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Rif. LG04388
Documento 22/02/1997 DISEGNO DI LEGGE
Fonte CNID
Tipo Documento DISEGNO DI LEGGE
Numero
Data 22/02/1997
Riferimento CNID
Note
Allegati
Titolo INGEGNERI DIPENDENTI - 'L'ISTITUZIONE DEL RUOLO UNICO PROFESSIONALE'
Testo L'ISTITUZIONE DEL RUOLO UNICO PROFESSIONALE

(Finalità)

Le disposizioni della legge dovranno disciplinare lo stato giuridico dei professionisti dipendenti delle pubbliche Amministrazioni e degli enti pubblici, anche economici, degli enti di gestione di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, delle aziende erogatrici di servizi pubblici essenziali, delle aziende regionalizzate, provincializzate e municipalizzate, dell'Ente Ferrovie dello Stato SpA e delle gestioni commissariali governative, degli enti ed aziende indicati al comma 5 dell'art. 73 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni, nonchè l'esercizio delle rispettive attività professionali per le quali sono richieste l'abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione nei rispettivi albi professionali. Le disposizioni della legge dovranno altresì costituire principi fondamentali di riforma economico sociale della Repubblica, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. Le regioni a statuto ordinario si atterranno pertanto ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. Ai principi desumibili dalla legge si atterranno altresì le regioni a statuto speciale e per le provincie autonome di Trento e Bolzano.


(Istituzione del ruolo unico professionale)

Per l'esercizio di attività professionali presso ciascuna delle amministrazioni ed enti pubblici andrà istituito il ruolo unico professionale. Apparterranno al ruolo unico professionale i dipendenti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti nei rispettivi albi professionali i quali, nell'esercizio del rapporto d'opera professionale svolto nell'ambito dei compiti istituzionali dell'Amministrazione cui appartengono, si assumono, a norma di legge, una personale responsabilità di natura professionale e per svolgere le loro attività devono essere iscritti negli albi professionali.
Dell'esercizio dei singoli mandati professionali rispondono direttamente al legale rappresentante dell'Amministrazione. Il ruolo unico professionale si articolerà in due qualifiche professionali. Alla prima appartengono gli iscritti negli albi professionali per i quali è richiesto il diploma di laurea; alla seconda appartengono gli iscritti negli albi per i quali è richiesto il titolo di geometra, di perito industriale o di perito agrario.

Saranno altresì inquadrati nel ruolo unico professionale i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche, che esprimono in favore dell'amministrazione in via esclusiva o prevalente, attività propria di una professione intellettuale che richiede il possesso di apposito diploma e di abilitazione professionale.


(Corpo dei professionisti dello Stato)

Con ordinamento autonomo andrà istituito altresì alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il "Corpo dei professionisti dello Stato".

Ai fini della operatività del Corpo andranno determinati specificamente:

a) i criteri di organizzazione, l'ordinamento, il funzionamento, previa ricognizione e rilevazione presso le varie amministrazioni della consistenza complessiva del personale assunto per l'esercizio delle corrispondenti attività tecnico-professionali. Il Corpo sarà articolato in settori omogenei di professionalità con personale tecnico ed amministrativo di supporto;

b) le modalità per l'utilizzazione degli appartenenti al Corpo presso le varie amministrazioni ed aziende dello Stato;

c) i compiti, le funzioni e le attribuzioni del consiglio di amministrazione del Corpo, nonchè le modalità di elezione dei membri del consiglio di amministrazione, eletto dagli appartenenti al Corpo.


(Organizzazione)

Andranno altresì disciplinate:

a) le modalità di accesso, la determinazione delle dotazioni organiche e la loro consistenza per ciascuna professione;

b) la utilizzazione e la mobilità nell'ambito delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e da queste alle altre amministrazioni e viceversa;

c) l'organizzazione delle attività professionali;

d) l'individuazione delle strutture professionali;

e) la definizione degli incarichi di coordinamento, nel rispetto delle esigenze specifiche delle singole professioni e fatto salvo il principio della rotazione, nonchè i rapporti con i dirigenti sulla base della autonomia del ruolo unico professionale e delle rispettive responsabilità.

Allo scopo di assicurare l'efficienza delle proprie strutture professionali, le amministrazioni, enti e aziende dovranno garantire la dotazione di idonei mezzi strumentali e di adeguati sussidi conseguenti allo sviluppo ed all'evoluzione delle tecnologie e delle metodologie di ricerca e di applicazione, nonchè del necessario personale amministrativo e tecnico di supporto funzionalmente dipendente dalle strutture professionali medesime.

Ai fini della migliore qualificazione dei professionisti dipendenti, le amministrazioni, enti e aziende dovranno promuovere e favorire l'aggiornamento permanente degli appartenenti al ruolo unico professionale nonchè, con spese e onere a proprio carico, la partecipazione a convegni di studio, a corsi ed attività scientifiche, a visite di specializzazione, comando presso altre amministrazioni, industrie, enti di ricerca, istituzioni universitarie nazionali ed estere.

Le amministrazioni, enti o aziende dovranno stipulare in favore dei propri dipendenti appartenenti al ruolo unico professionale apposita polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi ed i danni derivanti dallo svolgimento delle attività professionali di propria competenza, incluse le attività di progettazione, di direzione dei lavori e di collaudo. Il pagamento del premio sarà posto a carico delle amministrazioni medesime.

Nel caso in cui i professionisti dipendenti siano sottoposti a procedimenti giudiziari per fatti connessi all'esercizio della attività professionali loro affidate, le amministrazioni di appartenenza assumono a proprio carico, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale e da un eventuale perito di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'amministrazione esercita, nei confronti del dipendente, l'azione di rivalsa per tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.


(Area di contrattazione)

Il rapporto di lavoro ed il trattamento economico di fondamentale ed accessorio appartenenti al ruolo unico professionale istituito presso le pubbliche amministrazioni sono definiti in una unica, autonoma e separata area di contrattazione. Il trattamento economico, anche di carattere accessorio, degli appartenenti alla seconda qualifica professionale è parametrato al trattamento economico, anche di carattere accessorio, della prima qualifica professionale ed è disciplinato con le medesime procedure.


(Incentivi per incarichi professionali)

Al personale appartenente al ruolo unico professionale saranno affidati, in ottemperanza alle disposizioni di legge e nei limiti delle specifiche competenze, la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, la direzione dei lavori, l'alta sorveglianza, il collaudo statico, il collaudo tecnico-amministrativo. Ai fini della valorizzazione della professionalità, per le rispettive competenze e specializzazioni professionali deve essere assicurato, in ogni caso, il criterio della rotazione degli incarichi professionali che devono essere annotati in ordine cronologico a cura delle amministrazioni, enti, aziende interessate in un apposito registro.

Saranno corrisposti ai professionisti idonee indennità e incentivi nei limiti previsti dalla legge. Allo scopo sarà costituito un idoneo fondo interno e sono ripartite in misura percentuale e proporzionale tra i professionisti laureati e diplomati ed i componenti tecnici della struttura professionale che ha svolto l'incarico professionale, secondo i criteri di obbiettiva trasparenza. Le somme occorrenti faranno carico sugli stanziamenti annui previsti perla realizzazione dei singoli interventi.


(Incompatibilità)

Agli appartenenti al ruolo unico professionale è vietato l'esercizio della libera professione. Gli eventuali incarichi saltuari ed eccezionali provenienti da Amministrazioni diverse da quella di appartenenza sono sottoposti a preventiva autorizzazione da parte degli organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.


(Accesso)

L'accesso alle due qualifiche professionali del ruolo unico professionale avverrà per concorso pubblico indetto dalle amministrazioni per titoli e concorso di selezione ovvero per corso-concorso per prestazioni professionali specializzate richieste dalle amministrazioni mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della pratica professionale ed alle quali sono ammessi gli iscritti da almeno cinque anni ai relativi albi professionali indicati nei bandi di concorso, unitamente ai titoli di studio richiesti ed eventuali titoli di specializzazione.

Per gli appartenenti al ruolo unico professionale l'amministrazione provvede annualmente al rimborso delle spese di iscrizione all'albo professionale.


(Comitato consultivo per le attività professionali)

Al fine di assicurare, presso le amministrazioni enti e aziende, l'uniformità di indirizzo e di applicazione del rapporto d'opera professionale ai fini della omogeneizzazione delle posizioni giuridiche, della perequazione e trasparenza dei trattamenti economici e dell'efficienza professionale degli appartenenti al ruolo unico professionale, andrà istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il "Comitato consultivo nazionale per le attività professionali".

L'indirizzo generale, l'individuazione dei fabbisogni, il controllo dell'efficienza e della produttività dell'attività professionale, la trattazione di singole materie ed affari omogenei, la promozione e lo studio di attività, progetti e programmi speciali che richiedono l'integrazione di differenti competenze professionali ed esperienze, le infrazioni lamentate dalle amministrazioni nell'ambito dell'esercizio professionale da deferire agli ordini ed ai collegi professionali ed ogni altro provvedimento attinente l'attività professionale dovranno essere adottati dal Comitato, mediante pareri obbligatori ed istruzioni emanate periodicamente diretti alle amministrazioni, enti o aziende. Il Comitato dovrà esprimere pareri e formulare norme di interpretazione e di indirizzo generale anche sugli affari e provvedimenti deferiti dai gruppi consultivi per le attività professionali, costituiti con regolamento interno presso le singole amministrazioni, enti o aziende composti da un rappresentante eletto da ciascuna delle categorie professionali presenti nel ruolo unico professionale istituito presso ciascuna amministrazione e presieduti dal legale rappresentante dell'amministrazione medesima. Il Comitato potrà, altresì, formulare proposte al Governo su argomenti attinenti l'attività professionale pubblica e l'organizzazione delle strutture professionali ai fini di una maggiore efficienza ed efficacia delle medesime.


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