studio in Novara, via Solferino 6 in proprio", per cui, indipendentemente dalla fondatezza o meno della tesi, relativa alla detta "carenza", propria dell'Odine ricorrente, il ricorso è ammissibile perchè proposto anche dal citato professionista.

3. Ne consegue che diventa irrilevante la questione se sia o meno ammissibile l'"atto di intervento ad adiuvandum del Consiglio Nazionale degli Architetti", in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. ing, Giovanni Angotti, atteso che il ricorso è stato ritenuto ammissibile, indipendentemente dalla fondatezza o meno della tesi relativa alla "carenza di quell'interesse concreto ed attuale, proprio dell'Ordine".

4. Passando ad esaminare i motivi di ricorso, con il primo, innanzi tutto, si sostiene, da un lato, che, poichè nelle premesse dell'impugnata deliberazione della Giunta comunale di Oleggio n. 587/1996 in data 28 novembre 1986, così, tra l'altro, si afferma: "Il Sindaco...Informa altresì che, rivestendo l'edificio oggetto dei lavori, carattere storico-monumentale, il bando è riservato agli Architetti, in quanto trattasi di edificio la cui costruzione risale agli anni '30, la detta affermazione "si riduce ad una tautologia completamente priva di significato che non ha dignità sufficiente ad assumere i caratteri ed il ruolo di motivazione dell'atto amministrativo. Per capacitarsene è sufficiente cominciare a scorrere le disposizioni della L. 1089/1939", e precisamente, l'art. 2, 1 comma, e , dall'altro, che "non pare esistere alcun atto, nè tale atto - come avrebbe dovuto è richiamato nella delibera impugnata che faccia ritenere espletata la procedura prevista per legge perchè abbia luogo l'estensione del vincolo ivi disciplinato all'edificio oggetto di delibera", per cui si deve "ritenere che la pretesa del Comune di Oleggio di applicare all'edificio in oggetto le disposizioni della L. 1089/1939 costituisca semplicemente una arbitraria decisione estemporanea assunta senza alcuna contestuale esauriente motivazione e comunque in violazione della surrichimata L. 1089/1939; l'estensione del vincolo di legge necessita di una specifica procedura e non dipende certamente dall'arbitrio immotivato di un pubblico amministratore".

5. In ordine ai detti assunti, va condiviso quello, relativo all'affermazione, indicata nelle premesse dell'impugnata deliberazione, con esclusione del riferimento alle "disposizioni della L. 1089/1939"; in merito all'affermazione, in questione, giova rilevare, innanzitutto, che soltanto l'Ordine degli Architetti delle provincie di Novara e del Verbanio Cusio Ossola, con il suo atto di costituzione in giudizio, ha fatto riferimento ad essa, osservando che "tale esplicita e chiara argomentazione deve ritenenersi, insieme all'indicazione dell'oggetto dei lavori di ristrutturazione e sistemazione, più che sufficiente per dare conto dell'iter logico che ha portato all'adozione del provvedimento, così consentendo di comprendere e controllare il modo con cui si è svolta la funzione amministrativa, con soddisfazione dell'esigenza di trasparenza dell'azione pubblica cui è improntata la legge 241/1990".

6. Il Collegio ritiene, invece, che in base all'affermazione in questione, non sia indicata la ragione per cui è stata adottata l'impugnata deliberazione; e ciò perchè non si comprende per quale motivo "l'edificio oggetto dei lavori", "in quanto trattasi di edificio la cui costruzione risale agli anni '30" riveste "carattere storico-monumentale".

7. In altri termini, anche ad ammettere che un "edificio la cui costruzione risale agli anni '30" riveste " carattere storico-monumentale", si sarebbero dovuti indicare gli elementi in base ai quali tale "carattere" viene rivestito: il riferimento "agli anni '30", in cui "la costruzione (dell'edificio) risale", non è idoneo ad indicare il motivo per cui lo stesso edificio riveste "carattere storico-monumentale".

8. In conclusione, dal riferimento "agli anni 30", in cui "la costruzione (dell'edificio) risale", non si evince per quale motivo "l'edificio oggetto dei lavori" riveste "carattere storico-manumentale" e, quindi, il detto riferimento non è idoneo a costituire la ragione per cui "il bando è riservato agli Architetti", e ciò, indipendentemente da quanto previsto dall'art. 2, 1 comma, della legge 1 giugno 1939, n. 1089 - Tutela delle cose di interesse artistico e storico -, norma alla quale ha fatto riferimento il ricorrente Enrico Brustia.

9. Quanto testè osservato trova conferma nelle seguentiaffermazioni:
a) "La Giunta in relazione alla natura dell'edificio appartenente ad un periodo storico determinato e quindi avente le caratteristiche tipiche delle costruzioni di quel periodo" e "Nel caso di specie, poi, trattandosi della ex casa del Littorio, l'interesse storico è in re ipsa, ovviamente senza alcun riferimento politico o partitico attuale, ma come testimonianza di un periodo e di un'architettura storica del nostro Paese e del Comune di Oleggio nel particolare" (memoria del Comune di Oleggio, depositata il 14 marzo 1997);
b) "Trattandosi di ex Casa del Littorio, l'interesse culturale dell'immobile, ovviamente senza alcun riferimento politico-partitico attuale, è in re ipsa, come testimonianza di un periodo passato del nostro Paese e del Comune di Oleggio in particolare. Da ciò si deduce l'innegabile valore storico dell'edificio" e "Lo stile della casa del Littorio è espressamente di una ben precisa corrente architettonica che operò in Italia e non solo nel ventennio 1919/1939. La struttura dell'immobile è infatti tipica di quel periodo, con linee austere ed elementi ornamentali moderati o "caratteristici" (quale un orologio in metallo al centro della facciata principale). deve pertanto discendere, al di là di qualsiasi considerazione estetica, la rilevante valenza non solo storica ma anche artistica dell'immobile" (atto di costituzione in giudizio dell'Ordine degli Architetti delle provincie di Novara e del Verbano Cusio Ossola, depositato il 17 aprile 1997);
c) "Infatti la costruzione (...) risale agli anni trenta, quindi ad oltre 50 anni, per cui l'edificio deve ritenersi storico de iure a sensi della legge n. 1\089/1939" (memorie del Comune di Oleggio, depositata il 15 maggio 1999).

10. Ed, invero 1) in ordine alla lett. a), si fa riferimento all'"interesse storico", ma non si fa alcun riferimento, però, al carattere "storico monumentale"dell'edificio, menzionato nell'affermazione in questione; 2) altrettanto dicasi in ordine alla lett. b), in cui si fa rifermineto alla "valenza non solo storica ma anche artistica dell'immobile"; 3) lo stesso dicasi in ordine alla lett. c), in cui si fa riferimento all'edificio che "deve ritenersi storico de iure".

11. In sostanza, nè dalle affermazioni del Comun e di Oleggio, ne da quelle dell'Ordine degli Architetti delle provincie di Novara e del Vrbano Cusio Ossola è dato evincere in che cosa consista il "carattere storico-monumentale" dell'edificio in questione "la cui costruzione rislae gli anni '30".

12. Ne consegue che l'impugnata deliberazione è priva di motivazione, in relazione all'affermazione, più volte indicata e, pertanto, è fondata la censura del difetto di motivazione.
Per quanto sopra, il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
Gli altri motivi si possono considerare assorbiti e se ne omette, pertanto, l'esame.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE I SEZIONE

accoglie il ricorso, in epigrafe e, per l'effetto, annulla l'impugnata deliberazione della Giunta Comunale di Oleggio n. 587/1996 in data 28 novembre 1996.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it