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Rif. LG08873
Documento 10/06/2004 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Fonte GAZZETTA UFFICIALE N. 184
Tipo Documento DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Numero 200
Data 10/06/2004
Riferimento GAZZETTA UFFICIALE N. 184 pubblicata il 07/08/2004
Note
Allegati
Titolo REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 LUGLIO 1982, N. 577, CONCERNENTI L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE E STUDIO AFFIDATA AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, LA COMPOSIZIONE DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO ED IL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI
Testo Art. 1.

Campo di applicazione e finalita'

1. Il presente decreto modifica le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, riguardanti le attivita' di formazione, studio, ricerca, sperimentazione e controllo, affidate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la composizione del comitato centrale tecnico scientifico di prevenzione incendi dei vigili del fuoco ed il certificato di prevenzione incendi.

Art. 2.

Attivita' formative

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e' sostituito dal seguente:

"Art. 7.Attivita' formative

1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile promuove la formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' la verifica dei risultati conseguiti, e la diffusione della cultura in materia di sicurezza antincendi, anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche, quelle universitarie, anche internazionali, e la comunita' scientifica.

2. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle attivita' in materia di prevenzione incendi dei tecnici dipendenti delle altre amministrazioni dello Stato, dei liberi professionisti e degli addetti ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche attraverso apposite convenzioni, definisce i contenuti e le modalita' per lo svolgimento dell'attivita' formativa, a pagamento, in materia. Le attivita' di cui al presente comma sono svolte nei confronti delle Forze armate a seguito di richiesta dell'Amministrazione della difesa.

3. Le attivita' didattiche e quelle di cui al comma 2 sono svolte dalla Direzione centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e dalle strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, fornisce le indicazioni attinenti alle esigenze e agli obiettivi del servizio di prevenzione incendi.".

Art. 3.

Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi

1. Il primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, concernente la composizione del comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, e' sostituito dal seguente:

"1. E' istituito, con decreto del Ministro dell'interno, il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, avente i compiti indicati nell'articolo 11 e cosi' composto:

a) ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che lo presiede;

b) direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, vicepresidente;

c) tre dirigenti scelti fra i direttori regionali dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;

d) un dirigente della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica;

e) un dirigente della Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico;

f) un dirigente della Direzione centrale per la formazione;

g) tre dirigenti scelti fra i comandanti provinciali dei vigili del fuoco;

h) un dirigente della carriera prefettizia dell'ufficio affari legislativi del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

i) un rappresentante del Dipartimento della protezione civile;

l) un rappresentante del Ministero delle attivita' produttive;

m) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;

n) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

o) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

p) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

q) un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

r) due esperti delle istituzioni scientifiche universitarie designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

s) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche;

t) quattro esperti designati rispettivamente dai consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali;

u) un esperto dell'organizzazione sindacale dei dirigenti dello Stato maggiormente rappresentativa sul piano nazionale;

v) tre esperti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

z) quattro esperti delle confederazioni dell'industria del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato, maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

aa) un esperto dell'associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA);

bb) un esperto della "piccola industria";

cc) un esperto della "proprieta' edilizia".".

Art. 4.

Attivita' di studio, ricerca e sperimentazione di prevenzione incendi

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e' sostituito dal seguente:

"Art. 12.

Attivita' di studio, ricerca e sperimentazione di prevenzione incendi

1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, attraverso la competente Direzione centrale, cura la promozione e l'attuazione degli studi, della ricerca, della sperimentazione e della normazione nel settore della prevenzione incendi, ivi compresa la cooperazione con altri istituti, enti, aziende, anche di rilievo internazionale, che operano nel settore della ricerca. La Direzione centrale competente adotta, per le predette finalita', specifici programmi annuali e pluriennali sottoposti all'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Le attivita' di studio, ricerca e sperimentazione promosse dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile concorrono a fornire elementi tecnico-scientifici da porsi a base dei fondamenti attuativi della prevenzione incendi, relativamente alla sicurezza delle opere, dei prodotti, dei macchinari, degli impianti, delle attrezzature e dei luoghi di lavoro, in armonia con le disposizioni comunitarie.".

Art. 5.

Certificato di prevenzione incendi

1. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e' sostituito dal seguente:

"Art. 17.

Certificato di prevenzione incendi

1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti. 2. Il certificato di cui al comma 1 e' rilasciato a conclusione del procedimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e alle altre disposizioni vigenti, fermo restando quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attivita' ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.".

Art. 6.

Invarianza degli oneri

1. L'attuazione del presente regolamento non puo' comportare in ogni caso oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
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