Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it
Rif. SZ06020
Documento 02/04/1998 SENTENZA
Fonte CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE
Tipo Documento SENTENZA
Numero 3381
Data 02/04/1998
Riferimento
Note INTERO TESTO
Allegati
Titolo CONSIGLI PROVINCIALI - ELEZIONI - RECLAMO AL CONSIGLIO NAZIONALE - NATURA GIURISDIZIONALE - APPLICAZIONE PRINCIPI GENERALI SUL CONTRADDITTORIO - NOTIFICA AGLI INTERESSATI - NECESSITA'
Testo SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con reclamo depositato il 4 dicembre 1995 l'ing. Santo Dodaro impugnava dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri il risultato delle elezioni del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza, tenutesi nei giorni 20, 21 e 22 novembre 1995 in assemblea di seconda convocazione e concluse con la proclamazione degli eletti in data 25 novembre 1995. Assumeva che le operazioni elettorali erano viziate per molteplici motivi e chiedeva, in via principale, l'annullamento del risultato elettorale e, conseguenzialmente, l'indizione di nuove elezioni; in via subordinata, previa rilettura delle schede, il parziale annullamento del risultato elettorale, per essere state computate schede nulle e per non essere state computate schede valide.

Costituitosi in giudizio il Consiglio Provinciale ed espletata l'istruttoria, con decisione depositata il 3 ottobre 1996 il Consiglio Nazionale degli Ingegneri respingeva il reclamo.

Avverso la decisione del Consiglio Nazionale l'ing. Santo Dodaro propone ricorso articolato in tre motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2, d.l.lgt. 23 novembre 1944 n. 382. Lamenta che il Consiglio Nazionale abbia ritenuto valide le schede contenenti l'espressione della preferenza in forma numerica e non, come previsto dall'art. 2 del d.l. Lgt. 1944 n. 382, in forma nominativa.

Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2 d.l.lgt; 23 novembre 1944 n. 382, nonché il vizio di manifesta contraddittorietà e carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia. Lamenta che il Consiglio Nazionale abbia annullato nella loro interezza le schede contenenti uno o più nominativi di incerta attribuzione a causa di omonimia.

Con il terzo motivo il ricorrente denunzia il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 2700 del codice civile, nonché il vizio di travisamento dei fatti e contraddittorietà e carenza di motivazione. Lamenta che il Consiglio Nazionale abbia respinto il secondo e il terzo motivo di impugnazione, con i quali venivano de*3nziati una serie di vizi posti in essere dal Consiglio dell'Ordine provinciale uscente e dai singoli membri dello stesso, affermando sbrigativamente che si trattava di rilievi in contrasto con il contenuto delle verbalizzazioni dell'Assemblea elettiva dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Cosenza dei giorni 20,21 e 22 novembre 1995, verbalizzazioni che avevano valore di atto pubblico contrastabile solo con querela di falso. Assume che il Consiglio non avrebbe tenuto presente che, come testualmente dispone l'art. 2700 cod. civ., l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti; e che l'art. 2700 cod. civ. non impone alcun mezzo specifico di prova dei fatti di cui il pubblico ufficiale non attesta alcunchè.

Prima di esaminare i motivi suesposti, va osservato che, come ha già affermato questa Corte in tema di elezioni dei consigli locali degli Ordini professionali, il procedimento promosso con reclamo al Consiglio Nazionale contro i risultati elettorali ha natura giurisdizionale ed è, pertanto, soggetto ai principi generali in tema di regolare instaurazione del contraddittorio tra i reclamanti e coloro che hanno interesse diretto al rigetto del reclamo.

Nel caso in esame non risulta che il reclamo proposto dinanzi al Consiglio Nazionale sia stato notificato agli ingegneri eletti; e, anzi, non risulta notificato agli stessi neppure il ricorso per Cassazione.

La decisione impugnata deve pertanto essere cassata e la causa va rinviata al Consiglio Nazionale Forense per l'integrazione del contraddittorio.

Si ritiene equo dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

la Corte, pronunziando sul ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa al Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Compensa le spese.



Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it