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Rif. dv08910
Documento 05/11/2004 ORDINANZA
Fonte DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Tipo Documento ORDINANZA
Numero
Data 05/11/2004
Riferimento
Note
Allegati
Titolo DISPOSIZIONI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE
Testo IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l’articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2003, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2004, dello stato di emergenza nel territorio del comune di La Spezia a seguito dei dissesti idrogeologici verificatesi in località Marinasco;

Vista l’ordinanza del Ministro dell’interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3223 del 25 giugno 2003 recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i fenomeni di dissesto che hanno interessato la località Marinasco-Strà, nel comune di La Spezia";

Visto l’articolo 5 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3328 del 27 novembre 2003, recante: "Disposizioni urgenti di protezione civile", con la quale l’ex Provveditore alle opere pubbliche per la Liguria è stato nominato soggetto attuatore per l’emergenza di cui sopra;

Viste le note del 15 aprile, 7 giugno, 6 e 19 luglio del 27 ottobre e 3 novembre 2003, del Prefetto di La Spezia - Commissario delegato;

Viste le note del 1 giugno, 16 e 23 settembre 2004, del soggetto attuatore - Direttore dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti Lombardia - Liguria;

OMISSIS

ART. 6

1. Ferma restando la possibilità di continuare ad applicare ed utilizzare le normative tecniche allegate all’ordinanza di protezione civile n. 3274 del 2003 e successive modificazioni, nei termini e per le finalità ivi previste, il periodo di diciotto mesi di cui all’articolo 2, comma 2, della medesima ordinanza è prolungato di sei mesi.
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