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Rif. LG05064
Documento 05/12/1997 DECRETO DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Fonte GAZZETTA UFFICIALE N. 37
Tipo Documento DECRETO DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Numero
Data 05/12/1997
Riferimento GAZZETTA UFFICIALE N. 37 pubblicata il 14/02/1998
Note INTERO TESTO
Allegati
Titolo PERIZIA - CONSULENZA - 'ADEGUAMENTO DELLA MISURA DEGLI ONORARI A VACAZIONE SPETTANTI AI PERITI, CONSULENTI TECNICI, INTERPRETI E TRADUTTORI'
Testo Il Ministro di Grazia e Giustizia

di concerto con

Il Ministro del Tesoro

Visto l'art. 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319, in base al quale ogni triennio la misura degli onorari a vacazione spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori può essere adeguata alla variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

Rilevato che non si è proceduto all'adeguamento al termine del triennio agosto 1988 - agosto 1991, nè in quello successivo, agosto 1991 - agosto 1994, e che pertanto occorre provvedere in relazione al periodo agosto 1988 - agosto 1994;

Rilevato che l'Istat, con nota del 5 giugno 1997, ha comunicato che l'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, per il periodo agosto 1988 - agosto 1994, è pari a 37,4 per cento;

Ritenuto che in misura pari debba essere effettuato il suddetto adeguamento, per il quale, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, si può provvedere con decreto ministeriale;

Decreta:

Gli onorari a vacazione spettanti si periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono ridetermianti nella misura di L. 24.732 per la prima vacazione e di L. 13.740 per ciascuna delle vacazioni successive.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



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