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Rif. SZ05515
Documento 02/03/1998 SENTENZA
Fonte TAR EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA II SEZIONE
Tipo Documento SENTENZA
Numero 102
Data 02/03/1998
Riferimento
Note INTERO TESTO
Allegati
Titolo ARCHITETTI - INGEGNERI - EDIFICI VINCOLATI EX L. 1089/39 - PARTE TECNICA - SPETTA AD ENTRAMBI
Testo FATTO

Con ricorso notificato e depositato nei termini l'ing. Giuseppe Coccolini, autore del progetto dei lavori di manutenzione straordinaria della facciata principale della residenza episcopale di Via Altabella 6 - sottoposta a vincolo ex lege 1089 del 1939 - impugna, chiedendone l'annullamento, la clausola con la quale la locale Soprintendenza, in sede di rilascio del relativo nulla osta dispone che l'affidamento della direzione dei lavori debba avvenire in favore di un architetto.
Deduce i seguenti motivi:

1) Abnormità del provvedimento per difetto assoluto di fondamento normativo - Incompetenza - Violazione dell'articolo 11, 18 della legge n. 1089 del 1939 e 40 del Regolamento di esecuzione del R.D. 30.1.1913 n. 363.
La Sopraintendenza non ha il potere di imporre il professionista cui affidare l'incarico della direzione dei lavori, in sede di rilascio del nulla osta.
Tale potere è previsto soltanto dalla legislazione urbanistica e non da quella ambientale e di tutela artistica che è competente a valutare tutti i profili inerenti a tale ultimo interesse, da estrinsecarsi all'interno del progetto da autorizzare e non anche in sede di esecuzione dei relativi lavori.

2) Violazione degli articoli 51 e 52 R.D. n. 2537 del 1925.
Eccesso di potere sotto molteplici profili.
Il richiamo all'articolo 51 del R.D. citato in rubrica è errato, esso deve intendersi riferito al successivo articolo 52, che risulta violato per due distinti aspetti:
a) l'intervento oggetto del provvedimento contestato è un intervento di manutenzione straordinaria e non di restauro o ripristino;
b) in subordine, la fattispecie rientra comunque nella eccezione di cui all'ultima parte della norma richiamata che, pur nell'ipotesi di restauro conservativo consente che la parte tecnica possa essere affidata ad un ingegnere.

3) Difetto assoluto di motivazione.
Ha contestato la prospettazione del ricorrente, l'Ordine degli Architetti, intervenuto ad opponendum nel presente giudizio, che a sostegno della propria opposta tesi ha richiamato la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, sul punto.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata che ha controdedotto nel merito delle singole censure chiedendo in via conclusiva, il rigetto del medesimo.
All'udienza del 13 marzo 1997 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Coautore di un progetto per lavori di restauro della facciata principale della residenza episcopale di Bologna, l'ing. Coccolini impugna la clausola apposta al nulla osta all'esecuzione delle opere, dalla locale Soprintendenza, con la quale è stato indicato quale professionista cu affidare la direzione dei lavori, un architetto.
Ritiene tale clausola una vera e propria illegittima interferenza della Soprintendenza alla quale spetterebbero competenze sul piano della valutazione artistico ambientale del progetto e non anche sul piano urbanistico qual'è quello della fase esecutiva, la direzione dei lavori appunto.
Lamenta la violazione degli articoli 18, 11 della legge n. 1089 del 1939, per incompetenza del Soprintendente ad imporre l'affidamento della direzione dei lavori ad un architetto, dell'articolo 40 del R.E. n. 363 del 1913 e 52 del R.D. 2537 del 1925. Lamenta altresì l'eccesso di potere sotto molteplici profili e difetto assoluto di motivazione.

Dall'insieme delle norme richiamate dal ricorrente emerge che mentre l'articolo 11 della legge n. 1089 del 1939 attribuisce al Ministero dell'Educazione nazionale (oggi Ministero dei Beni culturali e ambientali) il potere di autorizzare la demolizione, rimozione, modificazione o il restauro delle cose dichiarate di notevole interesse artistico, l'articolo 18 della stessa legge individua i soggetti tenuti alla richiesta di autorizzazione (i proprietari, possessori, detentori dei beni) e l'oggetto su cui l'autorità pubblica si deve esprimere (i progetti delle opere di qualunque genere da eseguire).

Completa il quadro normativo di riferimento, l'art. 52 del R.D. richiamato che, al secondo comma, attribuisce agli architetti la competenza in ordine alle opere di edilizia civile che presentino rilevante carattere artistico ed il restauro ed il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20.6.1909 n. 364, per l'antichità e belle arti e stabilisce, infine, che "la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere".

L'insieme delle norme riferite consente di affermare che spetta alla Soprintendenza valutare il progetto delle opere da realizzare al fine di esprimere l'autorizzazione ai lavori, mentre spetta all'architetto ai sensi dell'articolo 52 del R.D. del 1925 n. 2537, l'esecuzione delle opere civili riguardanti un bene sottoposto a vincolo.
Ne consegue che la clausola che impone di avvalersi di un architetto nella esecuzione di opere civili su un immobile tutelato artisticamente non costituisce una indebita ingerenza della Soprintendenza ma il richiamo all'osservanza di una esplicita previsione di legge.
Da respingere anche la tesi del ricorrente secondo la quale l'opera in questione non rientrerebbe tra quelle che ai sensi della legge n. 475 del 1978 vengono ritenute di "restauro e ripristino".
Va condivisa, sul punto, la tesi dell'Amministrazione intimata secondo la quale le categorie del "restauro e del ripristino" degli edifici previste nel R.D. del 1925 non coincidono con quelle definite, oltre mezzo secolo dopo, dalla legge 475 citata, intervenuta sul punto al fine di classificare le diverse forme di attività edilizia per ricondurle ad un diverso titolo legittimante (autorizzazione o concessione).

Precisati i punti anzidetti il Collegio rileva peraltro che il ricorso è fondato.
Precisa infatti l'articolo 52 del R.D. del 1925 n. 2537, nell'ultima parte, a proposito degli stessi beni vincolati, che "ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'architetto che dall'ingegnere".

La disposizione, alla quale evidentemente ha inteso riferirsi la stessa Soprintendenza nella lettera prot. 22070 del 25 novembre 1996, inviata tardivamente ed a chiarimento del provvedimento autorizzatorio contestato, e perciò steso ininfluente ai fini del presente giudizio, intende precisare che la clausola apposta deve essere intesa nel senso che la direzione tecnica dei lavori può essere affidata ad un ingegnere o ad un architetto senza che vi sia una preclusione nei confronti di quest'ultimo.
Premesso che la direzione dei lavori, secondo la previsione normativa da ultimo riferita, appare attività scindibile in due parti da affidare, ove sussistono i presupposti della particolare qualità dell'opera, alle due distinte figure professionale dell'architetto e dell'ingegnere, va allora rilevato che la possibilità di affidare la parte tecnica indifferentemente ad una di esse, in via esclusiva impone che la scelta di un professionista in luogo di un altro, trovi adeguata motivazione.

Nel caso in esame tale motivazione è certamente assente e comunque rivela un iter logico contraddittorio.
Si legge nella relazione illustrativa del progetto tecnico che "si è proceduto alla definizione dei criteri di intervento d'intesa con l'arch. Meneghini (collaboratore del Soprintendente) in vari incontri avuti in proposito concordando talune utili indicazioni in base alle quali sono state formulate le previsioni esecutive". "Seguendo le indicazioni ricevute si è provveduto ad effettuare analisi stratigrafiche (pag. 2) e dopo una puntuale indicazione degli interventi da eseguire si conclude affermando che "quanto sopra costituisce una proposta progettuale di intervento che dovrà essere verificata ed attuata in cantiere alla luce della realtà che man mano emergeranno nel corso dei lavori e sulla base delle direttive e degli orientamenti che codesta Soprintendenza ai Monumenti riterrà opportuno indicare".

Dai passi surriferiti emerge che la locale Soprintendenza dopo aver lavorato con il ricorrente al fine della definizione dei lavori da realizzare e perciò stesso alla definizione progettuale dell'intervento da eseguire ha ritenuto poi, con un salto logico incomprensibile di dover escludere quest'ultimo dalla fase esecutiva che costituisce rispetto alla prima il naturale epilogo e che comunque, secondo le precisazioni che precedono, non prevede l'esclusiva competenza dell'architetto.

Le ragioni esposte comportano l'accoglimento del ricorso e conseguentemente, l'annullamento dell'atto impugnato.
Quanto alle spese di lite, sussistono, giusti motivi per compensarle tre le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna - Sede di Bologna - Sezione Seconda.

ACCOGLIE

il ricorso proposto da Coccolini Giuseppe meglio specificato in epigrafe e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Spese compensate.
Ordine che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.



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