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Rif. DV09242
Documento 03/02/2006 ORDINANZA
Fonte MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Tipo Documento ORDINANZA
Numero
Data 03/02/2006
Riferimento del 17/02/2006
Note G.U. N. 13 - IV S.S.
Allegati

dv09242.pdf

Titolo ORDINANZA CON LA QUALE VENGONO INDETTE, PER I MESI DI GIUGNO E NOVEMBRE 2006, RISPETTIVAMENTE LA PRIMA E LA SECONDA SESSIONE DEGLI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIONE DELLE PROFESSIONI DISCIPLINATE DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 328/2001
Testo ORDINA: ART. 1 Sono indette nei  mesi di giugno e novembre 2006 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di attuario e attuario iunior, chimico e chimico iunior, ingegnere e ingegnere iunior, architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore e architetto iunior e pianificatore iunior, biologo e biologo iunior, geologo e geologo iunior, psicologo, dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali,organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, dottore agronomo e dottore forestale, agronomo e forestale iunior e biotecnologo agrario,  assistente sociale specialista e assistente sociale.
Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito per ciascuna sessione dai Rettori delle singole università in relazione alle date fissate per le sedute di laurea.
ART. 2 I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate per ciascuna professione nella tabella annessa alla presente ordinanza.
ART. 3 I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 19 maggio 2006 e alla seconda sessione non oltre il 27 ottobre 2006 presso la segreteria dell’università o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami.
In ciascuna sessione non può essere sostenuto l’esame per l’esercizio di più di una delle professioni indicate nell’articolo 1.
Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data del 27 ottobre 2006 facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza.
La domanda, in carta semplice, con l’indicazione della data di nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti: a) diploma di laurea o di laurea specialistica conseguita in base all’ordinamento introdotto in attuazione dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, o diploma di laurea conseguita ai sensi dell’ordinamento previgente, ovvero diploma universitario di cui alla tabella A) allegata al citato D.P.R. n. 328 del 2001 in originale o in copia autenticata o in copia notarile.
b) ) ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di    €49,58 fissata dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti.
I richiedenti sono inoltre tenuti a versare all’economato dell’università il contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n.537. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.
Il candidato può presentare un certificato sostitutivo del titolo originale rilasciato dalla competente Università.
La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico è inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell’università o dell’istituto di istruzione universitaria competente per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di Stato.
I laureati in psicologia secondo l’ordinamento previgente e i laureati della classe 58/S che intendono sostenere gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di psicologo devono presentare un attestato rilasciato dalla segreteria della competente facoltà dal quale risulti che, abbiano svolto il tirocinio pratico annuale prescritto dall’articolo 1 del decreto ministeriale 13 gennaio 1992, n.239. I laureati nella classe 34 devono presentare un attestato rilasciato dalla segreteria della competente facoltà, dal quale risulti che abbiano svolto il tirocinio della durata di sei mesi prescritto dall’art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328 I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami devono dichiarare nella istanza medesima che produrranno l’attestato di compimento della pratica professionale prima dell’inizio dello svolgimento degli esami.
In luogo dei documenti di cui alla lettera a) nonché dei certificati attestanti il compimento del tirocinio previsti dal presente articolo, i richiedenti possono presentare, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.
I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei termini sopraindicati, sono esclusi dalla sessione degli esami cui abbiano chiesto di partecipare.
Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell'ufficio postale accettante.
Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o il Direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi.
ART. 4 I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e comunque entro quello fissato dai singoli Atenei per il conseguimento del titolo stesso, sono tenuti a produrre l’istanza nei termini prescritti con l’osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati, allegando un certificato ovvero una dichiarazione dalla quale risulti che hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea .
ART. 5 I candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige che chiedono di sostenere l’esame in lingua tedesca devono presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato relativi all'abilitazione all'esercizio delle professioni sottoelencate presso le seguenti sedi: Attuarlo: Roma Chimico: Bologna Ingegnere: Trento Architetto: Venezia Dottore Agronomo e Dottore Forestale: Firenze Biologo: Bologna Geologo: Bologna Psicologo: Trieste Assistente sociale: Trento ART. 6 I candidati all’esame di abilitazione ad una professione per cui il decreto del Presidente della Repubblica 328/2001 prevede dei settori nell’ambito delle sezioni, devono indicare, per ciascuna sezione, il settore per il quale chiedono di partecipare agli esami in coerenza con lo specifico titolo accademico conseguito. I laureati in ingegneria secondo il previgente ordinamento devono indicare a quale dei rami di ingegneria desiderino che le prove prevalentemente si riferiscano.
ART. 7 I possessori dei titoli conseguiti secondo l’ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,n.509, e ai relativi decreti attuativi, svolgono le prove degli esami di Stato secondo l’ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328.
ART. 8 Gli esami di Stato per i possessori di laurea specialistica o di laurea conseguita secondo il previgente ordinamento hanno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 20 giugno 2006 e per la seconda sessione il giorno 28 novembre 2006. Per i possessori di laurea conseguita in base all’ordinamento introdotto in attuazione dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127 e successive modificazioni e di diploma universitario gli esami hanno inizio per la prima sessione il giorno 27 giugno 2006 e per la seconda sessione il giorno 6 dicembre 2006. Le prove successive si svolgono secondo l’ordine stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, reso noto con avviso nell’albo dell’università o istituto di istruzione universitaria sede di esami.
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