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Rif. LG06870
Documento 25/01/2001 PROPOSTA DI LEGGE
Fonte SENATORI CARPINELLI - SCIVOLETTO - FORCIERI
Tipo Documento PROPOSTA DI LEGGE
Numero 756
Data 25/01/2001
Riferimento SENATORI CARPINELLI - SCIVOLETTO - FORCIERI
Note
Allegati
Titolo 'COMPETENZE PROFESSIONALI DEI GEOMETRI E DEI PERITI INDUSTRIALI EDILI NEI SETTORI DELLE COSTRUZIONI, DELLE STRUTTURE E DELL'URBANISTICA'
Testo ART. 1. (Finalità della legge).

1. La presente legge disciplina l'attività dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, nel campo degli edifici pubblici o privati, nonché delle costruzioni civili, sportive, artigianali, industriali, commerciali, rurali ed agricole, igienico-sanitarie e funerarie, comprese le opere metalliche, in conglomerato cementizio semplice ed armato, in materia urbanistica e di arredo urbano.

ART. 2. (Edifici).

1. Sono di competenza anche dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia il progetto architettonico e strutturale, i calcoli statici, con esclusione dei calcoli statici di complessi di strutture, organicamente e solidalmente collegate e svolgenti una funzione statica unitaria, in conglomerato cementizio armato, la direzione, la contabilità, la liquidazione ed il collaudo statico e amministrativo degli edifici di nuova costruzione, I'ampliamento, la sopraelevazione, la ristrutturazione e il recupero edilizio nonché il posizionamento interno ed esterno, con esclusione del dimensionamento, degli impianti tecnologici di dotazione ed erogazione con i seguenti limiti:

a) in zona non sismica: non più di tre piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato;

b) in zona sismica: non più di due piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato. E' esclusa la competenza per i progetti strutturali di adeguamento antisismico di complessi edilizi staticamente collegati.

2. La progettazione, la direzione dei lavori ed il collaudo amministrativo delle opere sono di competenza dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, anche oltre i limiti di cui al comma 1, se i calcoli statici sono eseguiti da tecnico abilitato.

3. Restano salve le competenze prescritte per il collaudo statico dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e quelle per gli edifici vincolati di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

4. Ai geometri e ai periti industriali con specializzazione in edilizia sono consentiti su qualsiasi edificio, eccedente anche i limiti previsti dal presente articolo, la contabilità dei lavori, gli interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi igienicosanitari e funzionali, gli interventi di manutenzione straordinaria, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, purché non comportino interventi staticostrutturali sui complessi di strutture in cemento armato di cui al comma 1.

5. Sono esclusi dal computo del numero dei piani di cui al comma 1 i sottotetti se adibiti a volumi tecnici, soffitte o altri locali non abitabili.

ART. 3. (Urbanistica).

1. Rientra nella competenza anche dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia la formazione dei piani di lottizzazione, attuativi di strumenti urbanistici generali approvati, entro il limite di superficie di un ettaro di territorio e comunque non oltre la superficie del comparto minimo di intervento definito dagli strumenti urbanistici, se superiore ad un ettaro.

ART. 4. (Prestazioni varie).

1. Rientrano nella competenza professionale anche dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia la direzione dei cantieri, anche di prefabbricazione, di strutture in cemento armato e metalliche per ogni tipo di opera, anche se progettate da tecnici laureati, l'estimo e l'amministrazione di condomini, di fabbricati e di mobili ed immobili in genere, anche ai fini espropriativi o catastali.

ART. 5. (Norme relative ad altre competenze professionali).

1. Restano ferme le norme relative alle altre competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, contenute nel regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, nel regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, nella legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni, nella legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni, e in ogni altra disposizione vigente in materia.

ART. 6. (Norme transitorie).

1. Ai geometri e ai periti industriali con specializzazione in edilizia, con anzianità di iscrizione nei rispettivi albi professionali pari ad almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta la competenza in edilizia entro i limiti definiti dall'articolo 2, comma 1.

2. Ai geometri e ai periti industriali con specializzazione in edilizia, con anzianità di iscrizione nei rispettivi albi professionali inferiore a dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta la competenza in edilizia come definita dall'articolo 2, comma 1, allorché dimostrino di possedere uno dei seguenti requisiti:

a) aver frequentato, con profitto, corsi di aggiornamento professionale in materia di costruzioni edilizie pubbliche o private della durata di almeno 120 ore, indetti dai rispettivi collegi professionali d'intesa con le università o con istituti di istruzione secondaria superiore, secondo modalità e contenuti fissati dai consigli nazionali delle rispettive professioni;

b) aver comprovato, al consiglio del collegio professionale competente per territorio, I'esecuzione di progettazione e direzione dei lavori afferenti opere di edilizia pubblica o privata secondo standard fissati dai consigli nazionali delle rispettive professioni.

3. Fino alla data di entrata in vigore di apposite disposizioni in materia di riconoscimento della laurea di primo livello per l'accesso alle professioni di geometra e di perito industriale, i periodi di pratica o di formazione e lavoro di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75, alle lettere c) e d) del comma 3 e al comma 4 dell'articolo 2 della legge 2 febbraio 1990, n. 17, sono elevati a tre anni. Gli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione alle professioni di geometra e di perito industriale, da sostenere previa frequenza dei corsi di cui al comma 2, lettera a), sono disciplinati in coerenza, per quanto attiene all'edilizia, alle competenze professionali così come definite dall'articolo 2, comma 1, della presente legge.

4. Sono fatte salve le competenze dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia sulle opere realizzate antecedentemente o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

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