Testo
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Con riferimento alla missiva datata 13.10.2006, si osserva quanto segue.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Ingegneri chiede un chiarimento sul parere dato da questa amministrazione, con nota del 26.9.2006, in riferimento al caso dell’unico Consigliere dimissionario dell’Ordine di Rimini, iscritto alla sezione B dell’Albo, per la cui sostituzione ipotizza si possa provvedere con elezioni suppletive.
Come rilevato nella citata nota, l’art. 3, comma 18, del D.P.R. n. 169 del 2005 prevede che, nel caso in cui non vi siano candidature cui attingere da parte degli iscritti alla sezione B dell’Albo, ciascun iscritto della sezione è eleggibile.
Ne deriva che, come sottolineato dallo stesso Consiglio dell’Ordine, escludendo l’ipotesi della designazione spontanea da parte degli iscritti alla sezione, nella fattispecie di cui al quesito pare potersi legittimamente procedere ad elezioni suppletive tra gli iscritti alla sezione.
Restano salvi i diversi avvisi eventualmente fatti propri dalla competente autorità giurisdizionale in ipotesi adita.
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