Testo
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Con riferimento alla missiva datata 6.9.2006, si osserva quanto segue.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Ingegneri chiede un parere in riferimento al caso dell’unico Consigliere dimissionario dell’Ordine di Rimini, iscritto alla sezione B dell’Albo, per la cui sostituzione ipotizza si possa provvedere con elezioni suppletive.
Come già rilevato da questa Direzione in fattispecie equivalenti, l’art. 2, comma 5, del D.P.R. n. 169 del 2005, applicabile alla fattispecie territoriale, stabilisce che qualora per un qualsiasi motivo sia venuto a mancare un consigliere, questi è sostituito dal primo dei candidati non eletti della stessa sezione.
L’art. 3, comma 18. del D.P.R. n. 169 del 2005 prevede, poi, che nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte degli iscritti alla sezione B dell’Albo, ciascun iscritto della sezione è eleggibile, e solo nell’ipotesi in cui non vi siano iscritti si possa attingere alle candidature alla sezione A, in difetto delle quali ciascun iscritto viene considerato eleggibile.
Pertanto, in caso siano presenti iscritti alla Sezione B, anche se non candidati, questi saranno designabili per la sostituzione secondo la normativa vigente.
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